Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2003, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C.63636 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E CAMPIONE CIVILE . 8 6 9 N O REPUBBLICA ITALIANA 62636 7 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 P SSAZIONE CORTE SUPREM Oggetto 4 A D N 1 SEZIONE RIB TARIA E I Tributaria S 1 T 1 a N 3 N E 1 dagli S E . S I .m igg.r Magistrati: E N 0 A M PAOLINI Dott. Giovanni Presidente R.G. N. 472/99 сход. злол Consigliere Dott. Stefano MONACI Delt. Vittorio Glauco EBNER Rel Consigliere - Rep Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 23/05/02 Dott. Francesco intoric GENOVESE Consigliere ha pronunciato 1 sequente SENTENZA Sey. 25 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELIE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE OSLLC STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
PA LA, elettivamente BEILATAI. LA MAURO, 20.domiciliati in ROMA VIA ZANARDELLO presso lo studio dell'avvocato LAIS FABIO, che 11 difende unitamente all'avvocato MASSEI ARNALDO, giusta procura 2002 in calce;
2311 controricorrente - avverso la St tributaria regi 04/11/97; udita la relazi udiçnza del 23, Glauco EBNER;
udito i l F.M. Generale Detl. rigetto dei rico nLenza I. 28/97 della Commissione onale di FIRENZE, depositata il one della causa svolta nella pubblica 05/02 dal Consigliere Dott. Victorio in persona del Sostituito Procuratore APICE che ha concluso per ilUmberto so. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio delle Impaste Dirette di Pisa notificava a LA AU ed a HI LA un avviso di accertamento relativo ad Irpef ed Ilor 1985 rccuperando tassazione nei confronti del IA per quanto ancora in quest: sede rileva di capitale di 1 redditoun £21.485.000,derivante dalla accertata partecipazione,con una quota del 5%,al capitale soc ale della Isola Verde srl con sede in Pisa: società composta da quattro soci - nei cui confronti erano stati accertati maggiori ricavi non contabilizzati per complessive £.436.500.000. Il ricorso proposto dai contribuenti avverso tale avviso di accertamento veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Pisa, la quale,con decisione n.573/1/1993, annullava la ripresa a tassazione del reddito di capitale. La decisione veniva confermata, sul punto, dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza n.28/25/97 depositata il 4.11.1997 sul rilievo che, trattandosi di società di capitali, non può trovare applicazione la presunzione di distribuzione degli utili ai soci di cui all'art.5 DPR 597/1973. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze deducendo con un mezzo di gravame violazione e falsa applicazione degli artt.41 e 42 DPR 597/1973, 5 DPR 917/1986 e 2729 c.c. Si duole,il ricorrente,dell'errore in cui sarebbe caduta la CTR per non avere considerato che del tutto legittimamente l'Ufficio aveva presunto - per la inattendibilità della contabilità sociale ed avuto anche riguardo alla ristretta compagine sociale, nonché all'avvenuta presentazione da parte della società di domanda di con tono ai sensi della L.413/1991 che i maggiori ricavi accertati fossero stati distribuiti in modo occulto,non essendo emersa alcuna circostanza indicativa del reinvestimento di siffatti maggiori utili, conseguiti dalla società nell'anno in contestazione. Si sono costituit e resistono congiuntamente con controricorso i contribuenti,i quali eccepiscono preliminarmente la inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa ed assumono comunque la infondatezza e la illegittimità della pretesa erariale. Motivi della decisione L'eccezione di inanmissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa è priva di fondamento. Invero, il ricorso,nella parte dedicata al fatto riproduce integralmente la sentenza impugnata,nella quale - come si desume dal suo stesso tenore -- è contenuta una pum uale e ben comprensibile ricostruzione delle vicende che hanno portato alla introduzione del giudizio nonché al suo sviluppo ed esito nella fase contenziosa. In tal modo come del resto questa Corte più volte ha avuto modo di affermare ex plurimis,Cass. 12599/2001;12384/1999 - risulta rispettato il disposto dell'art.366 comma primo n.3 cpc ed è quindi da escludere la configurabilità del vizio denunciato. Ciò posto,riticne las Corte che il ricorso dell'A.F. sia fondato.
1. In proposito,va osservato che la unica) ratio decidendi che sostiene la sentenza impugnata. - in punto rigetto dell'appello dell'Ufficio avverso la statuizione di primo grado con la quale veniva annullato l'avviso di accertamento quanto al recupero a tassazione di reddito di capitale a carico del LA(socic al 5% della Isola Verde srl) - è rappresentata dalla ritenuta inapplicabilità alle società di capitali della disciplina fissata nell'art.5 DPR 597, 1973 per le società di persone. -1 Giudici di secondo grado rilevano che detta norma laddove prevede la imputabilità ai soci dei redditi di tali società,indipendentemente dalla percezione degli stessi,in proporzione alla quota di partecipazione agli utili,è inapplicabil alle società di capitali essendo l'attività delle stesse regolamentata in modo specifico,ai sensi degli artt.2472 e ss.e in particolare dagli artt.2492 e 2433 del c.c.,quanto alla ripartizione ed alle modalità di distribuzione degli utili ai soci. Osserva il Collegio che il convincimento della CTR circa la inapplicabilità del citato art.5 DPR 597/1973 alle società di capitali è giuridicamente corretto, atteso il tenore letterale e logico della disposizione,che ha riguardo esclusivamente alle società a base personale con la conseguenza che la regola da essa posta non è suscettibile di interpretazione analogica( Cass.3254/2000). Tuttavia,i Giudici di appello erroneamente hanno ritenuto di potersi arrestare а tale considerazione рет disattendere l'appello dell'Ufficio,laddove occorreva invece valutare,in presenza di maggiori utili extracontabili accertati in capo ad una società - quale la Isola Verde srl- con ristrettissimo numero di soci ed alla dedotta mancanza di prove circa un reinvestimento una diversa destinazione di tali utili non dichiarati,la consistenza della presunzione in base alla quale l'Ufficio finanziario,in sede di rettifica de la dichiarazione del LA, aveva ritenuto tali utili essere stati occultamente distribuiti,pro quota, anche al predetto contribuente,compartecipe nella misura del 5% alla menzionata società Isola Verde. In tal senso,del res o,è il consolidato orientamento di questa Corte,secondo cui, in tema di società di capitali a ristretta base familiare o sociale ( ex plurimis Cass. 7174/2002; Cass.7234,3254,2606 tutte del 2000 Cass.5729/1595; Cass.941/1986),non può escludersi in via di principio la idoneità di tale situazione a fondare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili nor contabilizzati,in considerazione dello stretto vincolo di solidarietà e di reciproco controllo che normalmente lega un gruppo così composto. Orbene,di tale orientamento rilevante ai fini della decisione della questione controversa, i Giudici di appello non hanno invece tenuto conto alcuno,incorrendo cosi nei vizi di violazione legge denunciati dalla ricorrente Amministrazione finanziaria. Il ricorso deve dunque essere accolto e di conseguenza deve essere cassata la impugnata sentenza : con rinvio occorrendo ulteriori accertamenti in - fatto anche per quanto attiene alla concreta rilevanza degli elementi presuntivi in base ai quali l'Ufficio ha proceduto all'accertamento nei confronti del ricorrente),non consentiti in questa sede ad altra sezione della CTR della Toscana,cui va demandato di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio.
PQM
La Corte,accoglie i ricorso.cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissionc Tributaria Regionale della Toscana,che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Rom a nella camera di consiglio del 23 maggio 2002, Il Consigliere ester sore II Presidente ABFandolo C e IL CANCE пиков столь 30 GEN 2003 DEPOSI A I R A T 5 5 U . 2 B A 9 N I 1 N . / R 4 T B / 6 . 2 A L L . R A R T . . S P D B . A D I A O L T R E P 1 E D 3 T I 1 A S A D . N E N M E S T I N A E S E .5-