Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 1
L'accertamento del requisito della "inabilità" (di cui all'art. 8 della legge n. 222 del 1984) richiesto ai fini della riconoscibilità della pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato presuppone, con riguardo ai soggetti il cui grado di invalidità civile sia molto elevato, una indagine molto accurata sull'usura psico - fisica che una eventuale attività lavorativa può provocare sull'interessato, tenendo conto che una attività il cui svolgimento comprometta la dignità della persona si risolve in una usura abnorme delle residue capacità psico - fisiche del soggetto. (Fattispecie relativa ad un soggetto affetto da tetraplegia congenita secondaria a mielopatia cervicale riconosciuto invalido civile al 90 per cento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2001, n. 7058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7058 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EU EN, nato il [...], residente in Brindisi, rappresentato e difeso per procura speciale a margine del ricorso dall'avv. Giuseppe Magaraggia ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, studio dell'avv. Alessandra Gullo, alla via della Stazione di Monte Mario n. 9,
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. ing. G. Billia, rappresentato e difeso, congiuntamente e separatamente, dagli avvocati Mario Passaro, Mario Poti e Carlo De Angelis, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, e con essi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo,
- resistente con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brindisi in data 12 novembre 1997 - 19 gennaio 1998, n. 26/98, n. 1162/97 R.G.A.C.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 10 marzo 2001;
udito l'avv. Carlo De Angelis per l'INPS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 20 marzo 1990 il signor EN LE adiva il PR di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, e, deducendo di essere affetto da tetraplegia spastica congenita con deficit degli arti, e conseguentemente inabile a qualsiasi tipo di lavoro, chiedeva che venisse ordinato all'INPS di corrispondergli i ratei della pensione di reversibilità a decorrere dalla data del decesso della propria madre, avvenuto nel 1988.
Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava l'avversa domanda, sostenendo che il LE non poteva considerarsi inabile al lavoro e quindi non aveva diritto alla prestazione richiesta. La causa veniva istruita con produzioni documentali e due consulenze medico-legali d'ufficio.
Il PR rigettava il ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello il LE, richiamando l'esito della prima consulenza tecnica, che aveva riconosciuto la sua inabilità.
Costituitosi l'INPS, con sentenza in data 12 novembre 1997 - 19 gennaio 1998 il Tribunale di Brindisi rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che la prima consulenza, pur essendo sufficientemente analitica sul piano dell'esame strettamente medico, appariva carente sotto il profilo medico-legale, che invece risultava maggiormente, approfondito, nell'elaborato del secondo consulente;
che occorreva, infatti, un'attenta considerazione delle implicazioni che la patologia medesima produceva in concreto sulla capacità di lavoro, che andavano evidenziate rapportando i concetti medico-legali all'esame delle esperienze lavorative vissute dal soggetto interessato.
Riteneva pertanto il Tribunale di poter accedere alle conclusioni espresse dal secondo consulente, senza disporre ulteriori consulenze d'ufficio.
Osservava il Tribunale che la pensione di reversibilità spetta ai figli superstiti, del lavoratore, o del pensionato che siano minorenni, o studenti fino all'età massima di ventisei anni, oppure inabili, ossia nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, che, nella fattispecie il LE aveva chiesto la predetta pensione a seguito del decesso della propria madre, avvenuto nel 1988; che andava tuttavia sottolineato che il LE aveva in concreto esplicato un'attività lavorativa per oltre cinque anni, dal 1972 al 1977, presso la Montedison, dove era stato assunto come invalido e dove risultava aver svolto le funzioni, di magazziniere, guardiano e centralinista, rassegnando, infine, le proprie dimissioni volontarie.
Rilevato, pertanto, che non vi erano stati, peggioramenti della malattia, riteneva il Tribunale che non poteva ravvisarsi un'assoluta e permanente impossibilità di attendere a qualsiasi attività di lavoro;
che non poteva negarsi la configurabilità di varie mansioni, che richiedevano, un, impegno fisico leggero e che potevano essere svolte dal LE.
Avverso detta sentenza il LE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo.
L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione
Con l'unico motivo, denunciando violazione ed erronea applicazione, dell'art. 8 della legge n. 222 del 1984 e contemporanea omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente deduce di essere, stato costretto ad accettare l'incarico per estreme necessità economiche;
che veniva giornalmente trasportato a braccia nella stanza assegnatagli;
che non era in grado di afferrare e di sollevare la cornetta a causa del grave difetto motorio degli arti e delle articolazioni delle mani;
che doveva essere sostenuto ed era impossibile il sollevamento, dei piedi dal suolo;
che il primo consulente aveva ritenuto che, all'epoca dell'assunzione al lavoro del LE, era presente una inabilità totale. Aggiunge il ricorrente che, in ogni caso, i giudici di merito avevano omesso di motivare sulla natura estremamente usurante dell'attività svolta dal LE, ed il LE si era infatti dimesso;
che anche il secondo, consulente tecnico aveva ritenuto di far riferimento ad attività consimili a quella abbandonata dall'assicurato, purché non realizzassero un deprezzamento sociale del soggetto ovvero una diretta usura o un ulteriore danneggiamento, ma che il Tribunale non aveva motivato al riguardo.
Osserva, la Corte che il ricorso è fondato.
Secondo il primo consulente il LE è affetto da "tetraplegia congenita secondaria a mielopatia cervicale"; l'inabilità prodotta dalla sopra menzionata affezione è totale;
l'inabilità deve, considerarsi con sufficiente certezza presente alla data del mese di luglio del 1956, cioè dopo 29 anni dalla sua comparsa. Per il secondo consulente invece il LE, pur affetto da tetraparesi, è stato, riconosciuto invalido civile al 90%, e non, si trova ne' si è trovato nel passato nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il secondo consulente, pone in particolare in rilievo l'attività di magazziniere, guardiano e centralinista svolta, dal LE presso la Montedison dal 1972 al 1977.
Il convincimento del secondo consulente, pur se seguito dal PR prima e poi dal Tribunale, non trova adeguato riscontro nella situazione personale del LE. Vero è, infatti, che questi, a costo di gravi sacrifici, ha svolto in passato un'attività lavorativa. Ma, allorché il grado di invalidità è molto elevato - lo stesso secondo consulente ha riferito che il LE è stato riconosciuto invalido civile al 90% -, è necessaria un'indagine molto accurata sull'usura psico-fisica che un'eventuale attività lavorativa può provocare nel soggetto, tenuto anche conto che detta attività deve svolgersi senza compromettere la dignità della persona. Nella stessa seconda consulenza è evidenziato (pag. 7) che il quadro neuro patologico presentato dal periziando è quello di una tetraparesi, con gravi atrofie muscolari, spiccatissime alle estremità distali degli arti, deformazioni articolari e disturbi trofici cutanei.
In tale quadro clinico è mancata, invece, un'analisi approfondita sulla compatibilità dell'utilizzo delle residue capacità lavorative del soggetta con attività non usurante oltre il normale e con il rispetto della dignità della persona. È evidente infatti che un'attività che si svolga compromettendo la dignità della persona si risolve in un'usura abnorme delle residue capacità psico-fisiche del soggetto.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Bari, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001