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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 390/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 886/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8128/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 19/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300006032000 IRPEF
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300006032000 IVA-ALTRO - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300006032000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720010748184027000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720010748184027000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090289994412000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100044987309000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100066590292000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100066590292000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110184159966000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110214807918000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110214807918000 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110243288861000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120142043279000 CANONE ACQUA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120142043279000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120256681854000 CANONE ACQUA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130117876408000 CANONE ACQUA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130117876408000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130215764362000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130333490739000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140065307733000 CONSOR BONIFICA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140190045603000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140190045603000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140260183771000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140295440071000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140295440071000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140295440071000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150044303460000 CONSOR BONIFICA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150073125978000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150124283965000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150197295134000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150197295134000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150214293918000 CONSOR BONIFICA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160061970110000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160099849111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170068887063000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170068887164000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170100778581000 RENDITA CATAST
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170100778682000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170108121238000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170167209491000 CANONE ACQUA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170167209491000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170167209491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170186744650000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170264432406000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190025552261000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190188949827000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200029145680000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200142946144000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200170701889001 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210078334777000 CONTR UNIFICATO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140268262946000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160124874292000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190157382892000 TO AN
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3679/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300006032000 emesso dalla AdER e notificato il 20/12/2023 per € 344.563,46 eccependo la prescrizione e decadenza dalle pretese sottese alla comunicazione dovute al giudicato di cui alla sentenza n. 1943/2021 della CTP di Roma che aveva ammesso parte del debito alla rottamazione ter, la nullità della notifica in quanto notificata a mezzo pec allo studio del ricorrente e non a lui personalmente, l'inesistenza della notifica in quanto proveniente da indirizzo pec non inserito in pubblici registri, la violazione del diritto di difesa.
Si costituiva in primo grado AdER chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato con declaratoria di difetto di giurisdizione per i crediti non tributari e vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Nominativo_2.
Con sentenza n. 8128/2024 la CGT di primo grado di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle iscritte per infrazioni al CdS e per debiti di natura previdenziale e contributiva con l'INPS, rigettandolo per il resto con condanna alle spese.
Nominativo_1Il ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con annullamento dell'atto impugnato, declaratoria di nullità del dettaglio del debito come delibato dalla sent. n. 1943/2021 della CTP di Roma e condanna alle spese del doppio grado della controparte.
L'appellato AdER si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante eccepisce il difetto di legittimazione processuale del difensore di AdER. Il motivo è inammissibile in quanto non proposto nel ricorso di primo grado e costituisce motivo nuovo non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 57 c.1 d.lgs n. 546/92.
Con il secondo motivo l'appellante invoca la violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 1943/2021 della CTP di Roma.
Il motivo è infondato.
Il riferimento alla sentenza 1943/2021 della CTP di Roma come sentenza che avrebbe annullato i carichi è del tutto inconferente in considerazione del fatto che dal tenore del provvedimento, prodotto agli atti ,si evince chiaramente che la CTP ha annullato soltanto la comunicazione n.
09790201903884131000 notificata il 23/0/2019 relativa al fatto che l'Ufficio non aveva adeguatamente motivato perché il contribuente era stato ammesso solo parzialmente alla definizione a saldo e stralcio (corrispondendo a tale titolo l'importo di € 25.803,92) rimanendo la restante parte dei carichi assoggettato alla rottamazione ter (del cui adempimento non vi è prova), non adottando alcun provvedimento di annullamento dei carichi iscritti a ruolo i quali, pertanto, sono rimasti pendenti e azionabili in quanto non ricompresi nel saldo e stralcio. Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'omessa produzione in originale delle cartelle e delle relate.
Il motivo è infondato.
Gli atti prodromici risultano tutti regolarmente notificati come dimostrato dalla documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado, notifica alla quale è seguita altresì la notifica delle intimazioni di pagamento, atti molti dei quali sono stati oggetto di separati procedimenti di impugnativa con esiti negativi, da ultimo con la sentenza n. 3629/2024 della CGT di primo grado di Roma che ha rigettato l'opposizione avverso intimazione di pagamento relativa ai medesimi carichi proposta per le medesime doglianze formulate anche nel presente procedimento, ciò escludendo sia la irregolarità delle notifiche che la decadenza e prescrizione delle pretese tributarie, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure. Peraltro gli atti e le relate di notifica sono già stati prodotti in detti procedimenti, rilevato che anche nella sentenza n. 1943/2021 si legge che l'ufficio ha prodotto in quel procedimento copia delle cartelle e
Nominativo_1delle notifiche effettuate al . Inoltre anche il riferimento alla precedente sentenza n. 1943/2021 della CTP di Roma, avente ad oggetto le medesime cartelle rientranti nell'avviso di iscrizione ipotecaria qui impugnato per le quali aveva chiesto l'ammissione al procedimento di definizione agevolata della rottamazione ter, conferma che il contribuente fosse ben a conoscenza da tempo delle pretese tributarie nei suoi confronti come, peraltro, rilevato nella stessa decisione della CTP.
Quanto infine alla lamentata invalidità delle notifiche degli atti pervenuti alla pec
Email_1 rileva la Corte che la notifica di atti alla pec professionale è valida anche per la notifica di atti estranei all'attività professionale come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, poiché nei confronti dei soggetti obbligati per legge di munirsi di un indirizzo pec la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass. ord. n. 1615/2025). Conclusivamente, l'appello proposto da Nominativo_1 deve essere respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 8128/2024 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori.
Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 886/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8128/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 19/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300006032000 IRPEF
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300006032000 IVA-ALTRO - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300006032000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720010748184027000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720010748184027000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090289994412000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100044987309000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100066590292000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100066590292000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110184159966000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110214807918000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110214807918000 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110243288861000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120142043279000 CANONE ACQUA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120142043279000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120256681854000 CANONE ACQUA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130117876408000 CANONE ACQUA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130117876408000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130215764362000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130333490739000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140065307733000 CONSOR BONIFICA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140190045603000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140190045603000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140260183771000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140295440071000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140295440071000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140295440071000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150044303460000 CONSOR BONIFICA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150073125978000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150124283965000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150197295134000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150197295134000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150214293918000 CONSOR BONIFICA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160061970110000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160099849111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170068887063000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170068887164000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170100778581000 RENDITA CATAST
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170100778682000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170108121238000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170167209491000 CANONE ACQUA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170167209491000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170167209491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170186744650000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170264432406000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190025552261000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190188949827000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200029145680000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200142946144000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200170701889001 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210078334777000 CONTR UNIFICATO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140268262946000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160124874292000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190157382892000 TO AN
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3679/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300006032000 emesso dalla AdER e notificato il 20/12/2023 per € 344.563,46 eccependo la prescrizione e decadenza dalle pretese sottese alla comunicazione dovute al giudicato di cui alla sentenza n. 1943/2021 della CTP di Roma che aveva ammesso parte del debito alla rottamazione ter, la nullità della notifica in quanto notificata a mezzo pec allo studio del ricorrente e non a lui personalmente, l'inesistenza della notifica in quanto proveniente da indirizzo pec non inserito in pubblici registri, la violazione del diritto di difesa.
Si costituiva in primo grado AdER chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato con declaratoria di difetto di giurisdizione per i crediti non tributari e vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Nominativo_2.
Con sentenza n. 8128/2024 la CGT di primo grado di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle iscritte per infrazioni al CdS e per debiti di natura previdenziale e contributiva con l'INPS, rigettandolo per il resto con condanna alle spese.
Nominativo_1Il ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con annullamento dell'atto impugnato, declaratoria di nullità del dettaglio del debito come delibato dalla sent. n. 1943/2021 della CTP di Roma e condanna alle spese del doppio grado della controparte.
L'appellato AdER si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante eccepisce il difetto di legittimazione processuale del difensore di AdER. Il motivo è inammissibile in quanto non proposto nel ricorso di primo grado e costituisce motivo nuovo non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 57 c.1 d.lgs n. 546/92.
Con il secondo motivo l'appellante invoca la violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 1943/2021 della CTP di Roma.
Il motivo è infondato.
Il riferimento alla sentenza 1943/2021 della CTP di Roma come sentenza che avrebbe annullato i carichi è del tutto inconferente in considerazione del fatto che dal tenore del provvedimento, prodotto agli atti ,si evince chiaramente che la CTP ha annullato soltanto la comunicazione n.
09790201903884131000 notificata il 23/0/2019 relativa al fatto che l'Ufficio non aveva adeguatamente motivato perché il contribuente era stato ammesso solo parzialmente alla definizione a saldo e stralcio (corrispondendo a tale titolo l'importo di € 25.803,92) rimanendo la restante parte dei carichi assoggettato alla rottamazione ter (del cui adempimento non vi è prova), non adottando alcun provvedimento di annullamento dei carichi iscritti a ruolo i quali, pertanto, sono rimasti pendenti e azionabili in quanto non ricompresi nel saldo e stralcio. Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'omessa produzione in originale delle cartelle e delle relate.
Il motivo è infondato.
Gli atti prodromici risultano tutti regolarmente notificati come dimostrato dalla documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado, notifica alla quale è seguita altresì la notifica delle intimazioni di pagamento, atti molti dei quali sono stati oggetto di separati procedimenti di impugnativa con esiti negativi, da ultimo con la sentenza n. 3629/2024 della CGT di primo grado di Roma che ha rigettato l'opposizione avverso intimazione di pagamento relativa ai medesimi carichi proposta per le medesime doglianze formulate anche nel presente procedimento, ciò escludendo sia la irregolarità delle notifiche che la decadenza e prescrizione delle pretese tributarie, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure. Peraltro gli atti e le relate di notifica sono già stati prodotti in detti procedimenti, rilevato che anche nella sentenza n. 1943/2021 si legge che l'ufficio ha prodotto in quel procedimento copia delle cartelle e
Nominativo_1delle notifiche effettuate al . Inoltre anche il riferimento alla precedente sentenza n. 1943/2021 della CTP di Roma, avente ad oggetto le medesime cartelle rientranti nell'avviso di iscrizione ipotecaria qui impugnato per le quali aveva chiesto l'ammissione al procedimento di definizione agevolata della rottamazione ter, conferma che il contribuente fosse ben a conoscenza da tempo delle pretese tributarie nei suoi confronti come, peraltro, rilevato nella stessa decisione della CTP.
Quanto infine alla lamentata invalidità delle notifiche degli atti pervenuti alla pec
Email_1 rileva la Corte che la notifica di atti alla pec professionale è valida anche per la notifica di atti estranei all'attività professionale come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, poiché nei confronti dei soggetti obbligati per legge di munirsi di un indirizzo pec la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass. ord. n. 1615/2025). Conclusivamente, l'appello proposto da Nominativo_1 deve essere respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 8128/2024 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori.
Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri