Legge 10 agosto 1964, n. 719

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    Giurisprudenza9

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    • 1Trib. Roma, sentenza 22/06/2025, n. 9359
      Provvedimento: 1 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Seconda sezione civile Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 58680 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto "altre controversie di diritto amministrativo” e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma Corso Vittorio Emanuele n. 349, presso e nello studio degli Avv.ti Andrea Trotta e Guglielmo Aldo Giuffrè, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti, …
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      • giudicato amministrativo·
      • efficacia ultra partes giudicato·
      • disapplicazione atto amministrativo·
      • prova del titolo-fonte obbligazione·
      • determinazione prezzi libri di testo·
      • art. 15 d.l. n. 112/2008·
      • interesse legittimo·
      • giurisdizione giudice ordinario·
      • azione di adempimento·
      • invalidità derivata

    • 2Trib. Roma, sentenza 01/09/2023, n. 12526
      Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22684.21 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra con sede in Brescia, via A. Gramsci, n. 26, C.F. e P.I. Parte_1 (di seguito, “Società” o ) in persona del Consigliere P.IVA_1 Parte_1 delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli (CF – pec: C.F._1 , Andrea Trotta ( – pec: Email_1 CodiceFiscale_2 ) ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2 studio della Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli in Roma, al …
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      • D.M. 636/2015·
      • difetto di giurisdizione·
      • D.M. 41/2009·
      • diritti patrimoniali autore/editore·
      • adeguamento prezzi libri di testo·
      • giudicato formale·
      • prezzi amministrativi·
      • D.M. 51/2012·
      • ricorso straordinario al Capo dello Stato·
      • invalidità derivata

    • 3Trib. Roma, sentenza 20/03/2023, n. 4468
      Provvedimento: N. R.G. 3960/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione II in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato, SENTENZA nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione TRA Per con sede legale in Loreto (AN), Via Brecce s.n.c., C.F. e P. IVA Parte_1 Part (di seguito, “Società” o “ ) in persona dell'Amministratore Delegato e P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2 Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli e Andrea Trotta ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Corso Vittorio Emanuele 349 …
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      • D.M. 636/2015·
      • D.M. 41/2009·
      • interessi legali·
      • prezzi libri di testo·
      • azione di condanna·
      • D.M. 63/2010·
      • rivalutazione monetaria·
      • giurisdizione giudice ordinario·
      • adeguamento prezzi·
      • prescrizione decennale

    • 4TAR Roma, sez. 3B, sentenza 21/10/2009, n. 10239
      Provvedimento: N. 07985/2005 REG.RIC. N. 10239/2009 REG.SEN. N. 07985/2005 REG.RIC. N. 07609/2007 REG.RIC. N. 03354/2008 REG.RIC. N. 04204/2008 REG.RIC. N. 04206/2008 REG.RIC. N. 04340/2008 REG.RIC. N. 04666/2008 REG.RIC. N. 04706/2008 REG.RIC. N. 04707/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 7985 del 2005, proposto da: Associazione Italiana Editori Aie, Soc Cetem Srl, Soc Sedes Spa, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avv. Maria Alessandra SANDULLI presso il cui studio …
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      • giudicato amministrativo·
      • diritto amministrativo·
      • risarcimento del danno·
      • usucapione·
      • annullamento di atti amministrativi·
      • violazione di legge·
      • tasso di inflazione·
      • responsabilità della pubblica amministrazione·
      • determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo·
      • interessi legittimi·
      • norme sulla concorrenza·
      • eccesso di potere·
      • difetto di istruttoria·
      • illegittimità derivata·
      • protocollo di intesa

    • 5Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3957
      Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere - Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere - Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OMG PROGRAM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARZIALE 36, presso l'avvocato CONCETTA M. RITA TROVATO, che la difende unitamente all'avvocato MARIO CAMERANO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro TT AR; - intimato - avverso la sentenza n. 59/00 della Sezione distaccata 2002 di Corte d'Appello di …
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      • effetti remissori e liberatori·
      • condizioni·
      • sufficienza·
      • soddisfacimento degli impegni assunti con il concordato da parte del debitore·
      • conseguenze·
      • fallimento ed altre procedure concorsuali·
      • effetti·
      • concordato preventivo
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    Versioni del testo

    • Art. 1.
      I libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari, pia statali, sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. ((1)) Per l'anno scolastico 1963-64 il prezzo di copertina dei cinque libri di lettura e dei tre libri sussidiari non puo' superare complessivamente la somma di L. 7.450.
      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, e' stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.
      Con le stesse modalita' possono essere modificate le avvertenze per la realizzazione tecnica di libri di testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1955, n. 1388 .
      Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione sul prezzo di copertina sara' praticato uno sconto.
      --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 30 dicembre 1994, n. 454 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1995, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964 n. 719 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale".
    • Art. 2.
      Il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con quello per l'industria e per il commercio, e' autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra, in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al precedente articolo 1, nonche' a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto e a fissare i termini, le modalita' e quanto altro occorra per l'acquisto e la distribuzione dei libri.
    • Art. 3.
      In relazione all'onere, sostenuto negli anni scolastici 1962-63 e 1963-64 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare e a quello da sostenere per lo stesso titolo nell'anno scolastico 1964-1965, lo stanziamento di L. 12.837.000.000 previsto per il triennio dal 1962 al 1965, di cui all' articolo 35 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , e' aumentato di L. 6 miliardi.
      All'onere di L. 6 miliardi, di cui al comma precedente, si provvede con riduzione del fondo destinato alla copertura dei provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio relativo al periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1964.
      Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.