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Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2026, n. 17311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17311 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL CI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/01/2026 del Gip del Tribunale di Salerno. Udita la relazione svolta dalla Consigliera MA RE RE;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 29 gennaio 2026 il Gip del Tribunale di Salerno ha rigettato l’istanza con la quale CI LL, sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aveva chiesto l’autorizzazione ad effettuare in via permanente colloqui familiari con MA Viviani, sottoposto alla stessa misura cautelare e detenuto presso la medesima casa circondariale. 2. Avverso detta ordinanza era stato proposto appello nell’interesse della LL deducendo la “violazione di norme di diritto” essendo venuto meno il presupposto giuridico del divieto posto dal Gip. In specie, il divieto era stato posto per esigenze investigative e per preservare la genuinità delle indagini;
tuttavia, in Penale Sent. Sez. 4 Num. 17311 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 29/04/2026 2 data 14 gennaio 2026 era stato notificato ad entrambi gli indagati, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. L’appello proposto, con ordinanza del 19 febbraio 2026, è stato riqualificato dal Tribunale di Salerno come ricorso in cassazione e trasmesso a questa Corte di legittimità. 3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Deve preliminarmente essere ricordato che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari (Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, Rv. 286514 – 01 in motivazione la Corte ha precisato che tali provvedimenti non introducono divieti di comunicazione ma decidono se i divieti conseguenti all’applicazione della custodia possano, in concreto essere rimossi;
Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265927; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, Rv. 264388). Era già stato condivisibilmente affermato che risponde a un principio di civilità giuridica quello scondo cui «a colui che subisce una restrizione carceraria – preventiva o definitiva - sia comunque riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e sia garantita quella parte di diritti della personalità che neppure la pena detentiva può intaccare» (Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Rv. 258823). Tra questi è senz’altro annoverabile il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali che può subire limitazioni solo in presenza di specifiche esigenze di sicurezza pubblica o intramuraria o, nel caso in cui si tratti di detenuti in attesa di giudizio, di ordine processuale. Da quanto detto discende che legittimamente il Tribunale di Salerno ha qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'appello come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. 3. Il ricorso, tuttavia, può essere proposto solo per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. In altri termini, non compete a questa Corte il sindacato sull’iter giustificativo della decisione, salvo che la stessa ne sia del tutto priva non potendo essere dedotto sotto il profilo del vizio di motivazione mancante o 3 apparente la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o che, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 4. Nel caso di specie la ricorrente, al netto della generica allegazione della “violazione di norme di diritto”, senza alcuna specificazione, lamenta una carenza motivazionale relativamente alla persistenza delle esigenze cautelari sottese al divieto posto dal Gip, a fronte della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e, dunque, un profilo di illogicità della motivazione riferita ad esigenze di indagine e di preservazione delle stesse rilevandone l’incoerenza rispetto alle reali esigenze investigative. L’argomento difensivo si risolve in una carenza motivazionale che non può considerarsi equipollente al difetto assoluto di motivazione o all’apparenza della stessa, che integrano il vizio di violazione dell’obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali, sono deducibili ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e non sussistendo elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico della medesima, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 29/04/2026. La Consigliera est. Il Presidente MA RE RE EA NT
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 29 gennaio 2026 il Gip del Tribunale di Salerno ha rigettato l’istanza con la quale CI LL, sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aveva chiesto l’autorizzazione ad effettuare in via permanente colloqui familiari con MA Viviani, sottoposto alla stessa misura cautelare e detenuto presso la medesima casa circondariale. 2. Avverso detta ordinanza era stato proposto appello nell’interesse della LL deducendo la “violazione di norme di diritto” essendo venuto meno il presupposto giuridico del divieto posto dal Gip. In specie, il divieto era stato posto per esigenze investigative e per preservare la genuinità delle indagini;
tuttavia, in Penale Sent. Sez. 4 Num. 17311 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 29/04/2026 2 data 14 gennaio 2026 era stato notificato ad entrambi gli indagati, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. L’appello proposto, con ordinanza del 19 febbraio 2026, è stato riqualificato dal Tribunale di Salerno come ricorso in cassazione e trasmesso a questa Corte di legittimità. 3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Deve preliminarmente essere ricordato che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari (Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, Rv. 286514 – 01 in motivazione la Corte ha precisato che tali provvedimenti non introducono divieti di comunicazione ma decidono se i divieti conseguenti all’applicazione della custodia possano, in concreto essere rimossi;
Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265927; Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, Rv. 264388). Era già stato condivisibilmente affermato che risponde a un principio di civilità giuridica quello scondo cui «a colui che subisce una restrizione carceraria – preventiva o definitiva - sia comunque riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e sia garantita quella parte di diritti della personalità che neppure la pena detentiva può intaccare» (Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Rv. 258823). Tra questi è senz’altro annoverabile il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali che può subire limitazioni solo in presenza di specifiche esigenze di sicurezza pubblica o intramuraria o, nel caso in cui si tratti di detenuti in attesa di giudizio, di ordine processuale. Da quanto detto discende che legittimamente il Tribunale di Salerno ha qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'appello come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. 3. Il ricorso, tuttavia, può essere proposto solo per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. In altri termini, non compete a questa Corte il sindacato sull’iter giustificativo della decisione, salvo che la stessa ne sia del tutto priva non potendo essere dedotto sotto il profilo del vizio di motivazione mancante o 3 apparente la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o che, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 4. Nel caso di specie la ricorrente, al netto della generica allegazione della “violazione di norme di diritto”, senza alcuna specificazione, lamenta una carenza motivazionale relativamente alla persistenza delle esigenze cautelari sottese al divieto posto dal Gip, a fronte della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e, dunque, un profilo di illogicità della motivazione riferita ad esigenze di indagine e di preservazione delle stesse rilevandone l’incoerenza rispetto alle reali esigenze investigative. L’argomento difensivo si risolve in una carenza motivazionale che non può considerarsi equipollente al difetto assoluto di motivazione o all’apparenza della stessa, che integrano il vizio di violazione dell’obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali, sono deducibili ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e non sussistendo elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico della medesima, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 29/04/2026. La Consigliera est. Il Presidente MA RE RE EA NT