CASS
Sentenza 24 gennaio 2023
Sentenza 24 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2023, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PU MA AS, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza in data 15.2.2022 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15.2.2022 la Corte di Appello di Roma, pronunciatasi a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Q1311;figtSezione di questa Corte del precedente provvedimento che, in parziale accoglimento della richiesta di equo indennizzo per ingiusta detenzione formulata da AR LE PO, aveva liquidato in suo favore la somma di C 74.637, ha rigettato l'istanza ritenendo che il richiedente avesse con la propria condotta gravemente colposa contribuito a dar causa all'emissione della misura cautelare disposta nei suoi confronti in relazione ai reati di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e lesioni ai danni di una Penale Sent. Sez. 3 Num. 2879 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 10/01/2023 coppia aggredita nella propria abitazione in orario notturno commessi in concorso con altri tre coimputati in data 16.9.2012, reati dai quali era stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza della Corte di appello di Roma in data 2.6.2015. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale, invocando il vizio motivazionale, deduce che la Corte territoriale, lungi dall'aver valutato se le condotte poste in essere dal ricorrente avessero svolto un'effettiva efficacia causale nella produzione dell'evento detenzione, aveva, debordando dal suo compito, censurato la sentenza di assoluzione agganciandosi ad indizi rivelatisi all'esito del giudizio penale inconsistenti e muovendo rimproveri all'istante sulla sua vita anteatta, così come sul suo rifiuto di sottoporsi all'esame dibattimentale, palesemente inconferenti ai fini del giudizio demandatole. Lamenta come non si fosse tenuto in alcun conto del fatto che la perquisizione domiciliare e le analisi biologiche sulle impronte digitali avessero dato esito negativo, che non vi era corrispondenza tra le fattezze dei rapinatori descritte dalle persone offese e il PO, che nessuna attendibilità poteva essere accreditata, in relazione all'intercettazione ambientale del 15.9.2012, al riconoscimento della sua voce in relazione al soggetto avvicinatosi all'auto con a bordo il AN ed il RE da parte di un agente della PG stante l'impossibilità di trascrivere fedelmente la conversazione accertata dal Ctu e che non era stato affatto accertato che l'utenza telefonica a lui intestata fosse al momento della commissione dei delitti in suo possesso, rilevando che non vi fosse alcuna evidenza della condotta gravemente colposa addebitata all'istante nell'emissione della misura detentiva disposta nei suoi confronti CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non può ritenersi fondato. Quand'anche non rilevino ai fini della verifica demandata al giudice dell'equo indennizzo le caratteristiche afferenti alla personalità dell'indagato e alla vita anteatta menzionati nell'incipit della motivazione in esame, trattandosi di elementi strettamente correlati all'emissione della misura cautelare e non già alla condotta connotata da dolo o colpa grave attraverso la quale il destinatario abbia concorso alla sua adozione del provvedimento restrittivo della sua libertà personale, tuttavia la Corte territoriale evidenzia con copiosità di argomentazioni nella successiva parte del provvedimento gli specifici comportamenti del RC connotati quanto meno da grave imprudenza e perciò configuranti il sinergico presupposto di un ingenerato allarme sociale, tale da causare l'intervento dell'autorità giudiziaria e la conseguente adozione della misura cautelare. 2 In aderenza ai criteri informatori del riconoscimento dell'indennizzo fissati dall'art. 314 c.p.p. e all'elemento di verifica specificamente messo a fuoco da questa Corte con la precedente sentenza di annullamento, costituito dai rapporti tra l'istante e gli originari coimputati, i giudici del rinvio hanno ravvisato nella condotta da costui tenuta la c.d. colpa extraprocessuale in ragione dei rapporti da costui intrattenuti con alcuni dei coindagati, in particolare con il RE, della cui implicazione nell'attività delittuosa era evidentemente a conoscenza stanti le dichiarazioni mendaci rese nell'interrogatorio di garanzia agli inquirenti, cui ha riferito di aver conosciuto solo occasionalmente il coimputato, incontrato solo una volta in un bar qualche tempo prima, assumendo ciò nondimeno, a fronte della contestazione che il suo cellulare risultava dai tabulati telefonici aver agganciato la notte della rapina il ponte radio nei pressi dell'abitazione in cui era stato consumato il delitto, di avergli prestato la sua carta Sim utilizzando egli solo quella rumena. Osserva la Corte distrettuale come all'anomalia della condotta, del tutto singolare risultando il riferito prestito ad un semplice conoscente, incontrato una volta soltanto, del proprio cellulare, ovverosia di un bene assolutamente personale contenente tutti i propri contatti così come i messaggi inviati e ricevuti, e dunque ad una dichiarazione di per sé oggettivamente poco credibile, si aggiungessero le dichiarazioni menzognere rese alle forze dell'ordine quando, essendo stato fermato in occasione di un controllo di polizia pochi giorni dopo la rapina in compagnia del RE, aveva fornito, privo di documenti di riconoscimento, false generalità dando il nominativo del proprio fratello e che in ogni caso, nuovamente fermato a circa un mese di distanza dai fatti, di nuovo insieme al RE, era stato trovato in possesso della sua carta Sim italiana Trattasi all'evidenza di un insieme di fattori che, complessivamente considerati, ben potevano insinuare nell'autorità giudiziaria il fondato timore di trovarsi al cospetto di un soggetto implicato nella vicenda delittuosa. D'altra parte, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, ben può essere integrata, secondo quanto già statuito da questa Corte, dalle "frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014 - dep. 24/09/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 -dep. 14/01/2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, Sentenza n. 850 del 28/09/2021, Rv. 282565). Avendo la Corte capitolina coerentemente desunto le suddette frequentazioni non soltanto dalle telefonate intercorse tra la sua utenza e quella di RE la notte della rapina, nonché i suoi spostamenti dal luogo di residenza (in provincia di Latina) al luogo del delitto (in provincia di Frosinone), ma altresì dall'intercettazione ambientale nell'auto di AN NA poche ore prima della rapina, che dimostra come egli fosse in compagnia degli autori del fatto-reato, il suddetto iter argomentativo non può ritenersi inficiato da alcuna manifesta illogicità motivazionale, tanto più che a tale equivoca condotta si sono accompagnate, ad aggravarne la posizione già compromessa, le mendaci dichiarazioni rese dal RC agli inquirenti, dirette proprio a sviare i sospetti sulla contiguità dei suoi rapporti con i coimputati. Con tali elementi la difesa omette invece il necessario confronto, limitandosi a contestare con argomentazioni assolutamente generiche l'insussistenza di una condotta negligente o imprudente ascrivibile all'istante e ad evidenziare gli elementi indiziari deponenti per la sua estraneità ai fatti che avrebbero dovuto impedire l'emissione della misura detentiva. Argomentazioni queste che non possono trovare spazio nel procedimento in esame, ove si consideri che quel che rileva ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo è l'inconfigurabilità di un contributo causale fornito dall'istante all'adozione del provvedimento coercitivo, sia pur nell'erronea, come tale successivamente rivelatasi, prospettiva dei giudici della cautela, in ordine ad un suo coinvolgimento nella vicenda delittuosa. Invero, come ben chiarisce il Procuratore Generale, bisogna tenere distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione, poiché il secondo deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, essendo suo compito non già stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) all'emissione della misura restrittiva della libertà personale;
ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995,dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638). In particolare, "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione" (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 28238). 4 Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 10.1.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15.2.2022 la Corte di Appello di Roma, pronunciatasi a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Q1311;figtSezione di questa Corte del precedente provvedimento che, in parziale accoglimento della richiesta di equo indennizzo per ingiusta detenzione formulata da AR LE PO, aveva liquidato in suo favore la somma di C 74.637, ha rigettato l'istanza ritenendo che il richiedente avesse con la propria condotta gravemente colposa contribuito a dar causa all'emissione della misura cautelare disposta nei suoi confronti in relazione ai reati di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e lesioni ai danni di una Penale Sent. Sez. 3 Num. 2879 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 10/01/2023 coppia aggredita nella propria abitazione in orario notturno commessi in concorso con altri tre coimputati in data 16.9.2012, reati dai quali era stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza della Corte di appello di Roma in data 2.6.2015. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale, invocando il vizio motivazionale, deduce che la Corte territoriale, lungi dall'aver valutato se le condotte poste in essere dal ricorrente avessero svolto un'effettiva efficacia causale nella produzione dell'evento detenzione, aveva, debordando dal suo compito, censurato la sentenza di assoluzione agganciandosi ad indizi rivelatisi all'esito del giudizio penale inconsistenti e muovendo rimproveri all'istante sulla sua vita anteatta, così come sul suo rifiuto di sottoporsi all'esame dibattimentale, palesemente inconferenti ai fini del giudizio demandatole. Lamenta come non si fosse tenuto in alcun conto del fatto che la perquisizione domiciliare e le analisi biologiche sulle impronte digitali avessero dato esito negativo, che non vi era corrispondenza tra le fattezze dei rapinatori descritte dalle persone offese e il PO, che nessuna attendibilità poteva essere accreditata, in relazione all'intercettazione ambientale del 15.9.2012, al riconoscimento della sua voce in relazione al soggetto avvicinatosi all'auto con a bordo il AN ed il RE da parte di un agente della PG stante l'impossibilità di trascrivere fedelmente la conversazione accertata dal Ctu e che non era stato affatto accertato che l'utenza telefonica a lui intestata fosse al momento della commissione dei delitti in suo possesso, rilevando che non vi fosse alcuna evidenza della condotta gravemente colposa addebitata all'istante nell'emissione della misura detentiva disposta nei suoi confronti CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non può ritenersi fondato. Quand'anche non rilevino ai fini della verifica demandata al giudice dell'equo indennizzo le caratteristiche afferenti alla personalità dell'indagato e alla vita anteatta menzionati nell'incipit della motivazione in esame, trattandosi di elementi strettamente correlati all'emissione della misura cautelare e non già alla condotta connotata da dolo o colpa grave attraverso la quale il destinatario abbia concorso alla sua adozione del provvedimento restrittivo della sua libertà personale, tuttavia la Corte territoriale evidenzia con copiosità di argomentazioni nella successiva parte del provvedimento gli specifici comportamenti del RC connotati quanto meno da grave imprudenza e perciò configuranti il sinergico presupposto di un ingenerato allarme sociale, tale da causare l'intervento dell'autorità giudiziaria e la conseguente adozione della misura cautelare. 2 In aderenza ai criteri informatori del riconoscimento dell'indennizzo fissati dall'art. 314 c.p.p. e all'elemento di verifica specificamente messo a fuoco da questa Corte con la precedente sentenza di annullamento, costituito dai rapporti tra l'istante e gli originari coimputati, i giudici del rinvio hanno ravvisato nella condotta da costui tenuta la c.d. colpa extraprocessuale in ragione dei rapporti da costui intrattenuti con alcuni dei coindagati, in particolare con il RE, della cui implicazione nell'attività delittuosa era evidentemente a conoscenza stanti le dichiarazioni mendaci rese nell'interrogatorio di garanzia agli inquirenti, cui ha riferito di aver conosciuto solo occasionalmente il coimputato, incontrato solo una volta in un bar qualche tempo prima, assumendo ciò nondimeno, a fronte della contestazione che il suo cellulare risultava dai tabulati telefonici aver agganciato la notte della rapina il ponte radio nei pressi dell'abitazione in cui era stato consumato il delitto, di avergli prestato la sua carta Sim utilizzando egli solo quella rumena. Osserva la Corte distrettuale come all'anomalia della condotta, del tutto singolare risultando il riferito prestito ad un semplice conoscente, incontrato una volta soltanto, del proprio cellulare, ovverosia di un bene assolutamente personale contenente tutti i propri contatti così come i messaggi inviati e ricevuti, e dunque ad una dichiarazione di per sé oggettivamente poco credibile, si aggiungessero le dichiarazioni menzognere rese alle forze dell'ordine quando, essendo stato fermato in occasione di un controllo di polizia pochi giorni dopo la rapina in compagnia del RE, aveva fornito, privo di documenti di riconoscimento, false generalità dando il nominativo del proprio fratello e che in ogni caso, nuovamente fermato a circa un mese di distanza dai fatti, di nuovo insieme al RE, era stato trovato in possesso della sua carta Sim italiana Trattasi all'evidenza di un insieme di fattori che, complessivamente considerati, ben potevano insinuare nell'autorità giudiziaria il fondato timore di trovarsi al cospetto di un soggetto implicato nella vicenda delittuosa. D'altra parte, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, ben può essere integrata, secondo quanto già statuito da questa Corte, dalle "frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014 - dep. 24/09/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 -dep. 14/01/2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, Sentenza n. 850 del 28/09/2021, Rv. 282565). Avendo la Corte capitolina coerentemente desunto le suddette frequentazioni non soltanto dalle telefonate intercorse tra la sua utenza e quella di RE la notte della rapina, nonché i suoi spostamenti dal luogo di residenza (in provincia di Latina) al luogo del delitto (in provincia di Frosinone), ma altresì dall'intercettazione ambientale nell'auto di AN NA poche ore prima della rapina, che dimostra come egli fosse in compagnia degli autori del fatto-reato, il suddetto iter argomentativo non può ritenersi inficiato da alcuna manifesta illogicità motivazionale, tanto più che a tale equivoca condotta si sono accompagnate, ad aggravarne la posizione già compromessa, le mendaci dichiarazioni rese dal RC agli inquirenti, dirette proprio a sviare i sospetti sulla contiguità dei suoi rapporti con i coimputati. Con tali elementi la difesa omette invece il necessario confronto, limitandosi a contestare con argomentazioni assolutamente generiche l'insussistenza di una condotta negligente o imprudente ascrivibile all'istante e ad evidenziare gli elementi indiziari deponenti per la sua estraneità ai fatti che avrebbero dovuto impedire l'emissione della misura detentiva. Argomentazioni queste che non possono trovare spazio nel procedimento in esame, ove si consideri che quel che rileva ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo è l'inconfigurabilità di un contributo causale fornito dall'istante all'adozione del provvedimento coercitivo, sia pur nell'erronea, come tale successivamente rivelatasi, prospettiva dei giudici della cautela, in ordine ad un suo coinvolgimento nella vicenda delittuosa. Invero, come ben chiarisce il Procuratore Generale, bisogna tenere distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione, poiché il secondo deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, essendo suo compito non già stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) all'emissione della misura restrittiva della libertà personale;
ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995,dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638). In particolare, "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione" (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 28238). 4 Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 10.1.2023