Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4339
CASS
Sentenza 26 marzo 2001

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Massime1

Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo della ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, ne' dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto altresì che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto. Pertanto, la notifica deve ritenersi nulla qualora la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario.

Commentari3

  • 1differenze e presupposti fra notifica art. 140 e art. 143 c.p.c.
    http://www.studiolegalegiovannilongo.it/news-e-sentenze/ · 23 gennaio 2020

    Diritto tributario: opposizione alla cartella esattoriale. Notifica ex art. 140 c.p.c. e art. 143 c.p.c. differenze e presupposti. In caso di notifica, la semplice e temporanea assenza non equivale a trasferimento. Il ambito del diritto tributario, presupposto per la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è il fatto di non conoscere la residenza, dimora o domicilio del destinatario e che tale ignoranza sia determinata da una situazione oggettiva tale da non poter essere superata con le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza. L'applicabilità dell'art. 143 c.p.c., pacificamente applicabile al diritto tributario, postula l'irreperibilità oggettiva e non temporanea del destinatario che …

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  • 2Notifca ex art. 140 c.p.c. e ex art. 143 c.p.c. differenze e presupposti.
    http://www.studiolegalegiovannilongo.it/news-e-sentenze/ · 25 giugno 2018

    Notifica ex art. 140 c.p.c. e art. 143 c.p.c. differenze e presupposti. In caso di notifica, la semplice e temporanea assenza non equivale a trasferimento. Il presupposto per la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è il fatto di non conoscere la residenza, dimora o domicilio del destinatario e che tale ignoranza sia determinata da una situazione oggettiva tale da non poter essere superata con le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza. L'applicabilità dell'art. 143 c.p.c. postula l'irreperibilità oggettiva e non temporanea del destinatario che si risolve nella impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento delle …

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  • 3Notifica agli irreperibili: presupposti
    Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 18 gennaio 2016

    I presupposti legittimanti la notificazione a norma dell'articolo 143 del Codice di procedura civile non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. E infatti il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'articolo 143 del Codice di procedura civile, per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4339
Data del deposito : 26 marzo 2001

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