Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2016, n. 49603
CASS
Sentenza 20 settembre 2016

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Massime1

La sentenza di non luogo a procedere ex art. 26 d.P.R. n. 448 del 1988 per difetto di imputabilità del minore postula il necessario accertamento di responsabilità dell'imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione della norma ne garantisce la compatibilità con il disposto dell'art. 224 cod. pen., che consente l'applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso).

Commentario1

  • 1Imputabilità del minore: educazione o rapida fuoriuscita dal processo penale?
    https://dirittopenaleuomo.org/ · 8 luglio 2020

    1. Premessa. L'imputabilità – o meglio il difetto di imputabilità – del minore autore di reato, che trova fondamento all'interno del nostro ordinamento agli articoli 97 e 98 del codice penale, è un concetto giuridico di contenuto incerto, che deve essere riempito sulla base degli apporti e dei continui progressi delle scienze psico-sociali, così come ricorda, tra molti, Chiara Scivoletto[1]. La formula utilizzata dal nostro legislatore fonda la non imputabilità dell'autore di reato minore di anni diciotto sull'assenza della sua effettiva capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto. Questa condizione di non imputabilità “minorile” è stata tradotta dalla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2016, n. 49603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49603
Data del deposito : 20 settembre 2016

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