Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2001, n. 4065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4065 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
0 406 5 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM I L POROLO LA CORTE SUNTEMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.19679/98 Dott. Vincenzo TREZZA Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Cron. 8600 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere Ud. 9/1/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NE OV IA, elettivamente domiciliata in Roma alla via Archimede presso l'avv.Emilio Sterpetti, rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'avv. Enrico Sotgiu;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato con la quale domicilia in via dei Portoghesi 12 in Roma;
- controricorrente -
43 avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n.472 del 17.11.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 GENNAIO 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini,che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO decidendo sull'appello Con sentenza del 17.11.1997 il Tribunale di Cagliari, proposto dal Ministero dell'Interno nei confronti di EA AZ VA, avverso sentenza del ET della medesima città, accoglieva l'appello, rigettando le domande di pensione di inabilità e di accompagnamento. Premesso in motivazione che l'appellante aveva dedotto l'inammissibilità dell'appello per essere la EA già titolare di prestazione di inabilità fin dal 1985 e il mancato accertamento del requisito reddituale, affermava che il gravame doveva essere accolto per motivi diversi da quelli prospettati dall'appellante, in quanto la domanda doveva essere respinta per difetto del requisito sanitario. Rilevava, infatti, che la consulenza medica esperita in primo grado aveva accertato la riduzione della capacità lavorativa del 75% in Le relazione ad un ritardo mentale lieve;
conclusioni conformi dovevano desumersi dal certificato della commissione medica periferica e dal certificato dell'USL di Sassari. Infatti anche il secondo certificato, sul quale il ET ave/fondato il suo giudizio, pur qualificando grave il ritardo mentale, aveva accertato un Q.I. del 52%, cui non -2- quella corrisponde l'inabilità totale ma tra il 61 e il 70%, che, sommata alla invalidità conseguente all'epilessia del 41%,dava al più una inabilità del 82%. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo la EA, resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 342, 346 c.p.c., la EA evidenzia il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale accolto l'appello per un motivo non proposto, ritenendo la insussistenza del requisito sanitario per la pensione di inabilità sulla cui sussistenza, accertata dal ET e non impugnata con l'appello, si era formato il giudicato. La censura è fondata. Con l'esame di atto di appello, consentito a questa Corte quando sono dedotti vizi del procedimento, si rileva che con esso si erano dedotti l'inammissibilità della domanda per essere la EA già titolare del diritto azionato e l'omesso accertamento del requisito reddituale. Con la doglianza di non avere accertato tutti gli elementi costitutivi del diritto, contenuta a pag.3, si lamenta, diversamente da quanto sostiene il controricorrente, di non avere accertato anche il requisito reddituale. Questo è il senso della frase che segue immmediatamente la censura di omesso accertamento del requisito di reddito, in un atto che non contiene alcun riferimento all'accertamento sanitario esperito in primo grado. Accogliendo l'appello per un motivo diverso da quelli prospettati dall'appellante, la sentenza impugnata ha violato i principi della corrispondenza tra il -3- chiesto ed il giudicato di cui all'art. 112 c.p. e quello del giudicato di cui all'art.2909 c.c., in quanto sull'accertamento del requisito sanitario della prestazione, contenuto nella sentenza di primo grado e non impugnato, si è formato il giudicato. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata per nuovo esame ad altro giudice che si designa nel dispositivo. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Cagliari. Così deciso in Roma il 9.1.2001 II Presidente Il Consigliere est) Ийсессно Елене Femande kuf Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 21 MAR. 2001 IL CANCELLERE N I O Z 3 I 0 A 1 3 D S . 5 , S T A O . R T L , N L A ' A O L S 3 B L E 7 I E - P D S D 8 - I I A 1 N S T 1 G N S E O O E S P A G I M D I A G E E , A O L T O D T R I E A T T R S L I I N L G D E E E S D O R E -4-