CASS
Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/07/2023, n. 32762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32762 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso presentato da FU LE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/04/2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. con ordinanza del 01/04/2023, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo convalidava il provvedimento imposto a LE FU dal questore di Bergamo in data 08/03/2023, notificato il 30/03/2023 h. 18,10, con il quale, nell'inibire la partecipazione del ricorrente a tutte le competzioni sportive (c.d. "DASPO"), prescriveva altresì allo stesso di comparire persona!nnente per anni cinque a decorrere dalla notifica del provvedimento presso la Questura di Trento, con le seguenti modalità: - in occasione di ogni incontro di calcio che la squadra calcistica Trento disputerà in casa, 30 minuti prima dell'inizio del primo tempo e 30 minuti dopo la fine della partita;
- nei giorni in cui a squadra calcistica Trento calcio disputerà fuori regione gli incontri, una sola volta dopo la fine cel primo tempo della partita. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 32762 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 06/07/2023 2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione;
in particolare: 2.1. Col primo motivo c ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 6, comma 3, dela legge n. 401/1989, 178, lettera c), cod. proc. pen., 24 Cost., sotto il profilo della eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto di difesa;
evidenzia in proposito il ricorrente che il provvedimento è stato notificato al FU in data 30/03/2023 h. 18,13 ed è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari il 01/04/2023 alle 09,50, ancora prima del deposito di memoria difensiva. 2.2. Col secondo motivo l'imputato lamenta violazione di legge (art. 6, commi 1 e 2 I. 401/1989) e vizio di motivazione quanto all'obbligo di presentazione in occasione delle partite amichevoli, la cui previa conoscenza non è agevole, rendendo così inesigibile la condotta imposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte rammenta come (v. Sez. 3, n. 1179 del 24/02/2023, Ferrari, n.m.) nella presente materia intervengono due diritti fondamentali dell'individuo, che possono trovarsi in concreto tra loro in frizione: l'articolo 13 Cost., secondo il quale (terzo comma) i provvedimenti emanati dall'autorità amministrativa che limitano la libertà personale «devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto»; e l'articolo 24 Cost., a norma del quale all'interessato deve essere comunque assegnato un termine congruo entro cui poter esercitare fattivamente il diritto di difesa. Come è evidente, dal primo principio deriva la previsione di un termine «massimo», decorso inutilmente il quale il provvedimento questorile viene caducato e ne cessano gli effetti, mentre dal secondo principio deriva la necessità di prevedere un termine «minimo», o almeno dilatorio, che consenta all'interessato di instaurare il contraddittorio, in questo caso cartolare. Non è dubbio che i termini previsti dall'articolo 6, comma 3, della I. 401/1989 si riferiscono al primo dei due aspetti, come del resto espressamente evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, RV. 229110 («che la misura prevista dal 2° comma dell'art. 6 rientri nella garanzia giurisdizionale dell'art. 13 è riconosciuto - oltre che da dottrina e giurisprudenza del tutto uniformi su questo problema - dallo stesso legislatore che ha previsto una disciplina della convalida modulata sui tempi e sugli interventi previsti da questa norma»). Si rammenta in proposito che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito come «le prescrizioni imposte dal Questore cessano di avere efficacia soltanto nell'ipotesi in cui il giudice, provvedendo sulla richiesta del pubblico ministero, non disponga la convalida entro le novantasei 2 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato. Non è prevista, infatti, un'autonoma sanzione per la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle istanze al g.i.p. nel rispetto delle quarantotto ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all'interessato o l'inefficacia del provvedimento del giudice per la mancata convalida nel termine di 48 ore dalla richiesta del pubblico ministero» (Sez. 3, n. 44431 del 09/11/2011, Tomasi, RV. 251598). Il diritto di difesa è, al contrario, ccrrelato all'obbligo di immediata notificazione all'interessato del provvedimento che impone le prescrizioni. Non a caso la Corte Costituzionale (sentenza n. 144/1997) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, «nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari», sentenza cui ha fatto seguito la modifica della norma nel senso sopra indicato per effetto dell'inserimento nell'articolo 6 in parola del cornma 2-bis (art. 1, comnna 1, lett. b), d.l. 20/08/2001, n. 336 , convertito, con mociificazioni, dalla I. 19/10/2001, n. 377). Il momento della notifica cel provvedimento all'interessato costituisce quindi il dies a quo per l'instaurazione del contraddittorio cartolare, che si sostanzia nell'obbligo del giudice di procedere ad un controllo «sostanziale», e non meramente formale, dei presupposti per l'emanazione del provvedimento (v., ex plurimis, Sez.U. Labbia, citata;
Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Cassanelli, Rv. 267146 - 01; Sez. 3, n. 37728 del 7/07/2022, Perazzi, non massimata: «il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'Autorità amministrativa»). In assenza della espressa previsione di un dies ad quem, la giurisprudenza della Corte, nell'evidenziare la difficile conciliazione tra i principi costituzionali coinvolti (la citata pronuncia delle Sez. U. Labbia evidenzia come «ben possa la limitazione della libertà personale conseguente alle misure in questione coniugarsi "con la celerità nell'applicazione della misura, condizione necessaria perché 3 stessa possa rivelarsi efficace, sì da giustificare, in un equilibrato rapporto fra le esigenze in giuoco, l'adozione di forme semplificate attraverso le quali possa esplicarsi il contradditorio"») ha ritenuto, che «il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato» (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, RV. 266223; n. 18886 del 23/02/2022, Girolamo, non rnassimata). La Corte pertanto ha colmato una lacuna normativa facendo ricorso ad una interpretazione analogica basata sul giudizio di convalida del provvedimento precautelare, facendo perno sulla evidente presenza di eadem ratio. 3 4.) La Corte ha altresì chiarito che l'omessa indicazione della data o dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine perentorio di decadenza non è causa di nullità della misura, purché risulti con certezza, da altri elementi, che il termine sia stato rispettato (da ultimo, Sez. 3, n. 7264 del 14/11/2018, dep. 2019, Nardulli, non nnassimata: «onde assicurare la legittimità del provvedimento emesso, sarebbe stato onere dell'autorità convalidante - in assenza di altri elementi oggettivi sulla base dei quali sarebbe stato possibile desumere l'avvenuto rispetto del termine dilatorio fra il momento della notificazione all'interessato del provvedimento del Questore e la sua convalida da parte dell'Autorità giudiziaria ...[omissis] ... offrire, in vista della possibile successiva verifica, i dati sulla base dei quali ricavare la tempestività dell'avvenuta convalida»; sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Frioni, RV. 247606)». Tuttavia, «l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del questore a comparire all'ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, connma 2, I. 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., determina «la caducazione della stessa misura di prevenzione, in quanto, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari» (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 26590 del 19/04/2019, Angelè, non massimata). Come appare evidente dalla ricostruzione testè evidenziata, pur in assenza di una espressa previsione normativa, la giurisprudenza della Corte ha progressivamente enucleato una serie di principi in grado di contemperare i precetti costituzionali coinvolti: da un lato considerando il termine massimo di 96 ore per la convalida, dall'altro indicando in 48 ore dalla notifica del provvedimento il termine minimo per garantire il contraddittorio cartolare. Tale termine non risulta rispettato nel caso di specie. Come evidenziato nella stessa impugnazione, infatti, il provvedimento è stato notificato in data 30/03/2023 h. 18,13 ed è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari il 01/04/2023 alle 09,50, ancora prima del deposito di memoria difensiva. L'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01). Nel caso di specie, il termine non è stato rispettato, e nel provvedimento impugnato (pag. 2) si dà espressamente atto che non sono state presentate memorie difensive. Il provvedimento va pertanto annullato senza rinvio, con conseguente definitiva caducazione del (solo) ordine di presentazione del destinatario del "Daspo" di fronte alla polizia (Sez. 3, n. .17844 del 12/12/2018, Benigno, Rv. 275600 - 01), ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, Sentenza n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632 - 01). 2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso ha efficacia assorbente sui restanti motivi. 4
P.Q.M.
Annulla senza -invio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Bergamo del 08/03/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Bergamo. Così deciso I 06/07/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. con ordinanza del 01/04/2023, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo convalidava il provvedimento imposto a LE FU dal questore di Bergamo in data 08/03/2023, notificato il 30/03/2023 h. 18,10, con il quale, nell'inibire la partecipazione del ricorrente a tutte le competzioni sportive (c.d. "DASPO"), prescriveva altresì allo stesso di comparire persona!nnente per anni cinque a decorrere dalla notifica del provvedimento presso la Questura di Trento, con le seguenti modalità: - in occasione di ogni incontro di calcio che la squadra calcistica Trento disputerà in casa, 30 minuti prima dell'inizio del primo tempo e 30 minuti dopo la fine della partita;
- nei giorni in cui a squadra calcistica Trento calcio disputerà fuori regione gli incontri, una sola volta dopo la fine cel primo tempo della partita. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 32762 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 06/07/2023 2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione;
in particolare: 2.1. Col primo motivo c ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 6, comma 3, dela legge n. 401/1989, 178, lettera c), cod. proc. pen., 24 Cost., sotto il profilo della eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto di difesa;
evidenzia in proposito il ricorrente che il provvedimento è stato notificato al FU in data 30/03/2023 h. 18,13 ed è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari il 01/04/2023 alle 09,50, ancora prima del deposito di memoria difensiva. 2.2. Col secondo motivo l'imputato lamenta violazione di legge (art. 6, commi 1 e 2 I. 401/1989) e vizio di motivazione quanto all'obbligo di presentazione in occasione delle partite amichevoli, la cui previa conoscenza non è agevole, rendendo così inesigibile la condotta imposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte rammenta come (v. Sez. 3, n. 1179 del 24/02/2023, Ferrari, n.m.) nella presente materia intervengono due diritti fondamentali dell'individuo, che possono trovarsi in concreto tra loro in frizione: l'articolo 13 Cost., secondo il quale (terzo comma) i provvedimenti emanati dall'autorità amministrativa che limitano la libertà personale «devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto»; e l'articolo 24 Cost., a norma del quale all'interessato deve essere comunque assegnato un termine congruo entro cui poter esercitare fattivamente il diritto di difesa. Come è evidente, dal primo principio deriva la previsione di un termine «massimo», decorso inutilmente il quale il provvedimento questorile viene caducato e ne cessano gli effetti, mentre dal secondo principio deriva la necessità di prevedere un termine «minimo», o almeno dilatorio, che consenta all'interessato di instaurare il contraddittorio, in questo caso cartolare. Non è dubbio che i termini previsti dall'articolo 6, comma 3, della I. 401/1989 si riferiscono al primo dei due aspetti, come del resto espressamente evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, RV. 229110 («che la misura prevista dal 2° comma dell'art. 6 rientri nella garanzia giurisdizionale dell'art. 13 è riconosciuto - oltre che da dottrina e giurisprudenza del tutto uniformi su questo problema - dallo stesso legislatore che ha previsto una disciplina della convalida modulata sui tempi e sugli interventi previsti da questa norma»). Si rammenta in proposito che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito come «le prescrizioni imposte dal Questore cessano di avere efficacia soltanto nell'ipotesi in cui il giudice, provvedendo sulla richiesta del pubblico ministero, non disponga la convalida entro le novantasei 2 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato. Non è prevista, infatti, un'autonoma sanzione per la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle istanze al g.i.p. nel rispetto delle quarantotto ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all'interessato o l'inefficacia del provvedimento del giudice per la mancata convalida nel termine di 48 ore dalla richiesta del pubblico ministero» (Sez. 3, n. 44431 del 09/11/2011, Tomasi, RV. 251598). Il diritto di difesa è, al contrario, ccrrelato all'obbligo di immediata notificazione all'interessato del provvedimento che impone le prescrizioni. Non a caso la Corte Costituzionale (sentenza n. 144/1997) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, «nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari», sentenza cui ha fatto seguito la modifica della norma nel senso sopra indicato per effetto dell'inserimento nell'articolo 6 in parola del cornma 2-bis (art. 1, comnna 1, lett. b), d.l. 20/08/2001, n. 336 , convertito, con mociificazioni, dalla I. 19/10/2001, n. 377). Il momento della notifica cel provvedimento all'interessato costituisce quindi il dies a quo per l'instaurazione del contraddittorio cartolare, che si sostanzia nell'obbligo del giudice di procedere ad un controllo «sostanziale», e non meramente formale, dei presupposti per l'emanazione del provvedimento (v., ex plurimis, Sez.U. Labbia, citata;
Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Cassanelli, Rv. 267146 - 01; Sez. 3, n. 37728 del 7/07/2022, Perazzi, non massimata: «il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'Autorità amministrativa»). In assenza della espressa previsione di un dies ad quem, la giurisprudenza della Corte, nell'evidenziare la difficile conciliazione tra i principi costituzionali coinvolti (la citata pronuncia delle Sez. U. Labbia evidenzia come «ben possa la limitazione della libertà personale conseguente alle misure in questione coniugarsi "con la celerità nell'applicazione della misura, condizione necessaria perché 3 stessa possa rivelarsi efficace, sì da giustificare, in un equilibrato rapporto fra le esigenze in giuoco, l'adozione di forme semplificate attraverso le quali possa esplicarsi il contradditorio"») ha ritenuto, che «il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato» (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, RV. 266223; n. 18886 del 23/02/2022, Girolamo, non rnassimata). La Corte pertanto ha colmato una lacuna normativa facendo ricorso ad una interpretazione analogica basata sul giudizio di convalida del provvedimento precautelare, facendo perno sulla evidente presenza di eadem ratio. 3 4.) La Corte ha altresì chiarito che l'omessa indicazione della data o dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine perentorio di decadenza non è causa di nullità della misura, purché risulti con certezza, da altri elementi, che il termine sia stato rispettato (da ultimo, Sez. 3, n. 7264 del 14/11/2018, dep. 2019, Nardulli, non nnassimata: «onde assicurare la legittimità del provvedimento emesso, sarebbe stato onere dell'autorità convalidante - in assenza di altri elementi oggettivi sulla base dei quali sarebbe stato possibile desumere l'avvenuto rispetto del termine dilatorio fra il momento della notificazione all'interessato del provvedimento del Questore e la sua convalida da parte dell'Autorità giudiziaria ...[omissis] ... offrire, in vista della possibile successiva verifica, i dati sulla base dei quali ricavare la tempestività dell'avvenuta convalida»; sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Frioni, RV. 247606)». Tuttavia, «l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del questore a comparire all'ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, connma 2, I. 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., determina «la caducazione della stessa misura di prevenzione, in quanto, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari» (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 26590 del 19/04/2019, Angelè, non massimata). Come appare evidente dalla ricostruzione testè evidenziata, pur in assenza di una espressa previsione normativa, la giurisprudenza della Corte ha progressivamente enucleato una serie di principi in grado di contemperare i precetti costituzionali coinvolti: da un lato considerando il termine massimo di 96 ore per la convalida, dall'altro indicando in 48 ore dalla notifica del provvedimento il termine minimo per garantire il contraddittorio cartolare. Tale termine non risulta rispettato nel caso di specie. Come evidenziato nella stessa impugnazione, infatti, il provvedimento è stato notificato in data 30/03/2023 h. 18,13 ed è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari il 01/04/2023 alle 09,50, ancora prima del deposito di memoria difensiva. L'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01). Nel caso di specie, il termine non è stato rispettato, e nel provvedimento impugnato (pag. 2) si dà espressamente atto che non sono state presentate memorie difensive. Il provvedimento va pertanto annullato senza rinvio, con conseguente definitiva caducazione del (solo) ordine di presentazione del destinatario del "Daspo" di fronte alla polizia (Sez. 3, n. .17844 del 12/12/2018, Benigno, Rv. 275600 - 01), ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, Sentenza n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632 - 01). 2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso ha efficacia assorbente sui restanti motivi. 4
P.Q.M.
Annulla senza -invio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Bergamo del 08/03/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Bergamo. Così deciso I 06/07/2023.