Sentenza 5 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di applicazione concordata della pena in appello con contestuale rinuncia agli altri motivi di gravame (art. 599, comma quarto, cod. proc. pen.) l'annullamento della sentenza da parte della Corte di Cassazione per l'accertato difetto di legittimazione del difensore, non munito di procura speciale, ad accedere al patteggiamento sulla pena, comporta la radicale inefficacia dell'accordo delle parti raggiunto in quella sede e, quindi, l'inesistenza di qualsiasi "giudicato parziale" o preclusione endoprocessuale quanto alla qualificazione giuridica dei fatti e alla determinazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2006, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 05/12/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 1427
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 025068/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU CO N. IL 10/12/1957;
avverso SENTENZA del 01/12/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza 3/6/2003 la Corte d'appello di Roma, dato atto della rinunzia ad ogni altro motivo di gravame e dell'accordo delle parti circa un più mite trattamento sanzionatorio, giudicava congrua e applicava ex art. 599 c.p.p., comma 4 a IA PP (imputato del reato di cui agli artt. 455, 459 e 81 c.p. - acquisto e detenzione di marche per patenti di guida contraffatte, acc. il 14/3/1996 -) la pena concordata nella misura di mesi 8 di reclusione ed Euro 250,00 di multa. A seguito di annullamento di detta decisione da parte della Corte di Cassazione, con sentenza del 24/3/2005, sul rilievo che la richiesta di patteggiamento sulla pena in appello era stata formulata dal difensore privo di procura speciale e in assenza dell'imputato, la Corte d'appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio, con sentenza dell'1/12/2005, ribadiva l'affermazione di responsabilità del PP per la compravendita e la detenzione di marche contraffatte per patenti di guida con l'intento di metterle in circolazione, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, degli appunti tenuti dai venditori EL TE, padre e figlio, e della deposizione del teste LI, sicché, disattesa l'eccezione di prescrizione del reato, confermava la sentenza di primo grado di condanna, con le attenuanti generiche, alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando: a) l'inadeguata valutazione della prova orale (dichiarazioni rese da EL TE e LI) circa l'insussistenza di un duplice rapporto di compravendita delle marche contraffatte e quindi della contestata continuazione fra i reati contestati;
b) la violazione del giudicato parziale formatosi con la sentenza di patteggiamento, nonostante l'annullamento della S.C. sull'entità della pena, in ordine alla qualificazione del fatto come reato di cui all'art. 459 c.p. e alla conseguente rideterminazione della misura della pena;
c) l'illegittima revoca del consenso prestato dal P.G. nel precedente giudizio di appello e l'omessa valutazione da parte della Corte d'appello delle ragioni dell'immotivato dissenso, pur avendo l'imputato rinnovato la richiesta di patteggiamento in appello.
2. - Il primo motivo di gravame con il quale il difensore ha dedotto l'inadeguata valutazione della prova dichiarativa (testi EL TE e LI), circa l'insussistenza di un duplice rapporto di compravendita delle marche contraffatte e quindi dell'ipotesi di continuazione fra i reati contestati, si palesa inammissibile, avendo la Corte distrettuale di rinvio già risposto ai medesimi rilievi con motivazione puntuale e logicamente ineccepibile, perciò incensurabile in sede di legittimità, in ordine agli elementi fattuali posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, mentre le generiche doglianze del ricorrente si risolvono in censure di mero fatto della decisione impugnata, di cui si sollecita il sostanziale e improponibile riesame nel merito.
Gli altri motivi di gravame, con i quali il ricorrente ha denunziato la nullità della sentenza impugnata per asserita violazione del giudicato parziale, a suo dire formatosi con la sentenza di patteggiamento in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla determinazione della pena, e per la pretesa, illegittima, revoca del consenso prestato dal P.G. nel precedente giudizio di appello, nonché per l'omessa valutazione da parte della Corte di rinvio delle ragioni dell'immotivato dissenso del P.G., pur avendo l'imputato rinnovato la richiesta di patteggiamento in appello, risultano manifestamente infondati.
Mette conto di osservare preliminarmente che l'annullamento della prima sentenza di appello da parte della Corte di cassazione, conseguente all'accertato difetto di legittimazione del difensore, non munito di procura speciale, ad accedere al patteggiamento sulla pena, ha comportato la radicale inefficacia dell'accordo delle parti raggiunto in quella sede e, quindi, l'inesistenza di qualsiasi "giudicato parziale" o preclusione endoprocessuale, quanto alla qualificazione giuridica dei fatti e alla determinazione della pena. Occorre solo aggiungere che dall'esame del verbale dell'udienza svoltasi davanti alla Corte d'appello di Roma, quale giudice di rinvio, non risulta affatto che vi sia stata alcuna richiesta dell'imputato di nuovo patteggiamento sulla pena.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2007