Sentenza 26 marzo 2001
Massime • 1
Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo della ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, ne' dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto altresì che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto. Pertanto, la notifica deve ritenersi nulla qualora la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario.
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- 1. differenze e presupposti fra notifica art. 140 e art. 143 c.p.c.http://www.studiolegalegiovannilongo.it/news-e-sentenze/ · 23 gennaio 2020
Diritto tributario: opposizione alla cartella esattoriale. Notifica ex art. 140 c.p.c. e art. 143 c.p.c. differenze e presupposti. In caso di notifica, la semplice e temporanea assenza non equivale a trasferimento. Il ambito del diritto tributario, presupposto per la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è il fatto di non conoscere la residenza, dimora o domicilio del destinatario e che tale ignoranza sia determinata da una situazione oggettiva tale da non poter essere superata con le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza. L'applicabilità dell'art. 143 c.p.c., pacificamente applicabile al diritto tributario, postula l'irreperibilità oggettiva e non temporanea del destinatario che …
Leggi di più… - 2. Notifca ex art. 140 c.p.c. e ex art. 143 c.p.c. differenze e presupposti.http://www.studiolegalegiovannilongo.it/news-e-sentenze/ · 25 giugno 2018
Notifica ex art. 140 c.p.c. e art. 143 c.p.c. differenze e presupposti. In caso di notifica, la semplice e temporanea assenza non equivale a trasferimento. Il presupposto per la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è il fatto di non conoscere la residenza, dimora o domicilio del destinatario e che tale ignoranza sia determinata da una situazione oggettiva tale da non poter essere superata con le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza. L'applicabilità dell'art. 143 c.p.c. postula l'irreperibilità oggettiva e non temporanea del destinatario che si risolve nella impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento delle …
Leggi di più… - 3. Notifica agli irreperibili: presuppostiAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 18 gennaio 2016
I presupposti legittimanti la notificazione a norma dell'articolo 143 del Codice di procedura civile non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. E infatti il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'articolo 143 del Codice di procedura civile, per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4339 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA RM SPA in persona del suo legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERTOLONI 29, presso lo studio dell'avvocato SQUILLANTE JACOPO, difesa dall'avvocato LINO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato PERONE GIANCARLO, difeso dagli avvocati PANNONE OTTAVIO, GRECO PIETRO LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 165/98 della Corte d'Appello di NAPOLI IV Sez. Civile emessa il 7/1/1998, depositata il 26/01/98; RG. 1383/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ex art. 143 c.p.c., la S.p.A. OC RM conveniva davanti al Tribunale di S.M. Capua Vetere NC NA per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da ritardato rilascio di immobile locato.
Il convenuto restava contumace.
Il tribunale, con sentenza del 30.12.1995 accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento della somma di L. 5.0238.787 (?) oltre interessi e spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello il NA, eccependo la nullità della notifica della citazione di primo grado, per essere avvenuta la notificazione ex art. 143 c.p.c. senza il previo esperimento delle necessarie indagini sulla residenza. L'appellata resisteva.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 26.1.1998, accoglieva l'appello; dichiarava la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado e di tutti gli atti conseguenti;
rimetteva la causa al primo giudice.
Avverso la sentenza la S.p.A. OC RM ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria. Ha resistito con controricorso il NA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostiene la ricorrente che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto nulla la notifica.
Deduce che, dopo che in data 20.9.1993 l'ufficiale giudiziario aveva redatto relata negativa, poiché il destinatario, ricercato nella sua residenza in S. Clemente di Caserta, Via Galatina, si era trasferito per ignoto recapito, l'istante aveva richiesto ed ottenuto, in data 28.9.1994 certificato di residenza, comprovante che NA aveva conservato il dismesso domicilio;
che, non avendo consentito tale ulteriore indagine di accertare il nuovo recapito del destinatario, legittimamente era stata eseguita la notificazione nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c.; che all'atto di citazione era stato allegato il certificato di residenza del 28.9.1994, che la corte d'appello ha omesso di esaminare.
1.1. Il motivo non è fondato.
La censura prospetta un error in procedendo ed è pertanto consentito a questa S.C. il diretto esame degli atti. Ora, il certificato di residenza 28.9.1994 allegato all'atto di citazione reca l'indicazione della residenza del NA nel luogo in cui l'ufficiale giudiziario aveva tentato, senza esito, la notificazione il 20.9.1994, attestando che il destinatario si era trasferito per ignoto recapito. Tale ricerca anagrafica - confermativa della precedente ma non più attuale residenza - non forniva quindi alcun elemento utile per individuare la nuova residenza del convenuto. Nè l'ufficiale giudiziario, nella relata, ha dato atto di ulteriori e ricerche ed indagini compiute per accertare la nuova residenza del destinatario.
Tale omissione determina la nullità della notifica ex art. 143 c.p.c.. Questa S.C. ha invero statuito che, ai fini della validità della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario. Pertanto, la notifica deve ritenersi nulla qualora l'ufficiale giudiziario non fornisca nella relata alcuna indicazione in ordine alle ricerche ed indagini compiute per accertare la residenza del destinatario (sent. n. 3799/97). Nè può ritenersi sufficiente la sola allegazione del certificato di residenza (non aggiornato, a causa dell'omessa denuncia di avvenuto trasferimento da parte dell'intestatario). Ed infatti, questa S.C. ha ancora affermato che le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, ne' dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. È richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza (sent. n. 1092/98). Va infine rilevato che non possono essere esaminati i nuovi documenti prodotti dalla ricorrente in questa sede, in quanto non ricompresi tra gli atti il cui deposito in sede di legittimità è consentito dall'art. 372 c.p.c.. 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto concerne questioni non esaminate dalla corte territoriale, perché assorbite dalla dichiarazione di nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 30 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2001