Sentenza 6 marzo 2014
Massime • 1
E abnorme l'ordinanza con cui il giudice, a seguito dell'emersione in dibattimento di un fatto nuovo, o di un reato concorrente non contestato in udienza, restituisce gli atti al pubblico ministero per la riformulazione dell'imputazione, omettendo di decidere sul fatto a lui originariamente devoluto. (Fattispecie relativa ad un giudizio dibattimentale per il reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra, nel corso del quale erano emerse violazioni alla normativa igienico sanitaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2014, n. 24377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24377 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 06/03/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 485
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 31689/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI;
nei confronti di:
TI ZI N. IL 24/01/1959;
avverso l'ordinanza n. 232/2012 TRIB.SEZ.DIST. di PALESTRTNA, del 26/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette le conclusioni del PG Dott. Vincenzo GERACI annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il locale Tribunale, in composizione monocratica, nel corso del dibattimento a carico di GU ER, imputato del reato di cui all'art. 348 c.p., per aver esercitato abusivamente la professione di odontoiatra,
ha disposto la restituzione degli atti al PM, per la riformulazione dell'imputazione in relazione alle violazioni alla normativa igienico- sanitaria emerse in dibattimento.
2. Con il primo motivo,il ricorrente sostiene che l'ordinanza violi gli artt. 517,518 e 521 cpp e determini una irreversibile stasi del procedimento, poiché solo nel caso in cui emerga diversità del fatto, il giudice può restituire gli atti al pubblico ministero. Laddove emergano invece fatti nuovi, l'art. 518 c.p.p., prevede che il P.M. proceda nelle forme ordinarie, a meno che non vi sia richiesta del requirente, consenso dell'imputato e autorizzazione del giudice alla contestazione nella medesima udienza. Irritualmente dunque il Tribunale, pur avendo ravvisato l'emergere di fatto nuovo e non di fatto diverso, ha restituito gli atti al P.M., così provocando un'indebita regressione del procedimento ed omettendo di decidere in ordine alla regiudicanda originariamente devoluta alla sua cognizione.
Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Con requisitoria presentata il 23-10-13, il P.G. presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato, in quanto il provvedimento impugnato è effettivamente viziato da abnormità. Al riguardo, Sez. Un. 26 marzo 2009 n. 25957, Toni (rv 243590) ha chiarito che l'abnormità può essere riscontrata: a) allorché il giudice abbia esercitato un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto); b) allorché il provvedimento giudiziale costituisca estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto dall'ordinamento, è stato esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella prefigurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Sono queste le ipotesi di c.d. abnormità strutturale. Accanto ad essa si colloca l'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo. Non induce invece, di per sè, abnormità la regressione del procedimento. Deve infatti distinguersi, al riguardo, tra regresso tipico conseguente al legittimo esercizio dei poteri spettanti al giudice, in presenza dei presupposti previsti dalla legge;
regresso illegittimo, conseguente all'esercizio, da parte del giudice, di un potere riconosciutogli dall'ordinamento ma non correttamente attivato, in assenza dei presupposti di legge, come, ad esempio, nel caso in cui sia stata erroneamente dichiarata la nullità del decreto di citazione diretta, per omessa notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., viceversa ritualmente notificato;
regresso abnorme, conseguente ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere: si pensi alla restituzione degli atti ex art. 552 c.p.p., comma 3, allorché il giudice avrebbe dovuto provvedere a rinnovare direttamente la citazione a giudizio o la relativa notificazione, a norma dell'art. 143 disp. att. c.p.p.. Non può dunque ritenersi l'abnormità di un provvedimento qualora esso costituisca estrinsecazione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento e non determini la stasi del procedimento.
4.1. Nel caso in disamina, erano emerse, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, secondo le valutazioni del giudice e del pubblico ministero di udienza, alcune violazioni alla normativa in materia igienico - sanitaria di rilevanza penale. Dunque non si tratta di una diversità del fatto originariamente contestato come esercizio abusivo della professione, ex art. 516 c.p.p.. Come è noto, infatti, si definisce "fatto" il complesso di quegli accadimenti che integrano gli estremi del reato, nella sua giuridica configurazione, in quanto elementi costitutivi o circostanziali (Sez. 6^, 14-11-91,Casanova, Cass. pen. 1993, 653). Il "fatto diverso" è un accadimento storico che presenta connotazioni materiali difformi da quelli descritti nell'imputazione originaria, rendendo necessaria una modifica della contestazione degli elementi essenziali del reato (Sez. 5^, 25-8- 1998, n. 10310, Cass. pen. 1999, 3159). Non si tratta dunque di un fatto ulteriore rispetto a quello contestato ab origine ma del medesimo episodio storico che tuttavia risulta essersi svolto in un tempo, in un luogo o con modalità difformi da quanto descritto nell'imputazione.
L'emergere di ulteriori fatti di rilevanza penale, accanto a quelli originariamente contestati, si inscrive invece nel paradigma del fatto nuovo o del reato concorrente.
Per "fatto nuovo", nell'ottica delineata dall'art. 518 c.p.p., si intende un accadimento ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato e del tutto distinto da quest'ultimo, ossia un episodio storico che non si sostituisce ma si aggiunge a quello oggetto dell'imputazione originaria, affiancandolo quale autonomo thema decidendum (Sez. 6^ 19- 10 10 n. 6987/11, Cass. pen. 2012, 1071). Ne deriva che il fatto nuovo può coesistere con quello per cui si procede, laddove il fatto diverso risulta incompatibile con la ricostruzione iniziale.
Qualora il fatto storico emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale sia legato a quello originariamente contestato da vincolo di connessione ex art. 12 c.p.p., lett. b), configurando un'ipotesi di continuazione o di concorso formale di reati, ricorre la fattispecie di reato concorrente, contemplata dall'art. 517 c.p.p., comma 1. Orbene, tanto nell'ipotesi di reato concorrente quanto in quella di fatto nuovo, ove il p.m. non proceda a contestazione suppletiva, il dibattimento seguirà il suo corso e il giudice si pronuncerà esclusivamente in merito all'imputazione originaria, fermo rimanendo il potere-dovere della pubblica accusa di procedere in separata sede in merito ai fatti ulteriori emersi nel corso del dibattimento. Dunque la mancata contestazione suppletiva, sia essa ascrivibile all'assenza delle condizioni previste dagli artt. 517 e 518 c.p.p., o semplicemente all'inerzia del pubblico ministero di udienza, non abilita il giudice a disporre la restituzione degli atti al requirente, provocando così un indebito regresso dell'azione penale. L'unico effetto della mancanza di contestazione suppletiva è che il thema decidendum rimarrà circoscritto all'ambito originario dell'imputazione e il requirente dovrà promuovere una distinta azione penale in relazione al fatto nuovo o al reato concorrente. Ed infatti l'art. 521 c.p.p., limita il potere del giudice di restituire gli atti al p.m. all'ipotesi di fatto diverso, escludendo quella di fatto nuovo o di reato concorrente.
4.2. Nel caso di specie, si assume che, accanto ai fatti originariamente contestati, siano emersi altri accadimenti storici di rilievo penale e non che il fatto originariamente contestato, consistente nelle condotte di esercizio abusivo della professione, si sia svolto in tempi, in luoghi o con modalità diverse da quelle descritte nell'imputazione. Esula pertanto l'ipotesi del fatto diverso, che, come si è appena sottolineato, è l'unica in relazione alla quale sia consentita al giudice la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il giudice ha pertanto esercitato un potere non previsto dall'ordinamento, ponendo in essere un atto abnorme. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli, per l'ulteriore corso del dibattimento.
P.Q.M.
ANNULLA SENZA RINVIO L'ORDINANZA IMPUGNATA E DISPONE TRASMETTERSI GLI ATTI AL TRIBUNALE DI TIVOLI PER L'ULTERIORE CORSO.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2014