Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 2
In tema di contratti ed in ipotesi di contratti a formazione progressiva, nei quali l'accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente, il momento di perfezionamento del negozio è di regola quello dell'accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari. Ne consegue che l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1326 cod. civ. - secondo cui un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta - ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario.
In tema di patrocinio legale, il conferimento dell'incarico comprende normalmente anche quello di prestare assistenza stragiudiziale alla medesima parte, in relazione alle medesime vicende cui si riferisce l'incarico stesso. Ne consegue che, nell'ambito di una procedura giudiziale civile, il professionista può prestare, in relazione alla stessa pratica, sia attività giudiziale che attività stragiudiziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 16016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16016 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. RIGGIO Ugo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RE TI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che lo difende unitamente all'avvocato ENRICO BERTORELLE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UTA UNION TANK ST GMBH & CO KG, in persona del legale rappresentante Sig. LA ST, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, che lo difende unitamente all'avvocato FRITZ EGGER, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 7/99 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 20 gennaio 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 2002 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 16 febbraio 1993 AN ZO proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Bolzano, contro il decreto ingiuntivo del 20 gennaio 1993 emesso dal Presidente della stesso Tribunale con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di DM 69.312,49, oltre interessi e la restituzione della carte di credito UTA n. 9/SV 414636, asserendo che il decreto opposto era stato chiesto in violazione di un accordo contrattuale intervenuto tra le parti, che prevedeva il pagamento di L. 64.959.185, mediante 7 assegni bancari a decorrere dal 20 dicembre 1992 e per sette mesi;
che il pagamento non poteva essere richiesto in DM. Si costituiva l'opposta contestando l'assunto del AN ZO. Con sentenza del 3 febbraio 1998 il tribunale condannava il AN al pagamento di L. 634.807.330, oltre interessi.
L'unione TA KS proponeva appello contro la sentenza, deducendo che l'importo dovuto era di DM 90.418,65 (e non di DM 90.148,88. -); che il pagamento doveva avvenire in DM e non in lire;
che erroneamente erano stati compensati 2/3 delle spese di lite. Si costituiva la TT appellata contestando la fondatezza dell'appello e proponendo appello incidentale, avendo erroneamente il Tribunale disconosciuto la conclusione dell'accordo transattivo dedotto nell'atto di opposizione. Con sentenza del 20 gennaio 1999 la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, respingeva sia l'appello principale che quello incidentale.
Ricorre per cassazione AN ZO con 5 motivi di gravame. Resiste l'U.T.A. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la TT ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. e degli artt. 1703, 1704 e 1388 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), perché la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto che non vi fosse stata accettazione della "proposta di rientro" del 9 novembre 1992 formulata ed indirizzata dal AN ZO alla TT UT.A., proposta che prevedeva per il saldo del debito maturato l'emissione di "n. 7 assegni bancari da L.
9.279.883 ciascuno intestati all'UTA con data 20 a partire da dicembre 1992 a giugno 1993".
Deduce la ricorrente che la Corte di merito ha ritenuto che essendo stata tale proposta accettata dall'U.T.A. con lettera del 23 novembre 1992 del legale della stessa avv. RI GG nella quale era scritto
"che la IO TA è disposta ad accettare le rateazioni da lei proposte a condizione però dell'immediato invio del primo assegno", tale accettazione, non essendo conforme alla proposta, costituisse quindi, nuova proposta ex art. 1326 c.c., ultimo comma;
che non avendo la TT AN accettato tale nuova proposta, il contratto non si sarebbe perfezionato, nonostante la ricorrente avesse provato per testi che la "proposta di rientro" era stata integralmente accettata dall'U.C.A. in persona dell'agente LA. Sostiene la ricorrente che erroneamente la corte di merito ha ritenuto di preferire la prova documentale a quella orale;
e che in merito ai dubbi sollevati sulla validità dell'accettazione condizionata, - perché proveniente non da destinatario ma da uno studio legale, tali dubbi non avessero ragione di essere "sulla base di quanto risulta dalla Generalprozeávollmacht in atti"; che il legale dell'U.P.A. potesse validamente accettare in nome e per conto della sua mandante una proposta contrattuale, ed accettando in modo non conforme alla proposta, formulare così una nuova proposta, derivandogli tale potere dalla procura generale alle liti prodotta dalla controparte davanti tal tribunale all'udienza del 26 febbraio 1996.
Secondo la ricorrente la corte d'appello non motiva la sua decisione sul punto decisivo che se non è valida l'accettazione condizionata del legale dell'U.T.A., rimane solo l'accettazione integrale espressa direttamente dall'U.T.A. tramite il proprio agente, accettazione che la corte ritiene valida in via di diritto, ma la cui prova ritiene meno attendibile della prova documentale.
Sostiene ancora la ricorrente che la procura generale alle liti del 18 marzo 1992 fosse una normale procura alle liti e che tra le facoltà conferite ai legali non vi fossero quelle di cui agli artt. 1703, 1704 e 1388 c.c., ossia di concludere contratti in nome e nell'interesse del rappresentato e di formulare proposte o accettazioni di contratto.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia motivazione in parte omessa, in parte insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.) in riferimento all'integrale accettazione della "proposta di rientro" da parte dell'U.T.A., avendo la sentenza impugnata emesso di considerare che la "proposta di rientro" del 9 novembre 1992 era stata accettata integralmente dall'U.T.A. a mezzo dell'agente LA, il quale si era in precedenza recato ad DO (Savona) presso la AN, ivi provvedendo alla stipula del contratto per la U.T.A.; giudicando non sufficientemente provata tale circostanza perché riferita da un teste poco attendibile, cioè da AN ON, figlia di AN ZO.
Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto U.T.A. e degli artt. 1370 e 1371 c.c., in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), per averla la corte d'appello condannato a pagare un importo di D.M. anziché in lire per effetto dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto, che cosi dispone: "il calcolo di parte dell'U.T.A. avviene in via di massima in D.M., però è in facoltà dell'U.T.A. di chiedere il pagamento in valuta diversa"; per cui il giudice di appello ha ritenuto che, nonostante le fatture non tempestivamente saldate recassero l'importo dovuto anche in lire, spettava sempre all'U.T.A. la scelta della valuta da pretendere.
Deduce la ricorrente che la IO TA aveva già operato la scelta quando aveva deciso di emettere le fatture in lire e non poteva poi chiedere il pagamento in D.M., non essendo tali fatture pagate nei termini, col solo scopo di lucrare sugli intervenuti mutamenti del cambio.
I tre motivi per la loro stretta connessione logica possano essere esaminati congiuntamente;
essi sono infondati.
In ordine al primo motivo la sentenza impugnata spiega correttamente che la proposta di rientro prevedeva l'emissione da parte della AN di n. 7 assegni bancari da L. 9.279.883 "con data 20 a partire da dicembre"; che tale proposta era stata accettata dal procuratore dell'appellante con lettera del 23 novembre 1992 "ma a condizione che il prima assegno venisse inviato immediatamente"; che l'invio immediato non vi era stato;
che, non essendo stata rispettata la condizione posta dall'IO TA, l'accettazione non conforme alla proposta equivale ai sensi dell'art. 1334 c.c., ultimo comma, a nuova proposta.
È giurisprudenza di questa Corte che l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1326 c.c. ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione sono di valore secondario;
che nei contratti a formazione progressiva, nei quali l'accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente, il momento perfezionamento del negozio è di regola quello dell'accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti riservando la disciplina degli elementi secondari (cfr. Cass. n. 2446/82, n. 2646/81, n. 77/93). E di recente questa Corte (cfr. sent. Cass. Sez. 2^ n. 2472/1999) ha ribadito che l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1326 c.c. ricorre anche ai fini della determinazione del "forum contractus" quando le modifiche richieste in sede accettazione siano di valore secondario.
In ordine al secondo motivo la sentenza impugnata ha ritenuto prevalente la prova documentale rispetto a quella testimoniale resa da AN ON, essendo questa figlia del titolare della TT, AN ZO, peraltro non presente quando l'agente LA telefonicamente avrebbe accettato la proposta di rientro della ricorrente.
Quest'ultima pertanto muove una censura di merito sulla valutazione delle prove, riservata esclusivamente al giudice d'appello e non ammissibile in sede di legittimità (cfr. "ex multis", Cass. S.U. n. 13045/97, Cass. n. 4347/1999). Del pari infondata appare la censura secondo la quale la procura generale alle liti non conferisse ai legali dell'U.T.A. di formulare proposte o accettazioni di contratto.
È giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4411/1979) che il conferimento dell'incarico di patrocinio legale (comprende normalmente anche quella di prestare assistenza stragiudiziale alla medesima parte, in relazione alle medesime vicende cui si riferisce l'incarico di patrocinio;
che anche nell'ambito di una procedura giudiziale civile il professionista può prestare, in relazione alla stessa pratica, sia attività giudiziale sia attività stragiudiziale, comprendendosi in quest'ultima quelle prestazioni choc non risultino strettamente connesse e strumentali all'attività propriamente processuale.
La sentenza impugnata chiarisce poi che all'avv. GG, con lettera dell'U.T.A. del 14 novembre 1992, era stato dato incarico di predisporre una nota del seguente contenuto: "la U.T.A. si dichiara (disposta ad accettare la proposta della AN del 10 novembre 1992 a condizione che i pagamenti vengono corrisposti immediatamente con gli interessi maturati". Quindi l'avv. GG agiva anche in forza di un contratto di prestazione di opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c., che gli consentiva il potere di porre una condizione e quindi formulare una nuova proposta, come se fosse un mandante dell'U.T.A.
La sentenza impugnata è quindi ampiamente e congruamente motivata ed è esente da vizi logici e da errori di diritto.
Col quarto motivo la TT ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1326, ultimo comma, c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata affermato erroneamente che la lettera del 23 novembre 1992 del legale della U.T.A. di risposta alla proposta di rientro costituirebbe ai sensi dell'art. 1326 c.c. accettazione non conforme alla proposta e quindi nuova proposta, in quanto anche se le modifiche richieste in sede di accettazione sono di valore secondario, ugualmente costituiscono nuova proposta.
Secondo la ricorrente, interpretando secondo buona fede e ragionevolezza la proposta di rientro recante l'indicazione del debito complessivo, del numero e dell'entità dei sette ratei proposti e delle date di pagamento degli stessi a mezzo assegno da spedirsi per posta, non può ritenersi che questa non è stata accettata se nella lettera di risposta viene comunicato che, fermo restando tutto il resto, la proposta viene accettata, ma si chiede soltanto l'immediato invio del primo assegno "al più presto", accettando le date proposte per gli altri sei assegni. Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto, come in precedenza è stato già esposta, che la proposta di rientro poteva ritenersi accettata dall'U.T.A. alla sola condizione che il primo assegno venisse inviato immediatamente;
che, non essendosi verificata tale condizione, la lettera dell'Avv. Fritz GG del 23 novembre 1992 doveva considerarsi come nuova proposta, non accettata dalla AN a norma dell'art.. 1326 c.c., ultimo comma, il quale dispone che l'accettazione non conforme alla proposta equivale ai nuova proposta, anche se le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario.
La motivazione della sentenza impugnata sul punto è congrua, logica ed esente da errori di diritto.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. per non avere la corte d'appello compensato le spese del giudizio. Il motivo è palesemente inammissibile, perché censura il potere discrezionale del giudice di merito di regolare le spese giudiziali con l'unico limite di non porle a carica della parte vittoriosa (cfr. Cass. n. 7535/93; n. 8242/92; n. 551/90). Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.092,00, di cui Euro 2.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2003