Sentenza 7 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/2003, n. 10677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10677 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 0677/03 Locasione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli I Presidente Dott. Gaetano R.G.N. 6650/02 - Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere Cron. 23832 Dott. Antonio Consigliere 2799 LIMONGELLI - Rep. Dott. Italo PURCARO Consigliere- Ud. 10/03/03 Dott. Giovanni IS PETTI -Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ST AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CROCE, difesa dall'avvocato VITTORIO TRUPIANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
D'SI SU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IVANOE BONOMI 92, presso 10 studio dell'avvocato ACHILLE DI DUCA, difesa dall'avvocato LIVIO PROVITERA, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 621 avverso la sentenza n. 1131/01 della Corte d'Appello -1- di NAPOLI, Sezione II Civile, emessa il 23/03/01 e depositata il 19/04/01 (R.G. 3915/00); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto eccezione d'inammissibilità; rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 2 ottobre 1998 nella cancelleria della pretura di Napoli, sezione distaccata di Portici, SU D'SI chiedeva, in via principale, che fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 1456 secondo comma c.c., la risoluzione del contratto di locazione stipulato nel 1985 dal precedente proprietario con AN ST;
in via subordinata, che fosse accertato il grave i e colpevole inadempimento dello S e che quindi il contratto di locazione d fosse risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c.; chiedeva, infine, in ogni caso, la condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile ed al risarcimento dei danni. Al riguardo, esponeva di avere acquistato, con atto per notaio de Michel del 16 luglio 1998, l'immobile sito in Portici, via Pagliano n. 3, composto di tre vani, servizi, corte rurale, adiacente spiazzo con passo carraio (quest'ultimo distinto dal numero civico 5), annessi due piccoli locali nell'area cortilizia e cantina (quest'ultima ubicata in via Zappetta n. 23 ma con ingresso dal cortile); che il dante causa dei suoi venditori aveva concesso in locazione l'immobile ad AN ST con contratto trascritto il 12 luglio 1985; che nel contratto era stato convenuto il divieto della sublocazione, totale o parziale, dell'immobile ad esclusione dello spiazzo con accesso dal civico 5 di via Pagliano;
che la conduttrice aveva invece, in violazione della norma contrattuale, adibito al rimessaggio di autoveicoli anche la corte rurale ed aveva altresì concesso in sublocazione a NZ VO i due locali terranei prospicienti l'area cortilizia dietro versamento di un corrispettivo di L. 100.000 mensili;
che infine la ST, contravvenendo ai suoi obblighi di custodia, non si era opposta e comunque non aveva informato il precedente locatore dell'esecuzione di alcune opere da parte di IU SO, proprietario ----- del fondo finitimo;
che il contratto di locazione prevedeva espressamente la risoluzione di diritto del contratto in caso d'inadempimento della conduttrice. Si costituiva la ST e si opponeva alla domanda: negava di avere sublocato, ancorché parzialmente, l'immobile da lei condotto in locazione;
rilevava che la corte rurale non era divisa fisicamente dallo spiazzo nel quale, per espressa previsione contrattuale, poteva fare posteggiare anche le auto di terze persone e che in essa tutt'al più erano state lasciate saltuariamente e momentaneamente le auto di amici e parenti;
negava di avere mai concesso servitù in favore di fondi altrui;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda. Espletata una prova testimoniale dedotta da entrambe le parti ed la acquisita documentazione prodotta, l'adito tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, con sentenza 11 ottobre 2000, previo rigetto delle istanze istruttorie della convenuta anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ritenendo provato l'inadempimento del conduttore di avere violato il divieto di sublocazione, senza entrare nel merito circa la valutazione dell'importanza dell'inadempimento stesso, accoglieva la domanda, in applicazione della clausola contrattuale risolutiva espressa e dichiarava risolto il contratto di locazione e, per l'effetto, condannava la ST al rilascio immediato dell'appartamento e dei due locali de quibus. L'appello proposto dalla ST ed al quale aveva resistito la D'SI era accolto parzialmente dalla Corte napoletana, con sentenza 19 aprile 2001, che rigettava la domanda principale proposta dall'attrice ex art. 1456, 2° co., c.c. ma accoglieva la subordinata e, per l'effetto, dichiarava risolto il contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della conduttrice che condannava al rilascio, fissando per l'esecuzione il 23/3/02, con compensazio- ne integrale delle spese del doppio grado. Riteneva il giudice del gravame, per quanto ancora possa interessare: - che era stata acquisita la prova della sublocazione parziale dell'immobile a - tale NZ VO ad uso deposito del negozio di pescheria di costui, dovendosi escludere trattarsi di comodato o c.d. precario oneroso;
- che tale sublocazione non risultava autorizzata dal precedente proprietario;
che era stata violata la clausola di divieto della sublocazione ma tale - inadempimento, pur non rientrando nella previsione di cui all'art. 1456 c.c. (trattandosi di mera clausola di stile), tuttavia doveva ritenersi grave ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto;
che l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 14 L. n. 431/1998, prima che manifestamente infondata, non era nella specie rilevante. Ha proposto ricorso per cassazione la ST, affidandolo a quattro motivi. Ha resistito con controricorso la D'SI, ottenendo un'anticipazione dell'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1571 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il giudice di appello abbia operato un'indebita inversione dell'onere probatorio, gravando essa ST dell'onere di provare che nella specie si era verificata non una sublocazione ma un precario immobiliare oneroso. La censura non ha pregio. Infatti il suddetto giudice ha tratto la conclusione contestata dalla testimonianza dello stesso NZ VO (cioè del subconduttore) il quale ha dichiarato di avere avuto dall'attuale ricorrente, “conduttrice dell'immobile a decorrere dal 1985, il godimento dei due piccoli locali per circa 4-5 anni verso il corrispettivo di L. 100.000 mensili e li ha utilizzati quotidianamente quali deposito del suo negozio di pescheria sito di fronte all'ingresso di via Pagliano". Ed ha aggiunto che “non vi è motivo di dubitare di tale testimonianza: il VO, infatti ha reso dichiarazioni sufficientemente precise e convincenti, non ha alcun interesse a favorire in qualche misura la posizione della nuova proprietaria ed a danneggiare la conduttrice ST, non rivendica alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, neppure è stato smentito dal fratello della ST il quale, anzi, non ha potuto negare l'utilizzazione del deposito da parte del VO e si è limitato a riferire che in sua presenza il pescivendolo non aveva mai dato soldi alla sorella". Oltre a ciò, la Corte napoletana si è fatta carico delle obiezioni ? ? ? della ST circa la natura giuridica del rapporto instaurato con il VO, escludendo il comodato per l'assenza del requisito della gratuità e, con riguardo al preteso precario oneroso immobiliare, ha semplicemente affermato che a fronte delle considerazioni precedenti e cospiranti ad evidenziare un rapporto di sublocazione, sarebbe stato onere dell'appellante offrire la prova di contrapposti elementi idonei ad inquadrare diversamente la fattispecie. Affermazione del tutto corretta e che non importa alcuna inversione dell'onere probatorio, cosicché il motivo va rigettato. Con il secondo mezzo la ST, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, 447 bis 2° co. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che non sia stata ammessa -quanto meno d'ufficio - la prova volta a dimostrare che la pretesa sublocazione era stata comunque autorizzata dal pre- cedente proprietario (IC UL). Neppure l'esposta censura coglie nel segno. Il potere del giudice di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa rientra nella sua discrezionalità, incensurabile in cassazione. Ma la Corte napoletana ha motivato il suo atteggiamento rilevando che neppure il fratello della stessa appellante "ha riferito di un consenso alla sublocazione" e che il precedente proprietario, ascoltato quale mero informatore in altro procedimento, “nulla ha detto riguardo alla destinazione dei locali ed alla concreta utilizzazione di essi a cura della conduttrice bensì di altra persona". Anche il secondo mezzo va, pertanto, disatteso. Con il terzo motivo la ST, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 116 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il giudice del gravame abbia fondato la sua decisione "sulla strategia difensiva (di essa conduttrice) quale argomento di prova". La doglianza non ha pregio in quanto poggia su una premessa erronea. Infatti il suddetto giudice non ha motivato la sua decisione nei termini lamentati, ma si è limitato a rilevare dopo avere ritenuto non raggiunta la prova di una sublocazione autorizzata dal precedente proprietario - che tale tesi non era stata prospettata nelle due comparse di costituzione in primo grado, ove la difesa si era articolata esclusivamente sulla negazione totale di una sublocazione. Trattasi di considerazione, da un lato conforme alle risultanze processuali e, dall'altro, priva di una valenza decisiva nella trama argomentativa della sentenza. La censura va, pertanto, rigettata. Resta da esaminare il quarto motivo con il quale la ST denuncia la violazione dell'art. 3 Cost. per avere il giudice di appello pronunciato la risoluzione del rapporto inter partes per grave inadempimento mentre tale profilo non era stato esaminato dal primo giudice, che aveva dichiarato la risoluzione ai sensi della clausola risolutiva espressa (secondo la tesi prospettata in via principale dalla D'SI). In questa vicenda la ricorrente ravvisa una violazione del principio costituzionale di uguaglianza, in quanto per errore del giudice verrebbe ad essere privata di un grado della giurisdizione la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice. Un'ulteriore violazione del suddetto principio di uguaglianza viene inoltre prospettato, sul rilievo che la materia locatizia non giustificherebbe l'applicazione del rito del lavoro. Ambedue i profili sono manifestamente infondati. Il primo resta vanificato con il semplice rilievo che l'esistenza di un doppio grado di 少 giurisdizione non ha valenza costituzionale, e che, inoltre, sarebbe contrario all'economia processuale ed anche al semplice buonsenso se per l'accoglimento delle domande proposte in via gradata il giudice superiore dovesse sempre rimettere a quello di primo grado che, accogliendo la pretesa principale, ha correttamente omesso di esaminare quelle subordinate. Quanto poi al secondo, è sufficiente richiamare l'ampia motivazione dell'impugnata sentenza che di tale eccezione ha dichiarato preliminarmente la non rilevanza nel caso di specie, una volta accertato come "dalla puntuale ricostruzione della condotta processuale serbata dalla ST nel corso del giudizio di primo grado si evince che questa condotta non solo si pone in contrasto con le regole del c.d. rito locatizio mutuate dal processo del lavoro, ma è in insanabile antagonismo con le norme che disciplinano il processo ordinario attinente a materie diverse da quella delle locazioni: anche nel rito non locatizio, una nuova prova non può essere dedotta quando oramai è già in corso l'espletamento di un'altra (è il divieto della frazionabilità della prova), anche nel rito non locatizio non si può dedurre una prova che sia in antitesi rispetto all'assunto posto a fondamento della propria tesi difensiva, anche nel rito non locatizio, infine, la prova testimoniale dev'essere dedotta mediante indicazione specifica dei fatti sui quali la persona dev'essere interrogata (art. 244 cpc). Ma allora, se anche la procedura cd. ordinaria non avrebbe consentito alla ST di integrare le proprie istanze istruttorie, è del tutto irrilevante discutere delle rigidità contemplate dal rito locatizio e contestarle in forza del confronto con le norme processuali del rito previsto per le controversie diverse da quelle enunciate nell'art. 447 bis cpc”. Non è superfluo aggiungere che l'eccezione, ove ammissibile perché rilevante, sarebbe comunque manifestamente infondata, avendo il giudice delle leggi già affermato che l'estensione del nuovo rito del lavoro alle controversie locatizie è frutto di una ragionata scelta di politica legislativa ed appare conforme ai principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (Corte cost. 22 aprile 1980 n. 57). Tirando i fili del discorso e concludendolo, il ricorso va rigettato, con le ovvie conseguenze in ordine alle spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 100,00 per spese ed euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2003, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Gariana Fickección Scheworm CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA EN IS - 7 LUG 2003 Oggi .. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo IS 6ORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 3-11-2003 serie 4 al n.36385 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto RiecRobeno