CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/2023, n. 18437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18437 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25286/2017 R.G. proposto da: AM LA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA, N. 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO OR ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato IO PATAFIO ([...]);
- ricorrente -
contro IN GI, IC AU elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLLAZIA, N.
2-F, presso lo studio dell’avvocato IC IN ([...]) che li rappresenta e Civile Sent. Sez. 2 Num. 18437 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 28/06/2023 Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 2 difende unitamente all’avv.to CESARE BONA ([...]) controricorrenti e ricorrenti incidentali avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 3600/2017 depositata il 02/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE. Lette le conclusioni del P.G. dott. ALDO CENNICCOLA;
FATTI DI CAUSA 1. UR AM conveniva in giudizio dinanzi il tribunale di GH RO US affinché fosse accertata e dichiarata l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del proprio fondo ubicato in Godiasco, Via Vittorio Emanuele secondo numero 69 gravante sul fondo di cui al mappale 331 del foglio 10 del comune di proprietà del convenuto. 2. Il Tribunale di GH accertava e dichiarava che la proprietà dell'attrice aveva diritto di passaggio pedonale e carraio sul mappale di proprietà del convenuto condannava quest’ultimo al pagamento della somma di euro 100 mensili dalla data della posa del cancello a quella della sua rimozione o sostituzione con altro che non ostacolasse il transito carraio punto 3. IG TA e UR US, eredi di RO US, proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale. 4. La Corte d'appello rigettava il gravame e affermava che la servitù non si era costituita per contratto ma per intervenuta usucapione ultraventennale. 5. UR US e IG TA, proponevano ricorso per la cassazione della suddetta sentenza n. 1050/2011 con cui la Corte Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 3 di Appello di Milano aveva respinto il loro gravame, confermando, sia pure con diverso apporto motivazionale - facente riferimento all'usucapione piuttosto che ad un titolo negoziale quale fatto acquisitivo della servitù - la decisione n. 441/2007 del Tribunale di GH la quale, a sua volta, aveva accolto la domanda di UR AM, diretta al riconoscimento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio - in forza di titolo negoziale o in subordine, in virtù di usucapione - conducente dalla propria corte alla via pubblica e passante per un vicolo privato di proprietà, tra gli altri, di RO US (e, alla morte di quest'ultimo, dei suoi eredi UR US e IG TA) nonché al pagamento di un'indennità per l'illegittima parziale occupazione dell'area di sedime di tale servitù e, in genere, per gli atti emulativi posti in essere da detto confinante, al solo fine di restringere il già esercitato passaggio. 6. Questa Corte accoglieva il secondo motivo di ricorso laddove i ricorrenti avevano censurato l’arbitrarietà dell’iter logico seguito per desumere l’ammissione del possesso ultraventennale - che comunque formava oggetto di specifico onere dimostrativo della AM - dalla non sufficiente contestazione del capitolato di prova avversario, dal momento che le circostanze da provare non potevano essere considerate ammesse solo per la ritenuta insufficienza delle difese avversarie. Infatti, il mancato svolgimento dell'istruttoria, come non consentiva alle parti attuali ricorrenti di dimostrare, anche per mezzo di un'eventuale confessione (avendo articolato capitoli di interrogatorio formale) la mancanza degli elementi del possesso pacifico e ultra ventennale del passaggio conteso, così non poteva attribuire alle richieste probatorie Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 4 avversarie - del pari non ammesse all'espletamento- il valore di circostanze di fatto sulle quali l'US - e poi i suoi eredi- dovessero confrontarsi. Se infatti è vero che il giudice, a mente dell'art. 116 c.p.c., e può trarre elementi di convincimento dalla condotta processuale delle parti, l'esercizio di tale potere discrezionale deve essere diretto alla valutazione di condotte che già non siano disciplinate dalla legge processuale o sostanziale: se dunque la parte che sia onerata della dimostrazione dell'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della propria domanda formuli delle prove a tal scopo, le circostanze da provare - a prescindere dunque dall'esperimento del mezzo richiesto - non possono essere considerate ammesse sol per la ritenuta insufficienza delle difese avversarie, dal momento che la stessa ben si rapporta al commodus della posizione assunta dalla parte convenuta. 7. La sentenza della Corte d’Appello di Milano veniva dunque cassata e la trattazione rinviata a diversa sezione. 8. UR AM riassumeva il giudizio esponendo di avere interesse alla dimostrazione dell’avvenuto passaggio pedonale e carraio ultraventennale sul veicolo in questione a far tempo dagli anni 50 fino al periodo antecedente l’apposizione, nel marzo 2004, del cancello originante il contenzioso tra le parti in causa. 9. La Corte d’Appello di Milano, espletata la prova testimoniale sulle circostanze indicate delle parti accertava l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore del fondo di proprietà AM UR, sito in Comune di Grugliasco, via Vittorio Emanuele II numero 69, del diritto di passaggio pedonale carraio, limitato alla sola categoria di veicoli velocipedi, sul mappale 331 del foglio 10 Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 5 del Comune di Grugliasco, di proprietà eredi gusti ciò RO, lungo il percorso da via cagnoni tramite la strettoia esistente tra i fabbricati fino alla proprietà di UR AM. Preliminarmente la Corte d’Appello evidenziava che oggetto del giudizio a seguito della cassazione con rinvio era solo l’accertamento dell’acquisto della servitù per intervenuta usucapione in quanto la pronuncia di rigetto della domanda di accertamento di sussistenza di una servitù negoziale non era più in discussione. Di conseguenza la Corte d’Appello affermava la infondatezza della domanda contenuta nell’atto di citazione in riassunzione di conferma integrale della sentenza numero 441 del 2007 del Tribunale di GH. Inoltre, la Corte d’Appello evidenziava che la sentenza di cassazione aveva confermato la sussistenza del requisito dell’apparenza dell’invocata servitù. Pertanto, all’esito dell’istruttoria, dovevano ritenersi provate le circostanze dedotte a fondamento della pretesa della AM. In tal senso valevano le dichiarazioni di TA HI, di AN DA di AN TI. Da tali dichiarazioni risultava l’esercizio continuato solo del passaggio pedonale e del passaggio costante di biciclette. Pertanto, doveva essere esclusa la servitù di passaggio per altre categorie di veicoli. Infatti, la servitù, ove sussistono dubbi sulla sua modalità di esercizio, deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente. Non risultava provato il passaggio di motorini, motocarri, carretti e carrelli ma solo di biciclette. Pertanto, rientrando nei poteri del giudice di determinare le modalità di esercizio della servitù, doveva accertarsi a dichiararsi l’intervenuto Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 6 acquisto in favore del fondo di proprietà di UR AM del diritto di passaggio pedonale e carraio limitato però alla sola categoria di veicoli velocipedi. Doveva confermarsi il riconoscimento del diritto della AM al risarcimento del danno già riconosciuto dal Tribunale nella misura di euro 100 mensili. D’altra parte, la AM aveva dato atto della rimozione del cancello nell’anno 2012 e non risultavano provate altre turbative del passaggio. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali occorreva considerare che in sede di citazione in riassunzione la parte si era limitata a richiedere la vittoria di spese e del compenso professionale con compensazione delle spese del giudizio di legittimità e senza fare richiesta di rifusione delle spese sostenute nei due precedenti gradi. Pertanto, alla stregua dei suddetti elementi e dell’esito finale del giudizio, la Corte compensava tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio così come quelle del giudizio di cassazione in considerazione dell’esplicita richiesta della parte vittoriosa. Dunque, liquidava in favore della AM solo le spese relative al giudizio di rinvio. 10. UR AM ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 11. UR US e IG TA hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale. 12. Fissato all’udienza pubblica del 6 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 7 2021, e prorogata dall’art. 8 del d.l. n. 198 del 2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 2023, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 13. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di accogliere il secondo motivo del ricorso principale, e di rigettare i restanti e il ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale 1. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la mancata ammissione di alcuni capitoli di prova con i quali la ricorrente avrebbe dimostrato l’intervenuta usucapione anche con modalità ulteriori rispetto al passaggio con velocipedi. Il giudice del dell’appello non aveva ammesso i capitoli di prova contrassegnati con i numeri dall’1 all’8 con i quali la ricorrente voleva dimostrare il passaggio anche con ulteriori mezzi. Peraltro, a fronte dell’ammissione limitata solo ad alcuni dei capitoli di prova articolati non vi era alcuna motivazione sulle ragioni della mancata ammissione dei restanti. La ricorrente riporta i capitoli di prova come articolati al fine di evidenziare la sussistenza della sua richiesta di provare il passaggio anche con altri mezzi. La ricorrente richiama la giurisprudenza della cassazione secondo la quale il giudice che imputa alla parte di non aver assolto l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda incorre in palese contraddizione quando nega la prova offerta senza indicare le ragioni del diniego. 1.2 Il primo motivo di ricorso è fondato. Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 8 Nel giudizio di rinvio la AM ha riproposto tutti i capitoli della prova per testi articolati nel giudizio di primo grado e nei motivi di appello. La Corte d’Appello non ha ammesso la prova testimoniale su alcuni capitoli - indicati analiticamente dalla ricorrente nel ricorso da pag. 9 e ss. e riportati anche nelle conclusioni della AM a pag. 3 e ss della sentenza impugnata - diretti alla dimostrazione del passaggio da parte della ricorrente e dei danti causa anche con l’utilizzo di mezzi meccanici oltre ai velocipedi e al contempo non ha ritenuto assolto l’onere della prova in capo alla AM del passaggio con mezzi diversi dai velocipedi. In particolare, la Corte d'Appello con ordinanza del 31.3/4.4 del 2016, asseritamente in applicazione del principio indicato da questa Corte nella sentenza di cassazione con rinvio, ha ammesso la prova testimoniale solo su alcuni testi e limitatamente ai capitoli di prova n. 9, 10, 11, 13, 14, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. In tal modo si è negato l'accesso alle ulteriori richieste istruttorie che, tuttavia, appaiono astrattamente rilevanti e potenzialmente decisive ai fini della dimostrazione del passaggio sul sentiero in oggetto anche con altri mezzi oltre ai velocipedi. Deve dunque ribadirsi il seguente principio di diritto: La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Sez. 3, Ord. n. 18285 del 2021; Sez. 3, Sent. n. 8357 del 2005). Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 9 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia sulla domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti;
violazione dell’articolo 112 c.p.c. La Corte d'Appello, pur avendo confermato la sentenza di primo grado circa la richiesta di accoglimento della richiesta di risarcimento del danno per le turbative all’esercizio della servitù, nulla ha statuito nel dispositivo della sentenza in palese violazione del principio tra chiesto e pronunciato. 2.1 Il secondo motivo, per quanto si dirà nel prosieguo, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale proposto da UR US e IG TA. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 132, comma 2, n.3, c.p.c. in relazione all’erronea trascrizione nella sentenza delle conclusioni rassegnate che non erano quelle definitive bensì quelle formulate in precedenza. In particolare, la censura si appunta sulla richiesta di vittoria di spese e compenso professionale formulata in sede di precisazione delle conclusioni diversamente da quanto indicato nelle precedenti conclusioni del 14 dicembre 2015. Peraltro, la controparte aveva accettato il contraddittorio sulle nuove conclusioni, prendendo posizione in merito alle argomentazioni ivi esposte. 4. Il quarto motivo di impugnazione è così rubricato: violazione dei principi di cui agli articoli 91 e 92 c.p.c. allorché il giudice del rinvio ha preteso di motivare la compensazione delle spese di lite in primo e secondo grado anche in base alla considerazione che la ricorrente avrebbe errato a chiedere nel giudizio d’appello in via Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 10 principale la conferma integrale della sentenza di primo grado, oltre al rigetto della domanda della ricorrente volta a far dichiarare l’intervenuta usucapione del diritto di passaggio sul fondo anche con mezzi meccanici diversi dai velocipedi. Peraltro, il giudice di primo grado non aveva chiarito quale fosse il titolo in virtù del quale riconosceva la servitù di passaggio. 4.1 Il terzo e quarto motivo di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale. Ricorso incidentale 5. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione degli articoli 2697 c.c., 115, 116, 384, primo e secondo comma, e 394 c.p.c. La censura è diretta avverso il riconoscimento del diritto della AM al risarcimento del danno nella misura già quantificata dal Tribunale in euro 100 mensili. Secondo i ricorrenti, non era soddisfatto l’onere della prova ricadente sulla AM di aver subito un pregiudizio e dunque un danno a seguito della apposizione del cancello. Inoltre, il danno avrebbe dovuto essere la diretta conseguenza dell’impedimento al passaggio che non era stato provato. Infatti, il cancello non era mai stato chiuso e il passaggio pedonale e carraio non era mai stato impedito, dunque, mancava il danno. Infine, il giudice del rinvio non avrebbe ammesso il capitolo di prova relativo alla rimozione del cancello nel mese di febbraio del 2007 e al fatto che la AM non aveva varcato il confine tra i fondi sia prima dell’apposizione del cancello che dopo la sua rimozione. 5.1 Il motivo del ricorso incidentale è fondato. Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 11 Questa Corte con l’ordinanza di cassazione con rinvio ha accolto il secondo motivo del ricorso proposto da US e TA. I ricorrenti, con tale motivo, lamentavano che la medesima carenza argomentativa rispetto all’accoglimento della domanda di usucapione della servitù di passaggio riguardava anche la condanna al risarcimento dei danni, liquidati senza che fosse stata fornita la minima prova dei medesimi. L’accoglimento del motivo rispetto alla domanda principale di usucapione implicava certamente l’assorbimento di quello avente ad oggetto il conseguente risarcimento del danno. La Corte d’Appello in sede di rinvio, invece, si è limitata a confermare la condanna sulla base della mancanza di una seria contestazione circa il pregresso svolgimento dell’attività di parrucchiera senza esaminare la contestazione circa la mancanza di prova del danno e dimenticando anche di riportare il dies a quo e il dies ad quem di decorrenza della condanna e, come lamentato dalla ricorrente principale con il secondo motivo, perfino di riportare la conferma della condanna nel dispositivo della sentenza. Sulla base di tale considerazione, infatti, il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale. Le conclusioni del P.G., tuttavia, non possono condividersi in quanto, come si è detto, la sentenza di rinvio aveva assorbito il motivo di ricorso per cassazione circa la prova del danno e la Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare nuovamente anche tale aspetto. 6. In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 12 composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
- ricorrente -
contro IN GI, IC AU elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLLAZIA, N.
2-F, presso lo studio dell’avvocato IC IN ([...]) che li rappresenta e Civile Sent. Sez. 2 Num. 18437 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 28/06/2023 Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 2 difende unitamente all’avv.to CESARE BONA ([...]) controricorrenti e ricorrenti incidentali avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 3600/2017 depositata il 02/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE. Lette le conclusioni del P.G. dott. ALDO CENNICCOLA;
FATTI DI CAUSA 1. UR AM conveniva in giudizio dinanzi il tribunale di GH RO US affinché fosse accertata e dichiarata l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del proprio fondo ubicato in Godiasco, Via Vittorio Emanuele secondo numero 69 gravante sul fondo di cui al mappale 331 del foglio 10 del comune di proprietà del convenuto. 2. Il Tribunale di GH accertava e dichiarava che la proprietà dell'attrice aveva diritto di passaggio pedonale e carraio sul mappale di proprietà del convenuto condannava quest’ultimo al pagamento della somma di euro 100 mensili dalla data della posa del cancello a quella della sua rimozione o sostituzione con altro che non ostacolasse il transito carraio punto 3. IG TA e UR US, eredi di RO US, proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale. 4. La Corte d'appello rigettava il gravame e affermava che la servitù non si era costituita per contratto ma per intervenuta usucapione ultraventennale. 5. UR US e IG TA, proponevano ricorso per la cassazione della suddetta sentenza n. 1050/2011 con cui la Corte Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 3 di Appello di Milano aveva respinto il loro gravame, confermando, sia pure con diverso apporto motivazionale - facente riferimento all'usucapione piuttosto che ad un titolo negoziale quale fatto acquisitivo della servitù - la decisione n. 441/2007 del Tribunale di GH la quale, a sua volta, aveva accolto la domanda di UR AM, diretta al riconoscimento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio - in forza di titolo negoziale o in subordine, in virtù di usucapione - conducente dalla propria corte alla via pubblica e passante per un vicolo privato di proprietà, tra gli altri, di RO US (e, alla morte di quest'ultimo, dei suoi eredi UR US e IG TA) nonché al pagamento di un'indennità per l'illegittima parziale occupazione dell'area di sedime di tale servitù e, in genere, per gli atti emulativi posti in essere da detto confinante, al solo fine di restringere il già esercitato passaggio. 6. Questa Corte accoglieva il secondo motivo di ricorso laddove i ricorrenti avevano censurato l’arbitrarietà dell’iter logico seguito per desumere l’ammissione del possesso ultraventennale - che comunque formava oggetto di specifico onere dimostrativo della AM - dalla non sufficiente contestazione del capitolato di prova avversario, dal momento che le circostanze da provare non potevano essere considerate ammesse solo per la ritenuta insufficienza delle difese avversarie. Infatti, il mancato svolgimento dell'istruttoria, come non consentiva alle parti attuali ricorrenti di dimostrare, anche per mezzo di un'eventuale confessione (avendo articolato capitoli di interrogatorio formale) la mancanza degli elementi del possesso pacifico e ultra ventennale del passaggio conteso, così non poteva attribuire alle richieste probatorie Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 4 avversarie - del pari non ammesse all'espletamento- il valore di circostanze di fatto sulle quali l'US - e poi i suoi eredi- dovessero confrontarsi. Se infatti è vero che il giudice, a mente dell'art. 116 c.p.c., e può trarre elementi di convincimento dalla condotta processuale delle parti, l'esercizio di tale potere discrezionale deve essere diretto alla valutazione di condotte che già non siano disciplinate dalla legge processuale o sostanziale: se dunque la parte che sia onerata della dimostrazione dell'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della propria domanda formuli delle prove a tal scopo, le circostanze da provare - a prescindere dunque dall'esperimento del mezzo richiesto - non possono essere considerate ammesse sol per la ritenuta insufficienza delle difese avversarie, dal momento che la stessa ben si rapporta al commodus della posizione assunta dalla parte convenuta. 7. La sentenza della Corte d’Appello di Milano veniva dunque cassata e la trattazione rinviata a diversa sezione. 8. UR AM riassumeva il giudizio esponendo di avere interesse alla dimostrazione dell’avvenuto passaggio pedonale e carraio ultraventennale sul veicolo in questione a far tempo dagli anni 50 fino al periodo antecedente l’apposizione, nel marzo 2004, del cancello originante il contenzioso tra le parti in causa. 9. La Corte d’Appello di Milano, espletata la prova testimoniale sulle circostanze indicate delle parti accertava l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore del fondo di proprietà AM UR, sito in Comune di Grugliasco, via Vittorio Emanuele II numero 69, del diritto di passaggio pedonale carraio, limitato alla sola categoria di veicoli velocipedi, sul mappale 331 del foglio 10 Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 5 del Comune di Grugliasco, di proprietà eredi gusti ciò RO, lungo il percorso da via cagnoni tramite la strettoia esistente tra i fabbricati fino alla proprietà di UR AM. Preliminarmente la Corte d’Appello evidenziava che oggetto del giudizio a seguito della cassazione con rinvio era solo l’accertamento dell’acquisto della servitù per intervenuta usucapione in quanto la pronuncia di rigetto della domanda di accertamento di sussistenza di una servitù negoziale non era più in discussione. Di conseguenza la Corte d’Appello affermava la infondatezza della domanda contenuta nell’atto di citazione in riassunzione di conferma integrale della sentenza numero 441 del 2007 del Tribunale di GH. Inoltre, la Corte d’Appello evidenziava che la sentenza di cassazione aveva confermato la sussistenza del requisito dell’apparenza dell’invocata servitù. Pertanto, all’esito dell’istruttoria, dovevano ritenersi provate le circostanze dedotte a fondamento della pretesa della AM. In tal senso valevano le dichiarazioni di TA HI, di AN DA di AN TI. Da tali dichiarazioni risultava l’esercizio continuato solo del passaggio pedonale e del passaggio costante di biciclette. Pertanto, doveva essere esclusa la servitù di passaggio per altre categorie di veicoli. Infatti, la servitù, ove sussistono dubbi sulla sua modalità di esercizio, deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente. Non risultava provato il passaggio di motorini, motocarri, carretti e carrelli ma solo di biciclette. Pertanto, rientrando nei poteri del giudice di determinare le modalità di esercizio della servitù, doveva accertarsi a dichiararsi l’intervenuto Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 6 acquisto in favore del fondo di proprietà di UR AM del diritto di passaggio pedonale e carraio limitato però alla sola categoria di veicoli velocipedi. Doveva confermarsi il riconoscimento del diritto della AM al risarcimento del danno già riconosciuto dal Tribunale nella misura di euro 100 mensili. D’altra parte, la AM aveva dato atto della rimozione del cancello nell’anno 2012 e non risultavano provate altre turbative del passaggio. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali occorreva considerare che in sede di citazione in riassunzione la parte si era limitata a richiedere la vittoria di spese e del compenso professionale con compensazione delle spese del giudizio di legittimità e senza fare richiesta di rifusione delle spese sostenute nei due precedenti gradi. Pertanto, alla stregua dei suddetti elementi e dell’esito finale del giudizio, la Corte compensava tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio così come quelle del giudizio di cassazione in considerazione dell’esplicita richiesta della parte vittoriosa. Dunque, liquidava in favore della AM solo le spese relative al giudizio di rinvio. 10. UR AM ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 11. UR US e IG TA hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale. 12. Fissato all’udienza pubblica del 6 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 7 2021, e prorogata dall’art. 8 del d.l. n. 198 del 2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 2023, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 13. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di accogliere il secondo motivo del ricorso principale, e di rigettare i restanti e il ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale 1. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la mancata ammissione di alcuni capitoli di prova con i quali la ricorrente avrebbe dimostrato l’intervenuta usucapione anche con modalità ulteriori rispetto al passaggio con velocipedi. Il giudice del dell’appello non aveva ammesso i capitoli di prova contrassegnati con i numeri dall’1 all’8 con i quali la ricorrente voleva dimostrare il passaggio anche con ulteriori mezzi. Peraltro, a fronte dell’ammissione limitata solo ad alcuni dei capitoli di prova articolati non vi era alcuna motivazione sulle ragioni della mancata ammissione dei restanti. La ricorrente riporta i capitoli di prova come articolati al fine di evidenziare la sussistenza della sua richiesta di provare il passaggio anche con altri mezzi. La ricorrente richiama la giurisprudenza della cassazione secondo la quale il giudice che imputa alla parte di non aver assolto l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda incorre in palese contraddizione quando nega la prova offerta senza indicare le ragioni del diniego. 1.2 Il primo motivo di ricorso è fondato. Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 8 Nel giudizio di rinvio la AM ha riproposto tutti i capitoli della prova per testi articolati nel giudizio di primo grado e nei motivi di appello. La Corte d’Appello non ha ammesso la prova testimoniale su alcuni capitoli - indicati analiticamente dalla ricorrente nel ricorso da pag. 9 e ss. e riportati anche nelle conclusioni della AM a pag. 3 e ss della sentenza impugnata - diretti alla dimostrazione del passaggio da parte della ricorrente e dei danti causa anche con l’utilizzo di mezzi meccanici oltre ai velocipedi e al contempo non ha ritenuto assolto l’onere della prova in capo alla AM del passaggio con mezzi diversi dai velocipedi. In particolare, la Corte d'Appello con ordinanza del 31.3/4.4 del 2016, asseritamente in applicazione del principio indicato da questa Corte nella sentenza di cassazione con rinvio, ha ammesso la prova testimoniale solo su alcuni testi e limitatamente ai capitoli di prova n. 9, 10, 11, 13, 14, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. In tal modo si è negato l'accesso alle ulteriori richieste istruttorie che, tuttavia, appaiono astrattamente rilevanti e potenzialmente decisive ai fini della dimostrazione del passaggio sul sentiero in oggetto anche con altri mezzi oltre ai velocipedi. Deve dunque ribadirsi il seguente principio di diritto: La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Sez. 3, Ord. n. 18285 del 2021; Sez. 3, Sent. n. 8357 del 2005). Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 9 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia sulla domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti;
violazione dell’articolo 112 c.p.c. La Corte d'Appello, pur avendo confermato la sentenza di primo grado circa la richiesta di accoglimento della richiesta di risarcimento del danno per le turbative all’esercizio della servitù, nulla ha statuito nel dispositivo della sentenza in palese violazione del principio tra chiesto e pronunciato. 2.1 Il secondo motivo, per quanto si dirà nel prosieguo, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale proposto da UR US e IG TA. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 132, comma 2, n.3, c.p.c. in relazione all’erronea trascrizione nella sentenza delle conclusioni rassegnate che non erano quelle definitive bensì quelle formulate in precedenza. In particolare, la censura si appunta sulla richiesta di vittoria di spese e compenso professionale formulata in sede di precisazione delle conclusioni diversamente da quanto indicato nelle precedenti conclusioni del 14 dicembre 2015. Peraltro, la controparte aveva accettato il contraddittorio sulle nuove conclusioni, prendendo posizione in merito alle argomentazioni ivi esposte. 4. Il quarto motivo di impugnazione è così rubricato: violazione dei principi di cui agli articoli 91 e 92 c.p.c. allorché il giudice del rinvio ha preteso di motivare la compensazione delle spese di lite in primo e secondo grado anche in base alla considerazione che la ricorrente avrebbe errato a chiedere nel giudizio d’appello in via Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 10 principale la conferma integrale della sentenza di primo grado, oltre al rigetto della domanda della ricorrente volta a far dichiarare l’intervenuta usucapione del diritto di passaggio sul fondo anche con mezzi meccanici diversi dai velocipedi. Peraltro, il giudice di primo grado non aveva chiarito quale fosse il titolo in virtù del quale riconosceva la servitù di passaggio. 4.1 Il terzo e quarto motivo di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale. Ricorso incidentale 5. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione degli articoli 2697 c.c., 115, 116, 384, primo e secondo comma, e 394 c.p.c. La censura è diretta avverso il riconoscimento del diritto della AM al risarcimento del danno nella misura già quantificata dal Tribunale in euro 100 mensili. Secondo i ricorrenti, non era soddisfatto l’onere della prova ricadente sulla AM di aver subito un pregiudizio e dunque un danno a seguito della apposizione del cancello. Inoltre, il danno avrebbe dovuto essere la diretta conseguenza dell’impedimento al passaggio che non era stato provato. Infatti, il cancello non era mai stato chiuso e il passaggio pedonale e carraio non era mai stato impedito, dunque, mancava il danno. Infine, il giudice del rinvio non avrebbe ammesso il capitolo di prova relativo alla rimozione del cancello nel mese di febbraio del 2007 e al fatto che la AM non aveva varcato il confine tra i fondi sia prima dell’apposizione del cancello che dopo la sua rimozione. 5.1 Il motivo del ricorso incidentale è fondato. Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 11 Questa Corte con l’ordinanza di cassazione con rinvio ha accolto il secondo motivo del ricorso proposto da US e TA. I ricorrenti, con tale motivo, lamentavano che la medesima carenza argomentativa rispetto all’accoglimento della domanda di usucapione della servitù di passaggio riguardava anche la condanna al risarcimento dei danni, liquidati senza che fosse stata fornita la minima prova dei medesimi. L’accoglimento del motivo rispetto alla domanda principale di usucapione implicava certamente l’assorbimento di quello avente ad oggetto il conseguente risarcimento del danno. La Corte d’Appello in sede di rinvio, invece, si è limitata a confermare la condanna sulla base della mancanza di una seria contestazione circa il pregresso svolgimento dell’attività di parrucchiera senza esaminare la contestazione circa la mancanza di prova del danno e dimenticando anche di riportare il dies a quo e il dies ad quem di decorrenza della condanna e, come lamentato dalla ricorrente principale con il secondo motivo, perfino di riportare la conferma della condanna nel dispositivo della sentenza. Sulla base di tale considerazione, infatti, il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale. Le conclusioni del P.G., tuttavia, non possono condividersi in quanto, come si è detto, la sentenza di rinvio aveva assorbito il motivo di ricorso per cassazione circa la prova del danno e la Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare nuovamente anche tale aspetto. 6. In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa Ric. 2017 n. 25286 sez. S2 - ud. 06/04/2023 12 composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione