Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
Non sono equiparabili la nozione legale di giustificato motivo (art. 3 legge n. 604 del 1966) e la nozione contrattuale di giustificatezza del licenziamento del dirigente, poiché, dato il particolare modo di configurarsi del rapporto di lavoro dirigenziale e la esclusione nel suo ambito di un licenziamento qualificabile come disciplinare, ai fini della giustificatezza del licenziamento può rilevare qualsiasi motivo, purché giustificato, ossia costituente base di una decisione coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, i quali non richiedono l'analitica verifica di specifiche condizioni, ma una globale valutazione che escluda l'arbitrarietà del licenziamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6729 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Arcangelo DE BIASE - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FE US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO D'ANTONA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERGIOVANNI ALLEVA, GIANCARLO MOROSINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BIESSE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMANO BLASI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 748/96 del Tribunale di PESARO, depositata il 16/.09/96 r.g.n.96/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/98 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato Sergio VACIRCA per delega Avv. Piergiovanni ALLEVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Pesaro del 13.12.1990, FE SE chiedeva -tra l'altro- la condanna della S.p.A. IE, di cui era stato dirigente, al pagamento della indennità supplementare quantificata nella somma di 174.634.524 (pari a 18 mensilità) per essere stato licenziato in difetto di qualsiasi giustificazione. Si costituiva la IE che, sul punto, sosteneva essere il licenziamento giustificato dalla soppressione del posto ricoperto dal FE e dalla necessità di organizzare diversamente il settore magazzino e programmazione cui il medesimo era stato preposto. Il Pretore, con un capo della sentenza, disattendeva la domanda di cui sopra.
Il soccombente proponeva appello avverso il detto capo con ricorso del 21.1.1994; vi resisteva la IE.
Con sentenza del 18.6-16.9.1996, l'adito Tribunale di Pesaro, ritenuto, come il Pretore, giustificato il licenziamento, rigettava il gravame.
A sostegno della decisione il Giudice d'appello evidenziava che la vicenda, che aveva portato al licenziamento, era stata caratterizzata da un doppio fenomeno riorganizzativo della società, per cui quest'ultima dapprima aveva accorpato degli uffici e servizi sotto la direzione del FE e poi era "tornata sui suoi passi" con una riorganizzazione in senso contrario, che non richiedeva più l'attività di quest'ultimo.
Ricorre per cassazione il FE sulla base di quattro motivi, Resiste la S.p.A. IE con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, dopo aver premesso, quale preteso vizio di fondo della impugnata decisione, che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto essersi verificata nell'ambito aziendale, una doppia ristrutturazione, che aveva comportato prima l'assunzione e poi il licenziamento del FE, deduce, con il primo motivo, error in procedendo e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia.
In particolare, in conseguenza quanto premesso, il ricorrente si duole che il Tribunale di Pesaro, e prima di lui il Pretore, non si siano assicurati, tramite svolgimento di istruttoria, che effettivamente "le due pretese modifiche organizzative ad altro non si riducessero se non rispettivamente all'assunzione e al licenziamento del lavoratore FE. . ."; ed aggiunge che "sarà del tutto agevole, per la difesa del FE, dimostrare di fronte al Tribunale di rinvio . . . che modifiche organizzative e relativi costi non sono mai esistiti . . . . .".
Il motivo è palesemente privo di consistenza sia perché il ricorrente non specifica le circostanze, oggetto di richiesta di prova, al fine di consentire alla Corte di valutarne la decisività, sia perché non indica il momento del processo in cui ebbe a dedurre l'incombente assertivamente non ammesso.
È, invero, principio consolidato di questa Corte che la parte, la quale deduca come mezzo di impugnazione per cassazione un vizio di motivazione della sentenza impugnata, da correlarsi alla mancata ammissione degli incombenti istruttori articolati, ha l'onere di indicare, nel ricorso, il momento del processo in cui ebbe a dedurre l'incombente assunto non ammesso e l'oggetto preciso di questo, perché solo tali indicazioni possono consentire al giudice della legittimità -cui resta precluso l'esame diretto degli atti di causa- di verificare la decisività della prova offerta e denegata, e di accertare, quindi, la fondatezza della domanda (v.Cass. 19.6.1995 n. 6927, Cass.22.3.1993 n. 3356). Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dei principi normativi in tema di onere della prova della giustificatezza del licenziamento, lamentando che il Tribunale avrebbe esonerato la IE -la quale non aveva proposto alcun mezzo di prova per dimostrare la portata anche materiale ed economica della supposta ristrutturazione- dall'onere di provare la dedotta duplice ristrutturazione aziendale.
Anche questo motivo non può essere condiviso.
Afferma, infatti, in proposito il Giudice d'appello che lo stesso lavoratore, nel ricorso introduttivo, aveva chiarito di essere stato assunto dalla IE in un periodo di notevole espansione dinamica quale soggetto da preporre ". . . al servizio materiali con responsabilità sugli uffici programmazione, acquisti e magazzino, produzione. . ." al fine di potenziare l'efficienza e l'autonomia funzionale delle suddette strutture;
che, a far data dal novembre del 1989, rimaneva quale unico dirigente dell'intera area tecnico - produttiva;
che il medesimo era stato l'unico dipendente tecnico della IE dal novembre 1989 in avanti e che dopo il suo licenziamento la IE era rimasta completamente scoperta nei quadri dirigenziali tecnici.
A ciò era da aggiungere -secondo il Tribunale- la circostanza che il FE non aveva contestato in primo grado (come rilevato dal Pretore) la riorganizzazione, ma si era limitato a sottolinearne la pretestuosità, la illogicità e la strumentalità.
Senonché -prosegue il Tribunale- le scelte organizzative, effettuate al fine di "ottimizzare" la struttura aziendale e che avevano portato all'assunzione del FE, si erano mostrate inidonee allo scopo - così come risultante dalla relazione del consulente aziendale Rugi del 5.2.1990- tanto da indurre la IE a -"ripercorrere i propri passi ed abbandonare il progetto che aveva consigliato l'assunzione del FE, percorso confermato dalla mancata riassunzione di un qualche dirigente tecnico in sostituzione (anche parziale) dell'attuale appellante".
Nè -osserva ancora il Tribunale- l'abbandono del progetto iniziale poteva costituire una scelta organizzativa pretestuosa o maliziosamente finalizzata alla defenestrazione del FE, tenuto conto che i costi economici della nuova organizzazione ("si pensi soltanto ai tempi necessari per rodare il nuovo assetto") apparivano sicuramente superiori a quelli connessi ad una eventuale sostituzione del dirigente mediante un recesso ad nutum o un licenziamento disciplinare infondato.
Alcuna violazione o falsa applicazione dei principi in tema di onere della prova è dunque ravvisabile nella impugnata sentenza, avendo il Tribunale ritenuto pacifiche, ed apprezzabili dagli atti, le circostanze che si pretendono oggetto di prova da parte dell'azienda. Con il terzo motivo il FE deduce violazione e falsa applicazione dell'art.3 della legge n.604/1966 in relazione alla configurabilità di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, e dell'art.1362 c.c. in relazione all'art. 19 del CCNL per i dirigenti industriali,
nonché violazione dei principi in terna di onere della prova. Sostiene il ricorrente che, anche anche a voler ritenere "sufficiente modifica organizzativa giustificatrice del licenziamento la semplice ripartizione delle funzioni e compiti del FE tra altri lavoratori o consulenti", la decisione impugnata sarebbe censurabile sotto il profilo del "giustificato motivo oggettivo" -fattispecie definita dall'art.3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e implicitamente assunta nell'art.19 CCNL per i dirigenti di industria - giacché tale ridistribuzione di mansioni "non può essere fatta coincidere con la soppressione di un posto di lavoro se per tale si intende, naturalmente, una posizione lavorativa oggettivamente intesa".
Il motivo è infondato, considerato che -come da consolidato orientamento di questa Corte- non sono equiparabili la nozione legale di giustificato motivo (art.3 legge n.604 del 1966) e la nozione contrattuale di giustificatezza del licenziamento del dirigente, poiché, dato il particolare modo di configurarsi del rapporto di lavoro dirigenziale e la esclusione nel suo ambito di un licenziamento qualificabile come disciplinare, ai fini della giustificatezza del licenziamento del dirigente può rilevare qualsiasi motivo, purché giustificato, ossia costituente base di una decisione coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, i quali non richiedono l'analitica verifica di specifiche condizioni, ma una globale valutazione che escluda l'arbitrarietà del licenziamento ( v. Cass.
6.4.1998 n. 3527). Tale valutazione -come sopra riportato- è stata correttamente e convincentemente compiuta dal Tribunale, senza incorrere in alcuna violazione di legge.
Nè vale sostenere che , in ogni caso, la IE sarebbe incorsa nella violazione dell'obbligo giuridico di tentare il "repechage" del lavoratore, giacché -ed a prescindere dall'assenza di ogni riferimento alla fonte di tale preteso obbligo in relazione al rapporto di lavoro dirigenziale-, nella specie siffatta possibilità era da escludere dall'ammissione dello stesso FE -e rimarcata dal Tribunale- secondo cui, dopo il suo licenziamento, l'area tecnica, da lui gestita, restò priva di elementi direttivi. Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione dell'art.3 legge n.604/1966, dell'art.1362 c.c. in relazione all'art. 19 CCNL per i dirigenti industriali, con riferimento alla configurabilità di un giustificato motivo soggettivo;
violazione dell'art.7 legge 20 maggio 1970 n.300;
violazione dei principi in tema di onere della prova;
difetto di motivazione. Più precisamente., sostiene che il Tribunale, proprio perché sviato dalla erronea qualificazione della fattispecie come licenziamento per motivo oggettivo ("doppia" ristrutturazione aziendale) senza che di esso esistessero gli estremi, avrebbe omesso ogni valutazione in relazione alla "vera fattispecie" di motivo soggettivo, avrebbe cioè trascurato di rilevare i vizi formali e procedurali in ordine alla mancata comunicazione dei motivi e contestazione di inadempimenti e la insussistenza di giustificazione nel merito.
Il motivo va disatteso, essendo di tutta evidenza che il ricorrente, sotto il profilo della denuncia della violazione di canoni ermeneutici, tende in realtà a provocare una nuova valutazione delle risultanze di causa, diversa da quella espressa dal Giudice di merito e, come tale, non consentita in questa sede.
Il FE, infatti, illustrando il motivo, non si cura di mostrare come il Giudice di merito abbia deviato dal canone interpretativo nel ricostruire la portata della norma collettiva (nella specie, l'art.19 CCNL cit.), bensì mira ad ottenere un completo riesame del merito, assumendo che nel caso in oggetto si configurerebbe una ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, correttamente esclusa dal Tribunale con congrua motivazione. Il ricorso va, dunque, integralmente rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in L. 31.000, oltre L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999