Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2026, n. 17311
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Sentenza 13 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di norme di diritto

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto non rientrava nella competenza del Tribunale di Salerno la decisione sull'appello, ma solo un ricorso per cassazione. Inoltre, la lamentata carenza motivazionale non integrava un vizio deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

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La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, ha esaminato un ricorso proposto da un detenuto, LL CI, avverso un'ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la sua istanza di autorizzazione a colloqui familiari permanenti con un altro detenuto, MA Viviani, entrambi sottoposti a custodia cautelare per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990. La difesa della ricorrente deduceva la violazione di norme di diritto, sostenendo che il presupposto giuridico del divieto di colloquio, posto per esigenze investigative, fosse venuto meno a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ad entrambi gli indagati. Il Tribunale di Salerno, in sede di appello, aveva riqualificato il gravame come ricorso per cassazione, trasmettendolo alla Corte di legittimità. Il Procuratore Generale aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, premettendo che i provvedimenti in materia di istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto possono incidere sull'afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310 c.p.p., non configurandosi come ordinanze in materia di misure cautelari. La Corte ha altresì ricordato il principio di civiltà giuridica che riconosce al detenuto la titolarità di diritti della personalità, tra cui il mantenimento delle relazioni familiari e sociali, limitabili solo per specifiche esigenze. Il ricorso, tuttavia, è stato ritenuto inammissibile poiché la censura della ricorrente, incentrata sulla presunta carenza motivazionale del Gip riguardo alla persistenza delle esigenze cautelari a fronte della conclusione delle indagini, non integrava un vizio di violazione di legge deducibile ex art. 111, comma 7, Cost., ma configurava una mera contestazione sull'iter giustificativo della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non in presenza di un difetto assoluto o apparenza della motivazione. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2026, n. 17311
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17311
    Data del deposito : 13 maggio 2026

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