Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2003, n. 14811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14811 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B 14811/03 2 REPUBBLICA I TALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Dr. Sergio Mattone Presidente R.G.7903/01 " Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere " Donato Figurelli " Rep. " Cron.29900 RA OR " Aldo De Matteis " Ud.8/5/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AN ME, elett.dom.in Roma,via Alberico II n. 33, presso lo studio dell'avv. Andrea Zanello che, unitamente all'avv. Raimondo Pucillo, la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE 2850
CONTRO
E ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.,in Z del legale rappresentante pro-tempore, elett.dom.in persona Roma, via della Frezza n.17 presso l'Avvocatura Centrale, unitamente agli avv. Pilerio Spadafora, Giuseppe Fabiani e Umberto 1 Picciotto, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
RESISTENTE per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano in data 6 novembre 2000,n.274 (R.G.N.476/2000); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 8/5/2003,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Sergio Vacirca per delega dell'avv.Zanello; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Pietro Abbritti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO k Con ricorso depositato il 5 maggio 2000 1'INPS proponeva gravame alla Corte di Appello di Milano avverso la sentenza 13 maggio 1999, n.1094 del locale Tribunale del lavoro che aveva accolto la domanda di NN ME volta ad ottenere la rivalutazione monetaria del credito vantato per TFR nei confronti del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS, oltre interessi legali maturati dalla data di esecuzione dello stato passivo sino alla data di effettivo pagamento, nonché la corresponsione di tre mensilità ex 2, comma IV, lett.b lgs. n.80 del 1992. Deduceva l'appellante che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto cumulabile la prestazione cui era tenuto il Fondo di Garanzia con gli acconti già corrisposti dal datore di 2 lavoro e che, in ogni caso, doveva essere rigettata la richiesta di con gli interessi, ai rivalutazione la quale era incompatibile sensi dell'art.22 della legge n.724 del 1994. costituirsi in giudizio, deduceva 1'infondatezza L'ME, nel del gravame. La Corte di Appello, con sentenza del 6 novembre 2000, in impugnata, rigettava la domanda riforma della pronuncia dell'appellata. confermato l'orientamentoOsservava la Corte che andava espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n.1937 del 2000 nel senso che la direttiva CEE n.80 del 1987 aveva previsto il pagamento dei diritti dei lavoratori subordinati relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi,consentendo però agli Stati di limitare la garanzia con un massimale sì da assicurare solo parzialmente la copertura del rischio di insolvenza;
l'art. 2, comma IV,d.lgs. aveva fissato il massimale individuandolo in un multiplo della CIGS, senza fare alcun riferimento all'entità della percepita, ed aveva altresì previsto la nonretribuzione cumulabilità di quanto pagato dal Fondo con le retribuzioni corrisposte nell'arco dei tre mesi;
l'INPS aveva esattamente interpretato la detta norma computando quanto complessivamente lavoratore, detraendo da tale importo gli accontispettante al ricevuti, intervenendo per l'integrazione dell'importo delle retribuzioni fino al limite del massimale;
nel merito,la domanda dell'ME doveva essere rigettata avendo la stessa ricevuto 3 relativamente agli ultimi tre mesi un acconto superiore al massimale. L'ME ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito l'INPS depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 429 c.p.c., 22, comma 36,legge 23 dicembre dicembre 1991, n.412 nonché 1994, n. 724,16,comma 6,legge 30 contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, in applicazione dell'art.22 della anzidetta legge n.724 del 1994, ha ritenuto che nulla era dovuto alla lavoratrice a titolo di tre mensilità ex DL n.80 del 1992. Ai sensi dell'art.2 della legge n.297 del 1982,il Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS, che si surroga poi al lavoratore nel percepire quanto a lui dovuto dal fallimento e pagato dal Fondo, deve corrispondere al lavoratore il TFR ed i relativi crediti accessori riconosciuti dovuti dal fallimento e che lo stesso fallimento poi corrisponderà al Fondo se vi sarà capienza. Per quanto riguarda la rivalutazione monetaria, la sostituzione del Fondo di Garanzia al datore di lavoro nella erogazione del TFR si configura come una sorta di accollo ex lege,con assunzione da parte del fondo dello stesso debito del datore di lavoro e con surrogazione del Fondo medesimo, ai sensi del 7° comma dello stesso art.
2. Pertanto il credito del lavoratore mantiene la propria natura di credito indicizzato alle variazioni del costo della vita e quindi, nonostante le modalità e i tempi di funzionamento previsti dalla norma, è suscettibile di rivalutazione monetaria (art.429 c.p.c.). soddisfacimento di unLe suddette esigenze di completo credito per propria natura indicizzato e la previsione dei crediti accessori contenuta nel 2 comma della legge n.297 del 1982 rendono più evidente l'obbligo del Fondo di Garanzia di pagare altresì i relativi interessi. Il rifiuto dell'INPS di corrispondere gli oneri accessori è fatto discendere dalla applicazione dell'art.22 della legge n.724 del 1994 che, sulla base di una implicita modifica dell'art.429 c.p.c., viene interpretato nel senso di riconoscere la sola maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria. E' indubbio però che il legislatore non ha inteso introdurre alcuna modifica all'art.429 c.p.c.,ma soltanto regolamentare la delle pubblichemateria dei dipendenti, pubblici e privati amministrazioni sicchè un corretto procedimento di interpretazione della legge, ai sensi dell'art.12 preleggi, non può che condurre a concludere nel senso della applicabilità della suddetta legge n.724 del 1994 al solo settore pubblico.In tale senso si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n.459 del 2000 con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.22 legge n.724 del 1994, limitatamente alle parole "e privati",con ciò 5 for riconoscendo l'applicabilità di tale articolo ai soli dipendenti pubblici. Il motivo è inammissibile. La proposizione con il ricorso di cassazione di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata, è alla mancata enunciazione dei motivi richiestiassimilabile dall'art.366 numero 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass., 9 ottobre 1998,n.9995;13 ottobre 1995, n. 10695). Nella proposte con il ricorso per specie le censure cassazione non hanno specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata poiché la Corte di Appello,nel rigettare la domanda dell'ME sul rilievo che la stessa aveva ricevuto per gli ultimi tre mesi un acconto superiore al massimale, ha ritenuto implicitamente assorbita la questione riguardante gli accessori. Va perciò dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Non si provvede sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 8 maggio 2003 I Il Presidente Il Consigliere est. MatillJufic Hasayрыро D E ) A 4 A S O 7 . T S n R S A 7 T O 8 T S P IL CANCELLIERE 9 I 1 M A G I o ' z E R r L Depositato in Cancelleria T a R L L m A I A 6 D D foggi1EPTT.OTT. 2003 I e , E N g T O g G e N L IL CANCELLIERE L E O L 9 S O 1 E . A t B r D A (