Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 390
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Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione processuale del difensore di AdER

    Il motivo è inammissibile in quanto non proposto nel ricorso di primo grado e costituisce motivo nuovo non proponibile per la prima volta in appello.

  • Rigettato
    Violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 1943/2021 della CTP di Roma

    Il riferimento alla sentenza è inconferente poiché la CTP ha annullato solo la comunicazione relativa alla motivazione dell'ammissione parziale alla definizione agevolata, non i carichi iscritti a ruolo, rimasti pendenti e azionabili.

  • Rigettato
    Omessa produzione in originale delle cartelle e delle relate di notifica

    Gli atti prodromici risultano regolarmente notificati, come dimostrato dalla documentazione prodotta in primo grado. La notifica è stata altresì seguita da intimazioni di pagamento. Molti di questi atti sono stati oggetto di precedenti impugnative con esiti negativi. La notifica alla PEC professionale è valida anche per atti estranei all'attività professionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 390
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 390
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo