Sentenza 19 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2004, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI MANCINELLI 106, presso lo studio dell'avvocato HI FRANCO, che lo difende, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
SO.RI.T. SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA SPA in persona del Presidente e legale rappresentante GIOVANNI ANTONINI, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GALLIGARI, giusta delega in calce;
- controricorrente -
e contro
UFFICIO II.DD. SPOLETO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 46/98 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 06/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato HI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato RICCI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso notificato il 12.12.1995 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è stata accertato, nei confronti di ON ZO per il 1987 l'omessa dichiarazione del reddito relativo ad un contratto di locazione. Successivamente, in data 13.9.1996, è stata notificata la corrispondente cartella esattoriale, sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Il contribuente, con ricorso del 12.11.1996, ha impugnato avviso e cartella per nullità della notifica, sostenendo che in Norcia non vi era la sua dimora o la sua abitazione effettiva, e che il tributo non era dovuto perché egli non aveva concluso il contratto di locazione (disconosciuto) e non aveva percepito il reddito relativo. La Commissione di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività. La Commissione Regionale, invece, ha rigettato l'appello del contribuente perché ha ritenuto valida la notifica degli atti (avendo lo stesso a quell'indirizzo la sua residenza e non avendo comunicato una sua variazione), e perché il contribuente non ha provato ne' la falsità della firma ne la sua incapacità di natura fisica ed intellettiva.
Ha proposto ricorso il contribuente contro l'ufficio delle Imposte di Spoleto e contro la Sorit s.p.a., concessionaria della riscossione. Si è costituita la Sorit con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. per tutte Cass. sez. trib. sent. nn. 13730/01 e 15233/01), va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto contro l'ufficio periferico delle Imposte di Spoleto, poiché è stato convenuto in giudizio un soggetto che ha la legittimazione passiva solo dinanzi ai giudici di merito e non anche in Cassazione. Nè può essere accolta l'istanza presentata dalla difesa del contribuente intesa ad ottenere un termine per l'integrazione del contraddittorio, posto che il vizio nel quale egli è incorso riguarda la vocativo in ius, con la conseguenza che la sentenza è divenuta definitiva nei confronti dell'unico soggetto legittimato ad essere convenuto in giudizio (che all'epoca era il Ministero delle Finanze).
Passando a valutare il ricorso proposto nei confronti della Sorit, c'è da rilevare che il contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 139 e 140 c.p.c. nonché omessa motivazione su punti decisivi della controversia perché ha sostenuto che: a) l'agente notificatore era a conoscenza del suo trasferimento, o comunque ne sarebbe venuto a conoscenza ove avesse operato ex lege, assumendo informazioni dai vicini;
b) non è stata tentata previamente la notifica ad un vicino di casa ex art. 139 c.p.c.; c) la raccomandata con avviso di ricevimento è stata consegnata in mani di tale SA ON che, pur portando lo stesso suo cognome, non è suo parente e non è mai stato neppure occasionalmente convivente.
Ritiene la Corte che i profili sub b) e sub c) della doglianza sono inammissibili per novità poiché non sono stati formulati nel ricorso introduttivo, e che il profilo sub a) è risultato non provato, non avendo il ricorrente mai offerto il benché minimo elemento probatorio a sostegno dell'assunto.
Resta comunque il fatto imprescindibile e determinante che la notifica è stata effettuata correttamente e conformemente a legge nel luogo del domicilio fiscale del contribuente individuato dall'art. 58, comma 2, d.p.r. n. 600/73 nel comune nella cui anagrafe il contribuente è iscritto. La stessa norma, al comma 4, sancisce per il contribuente l'obbligo di indicare tale domicilio (con la precisazione dell'indirizzo) in ogni dichiarazione, atto, denunzia indirizzati all'amministrazione finanziaria. E proprio per dare un senso a queste previsioni così puntuali l'art. 60, comma 1, lett. c) d.p.r. n. 600/73 stabilisce che salvo il caso di consegna dell'atto dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario. Altri commi della stessa norma prevedono espressamente, a completamento delle speciali disposizioni tributarie, la possibilità di eleggere un domicilio o di comunicare variazioni e modificazioni non risultanti dalla dichiarazione annuale, stabilendo effetti particolari. Si tratta, come è facile intendere, di un peculiare sistema di relazioni tendente a porre a carico del contribuente (che ha già una serie di obblighi di natura pubblicistica nei confronti dell'amministrazione finanziaria) anche l'obbligo di attestare il suo domicilio fiscale in ogni atto diretto alla controparte per rendere agevole la sua individuazione ed il suo raggiungimento allorché l'amministrazione ha la necessità di comunicare un suo provvedimento in relazione a quell'atto, senza che la stessa debba sottoporsi a complesse e defatiganti ricerche, che non solo hanno un costo economico non giustificato (in considerazione normalmente dell'esistenza di un rapporto tra quei due soggetti), ma che potrebbero pregiudicare gli stessi diritti dell'amministrazione attraverso l'inevitabile verificarsi di prescrizioni e di decadenze. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto falsa applicazione e violazione degli articoli 214 e 216 c.p.c. per non avere mai concluso il contratto di locazione e per non avere mai percepito la relativa rendita.
Questa doglianza è sicuramente inammissibile posto che concerne il merito dell'avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione del provvedimento nei termini. Nulla va disposto per le spese nei confronti dell'Ufficio delle Imposte di Spoleto che non si è costituito in questa sede, mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti della Sorit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'Ufficio delle Imposte di Spoleto;
rigetta il ricorso nei confronti del Servizio di riscossione. Compensa le spese tra il ricorrente e il Servizio riscossione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 29 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004