Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 settembre 1964 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 gennaio 1995 |
Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Roma, sentenza 22/06/2025, n. 9359Provvedimento: 1 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Seconda sezione civile Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa SA TO, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 58680 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto "altre controversie di diritto amministrativo” e vertente tra Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Corso Vittorio Emanuele n. 349, presso e nello studio degli Avv.ti Andrea Trotta e Guglielmo Aldo Giuffrè, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti, con domicilio …Leggi di più...
- giudicato amministrativo·
- efficacia ultra partes giudicato·
- disapplicazione atto amministrativo·
- prova del titolo-fonte obbligazione·
- determinazione prezzi libri di testo·
- art. 15 d.l. n. 112/2008·
- interesse legittimo·
- giurisdizione giudice ordinario·
- azione di adempimento·
- invalidità derivata
Versioni del testo
- Art. 1.
I libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari, pia statali, sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. ((1)) Per l'anno scolastico 1963-64 il prezzo di copertina dei cinque libri di lettura e dei tre libri sussidiari non puo' superare complessivamente la somma di L. 7.450.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, e' stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.
Con le stesse modalita' possono essere modificate le avvertenze per la realizzazione tecnica di libri di testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1955, n. 1388 .
Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione sul prezzo di copertina sara' praticato uno sconto.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 30 dicembre 1994, n. 454 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1995, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964 n. 719 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale". - Art. 2.
Il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con quello per l'industria e per il commercio, e' autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra, in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al precedente articolo 1, nonche' a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto e a fissare i termini, le modalita' e quanto altro occorra per l'acquisto e la distribuzione dei libri. - Art. 3.
In relazione all'onere, sostenuto negli anni scolastici 1962-63 e 1963-64 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare e a quello da sostenere per lo stesso titolo nell'anno scolastico 1964-1965, lo stanziamento di L. 12.837.000.000 previsto per il triennio dal 1962 al 1965, di cui all' articolo 35 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , e' aumentato di L. 6 miliardi.
All'onere di L. 6 miliardi, di cui al comma precedente, si provvede con riduzione del fondo destinato alla copertura dei provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio relativo al periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1964.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.