Sentenza 19 settembre 2006
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. assorbe quello di falso previsto dall'art. 483 cod. pen., in quanto l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elemento essenziale per la sua configurazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2006, n. 32608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32608 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/09/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1088
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 12898/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
2) IS US, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 28 settembre 2005 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Crotone il 22 settembre 2004, riconosceva US IS responsabile del delitto di cui all'art. 316 ter c.p., rideterminando la pena. Secondo la Corte d'appello risultava provata la responsabilità dell'imputato che nella richiesta presentata per l'accesso al reddito minimo di inserimento aveva attestato circostanze non vere in ordine alle sue condizioni economiche, inducendo così in errore il Comune di Isola Capo Rizzuto, che aveva proceduto all'erogazione in suo favore di L. 26.940.000, somma indebitamente percepita;
tuttavia, i giudici ritenevano assorbito il reato di falsità ideologica, pure contestato, in quello previsto dal citato art. 316 ter c.p. e perciò riducevano la pena a quattro mesi di reclusione.
2. Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione il procuratore generale che ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'esclusione del concorso tra i due reati.
3. Ha proposto ricorso anche l'imputato, per mezzo del suo difensore, denunciando la carenza e la manifesta illogicità della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente deve rilevarsi che il reato è estinto per decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 157 c.p., comma 1, n.
4. Infatti, il reato contestato all'imputato (art. 316 ter c.p.) risulta commesso nel 1998, epoca in cui ebbe a presentare la richiesta per l'accesso al reddito minimo. La Corte, quindi, deve limitarsi ad accertare se ricorra l'evidenza della innocenza dell'imputato, ai fini di una eventuale applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Nella specie tale evidenza non sussiste, in quanto i fatti attribuiti al CR - consistiti nell'omettere di dichiarare, nell'istanza presentata per accedere al reddito minimo, la disponibilità di beni - risultano pacifici nella ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, che ha vagliato con attenzione anche le tesi difensive. Inoltre, le censure contenute nel ricorso dell'imputato nei confronti della sentenza sono del tutto generiche, tanto da non consentire l'individuazione dei vizi denunciati. Il ricorrente si è limitato, infatti, ad affermare assiomaticamente l'esistenza di carenze e contraddittorietà motivazionali, senza fornire alcuna ulteriore indicazione o argomentazione e laddove ha sostenuto che i beni non dichiarati fossero di consistenza talmente scarsa da escludere la configurabilità del reato, vi è stata la risposta del giudice d'appello che, correttamente, ha ritenuto che anche i possedimenti mobiliari di valore modesto possono essere indici di una capacità economica che, seppur ridotta, è incompatibile con il carattere estremo della misura di sostegno economico richiesta. Per quanto riguarda il ricorso del procuratore generale deve ritenersi condivisibile la soluzione adottata nella sentenza impugnata, che ha considerato assorbito il reato di falsità ideologica in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. L'esclusione del concorso tra i due reati (artt. 316 ter e 483 c.p.) si giustifica in quanto l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni false o di documenti falsi rappresentano elemento essenziale per la configurazione del reato di indebita percezione di erogazioni, che si realizza proprio attraverso quelle condotte specifiche, funzionali all'indebito conseguimento della sovvenzione pubblica. Ne consegue che il delitto in esame finisce per assorbire quello di falso, previsto dall'art. 483 c.p., infatti, tutti gli elementi previsti nell'art. 483 c.p. sono ricompresi e quindi assorbiti nella fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., che ha come elemento specializzante, rispetto al falso, l'indebita percezione della sovvenzione.
In conclusione, il riconoscimento dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione comporta l'annullamento della sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2006