Sentenza 21 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2003, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 68980 LA COR 02 678 /03 N S REPUBBLICA ITALIANA ' I N S I I S I E V O I A N ' V W I REMA DI CASSAZIONE, * Y G N I * E N T 8 * D I I & SEZIONE QUINTA CIVILE S 8 Y 9 L $ / N U 6 I N / ' V V 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Z S 6 I 8 O 9 N Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente R.G.N.6358/00 A Dott. Stefano Monaci Consigliere Cons. Rel. Cron. 6438 Dott. Francesco Ruggiero Consigliere Rep. Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Ud. 18-6-02 Dott. Stefano Benini ha pronunciato la seguente: CORTE SU MA CSSAZIONE L CAMPO CIVILE SENTENZA 68980sul ricorso proposto da: N. Ministero delle Finanze Ufficio del Registro di Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12,domicilia; ricorrente -
contro
AM ER S.p.A., residente a [...], in via Paleocapa n.1; intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.251/48/98 dep 9-2-99. 2772 -- Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18-6-2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito l'avv.gen.stato Avv. Gentili;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo NEOFIN S.r.l.Con atto di fusione del 16-12-93 la incorporava la AM ER S.p.A.,di cui possedeva l'intero capitale sociale, con modifica della denominazione sociale della società incorporante in AM ER S.p.A.. Tale atto veniva sottoposto ad imposta proporzionale di registro nella misura del 1%, pari a £.142.264.000. Con istanza del 26-1-96 la S.p.A. AM ER chiedeva all'Ufficio del Registro-Atti Pubblici di Milano il rimborso di detta imposta, assumendo che l'atto avrebbe dovuto essere sottoposto ad imposta fissa alla luce della Direttiva n.69/335/CEE. Stante l'inerzia dell'Ufficio, la Società impugnava il silenzio-rifiuto. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n.208/41/97 accoglieva il ricorso, ritenendo la normativa nazionale in contrasto con le Direttive Comunitarie n.69/335 del 17-7-69 e n.85/303 del 10-6- 2 85,che per le operazioni di fusione prevedono l'esenzione dall'imposta proporzionale di registro. L'Ufficio proponeva gravame, sostenendo che non vi era alcun contrasto tra normativa nazionale e la Direttiva CEE n. 69/335, in quanto la L. 16-12-77 n.904 all'art.7 stabiliva che le fusioni di società fossero assoggettate а tassa di registro con aliquota del 1 % dell'ammontare imponibile, con l'unica eccezione riguardante le società con sede nel Mezzogiorno, per le quali si applicava l'aliquota ridotta dello 0,50% in armonia con la Direttiva n.69/335 che all'art. 9 prevedeva la possibilità di derogare alla disciplina comunitaria per esigenze di particolari fattispecie. Si costituiva la Società, rilevando che la L. n.904/77 non aveva tenuto conto della Direttiva n.73/80, entrata in vigore dal 1-1-76, che aveva introdotto una aliquota agevolata tra lo 0,50 e lo 0 % per tutte le operazioni patrimonio da una società didi conferimento del capitali ad un'altra. La Commissione Tributaria Regionale di Milano con sentenza n.251/48/98 del 9-2-99 respingeva l'appello dell'Ufficio ed affermava che, sussistendo contrasto tra la disciplina della Direttiva Comunitaria n.69/335, come modificata dalla Direttiva Comunitaria n.85/303,e la disciplina contenuta nel D. P.R. n.131/86,le operazioni 3 di fusione dovevano ritenersi esenti dall'imposta proporzionale di registro. Il Ministero delle Finanze e l'Ufficio del Registro di Milano proponevano ricorso per cassazione notificato il 17-3-2000. La Società non si costituiva. Motivi della decisione Il ricorso del Ministero superfluamente rec mente proposto anche dall'Ufficio del Registro di Milano ocessuale fondato e deve essere accolto. Il thema decidendum va delineato nella sua specificità per le operazioni di fusione delle società in genere le Direttive Comunitarie innanzi richiamate prevedono certamente l'esenzione dalla imposta proporzionale di registro e l'applicabilità dell'imposta fissa;
ma diversa ipotesi è quella in cui la società incorporante, all'epoca della fusione, possiede l'intero capitale sociale della incorporata, sicchè non si verifica un aumento effettivo di capitale. Atteso il valore vincolante per l'interpretazione ed applicazione del diritto comunitario nel contesto della verifica dell'eventuale contrasto tra diritto nazionale e diritto comunitario, devono essere richiamati i 4 principi di diritto enunciati da una basilare sentenza della Corte di Giustizia. Secondo questa decisione (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 27-10-98, in causa C-152/97) la Direttiva del Consiglio 17-7-69, n. 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 10-6-86, n.85/303/CEE, non osta alla riscossione di una imposta di registro in caso di incorporazione di società ad opera di un'altra società che già detiene la totalità delle azioni e delle quote l'operazione delle società incorporate in quanto applicazione considerata non rientra nell'ambito di della Direttiva. Per rientrare nell'ambito di applicazione della Direttiva, l'operazione considerata deve potersi ricollegare ad una delle fattispecie previste dall'art. 4 (CEE n.335/69), cui fa riferimento l'art. 10, lett. aj e b) della Direttiva. Quindi, innanzitutto, un'operazione di fusione ad opera di una società, che già detiene la totalità delle azioni e delle quote della società incorporata, non comporta alcun aumento di capitale sociale della stessa società e non rientra, pertanto, nella previsione dell'art.4,n. 1 lett. C della Direttiva. Una simile operazione non rientra nemmeno nell'ambito di applicazione dell'art.4 5 n.1, lett. D della Direttiva. Infine, la considerata operazione di fusione non rientra nell'ambito di applicazione dell'art.4 ,n.2 lett. B della Direttiva, in quanto questa disposizione presuppone che l'aumento del patrimonio sociale consista in prestazioni efettuate da un socio, il che non si verifica nell'operazione in esame. In definitiva, tale Direttiva non trova applicazione nel caso di un'imposta riscossa per di società ad opera di un'altra l'incorporazione società, che già ne detiene la totalità del capitale. Dai delineati principi giurisprudenziali discende concludentemente che non sussiste affatto nella specifica materia de qua il contrasto tra legislazione italiana e direttive comunitarie, affermando il quale la Commissione Tributaria Regionale traeva l'erronea conseguenza dell'esenzione delle operazioni di fusione dalla imposizione proporzionale di registro, compresa quella in oggetto, caratterizzata dal fatto rilevante della assenza di aumento del capitale sociale. Venendo conclusivamente alla presente controversia, deve ancora una volta sottolinearsi che al momento dell'atto di fusione (16-12-93),la incorporante NEOFIN S.r.l. possedeva l'intero capitale sociale della incorporante AM ER S.p.A. : dunque, non si verificava alcun aumento di capitale sociale. 6 Pertanto, l'impugnata sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Lombardia ha falsamente nell'ottica sanzionata dall'art.360 n.3 c.p.c.- applicato le Direttive CEE, erroneamente presupponendo l'esistenza di un contrasto tra legilazione nazionale e diritto comunitario, contrasto escluso categoricamente dalla riportata decisione della Corte Comunitaria. Quindi, la decisione fatta oggetto di ricorso deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e pronunciandosi nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c., deve ritenersi infondata l'istanza di cui in premessa e, conseguentemente, va rigettato il ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla Società. In considerazione della novità delle questioni decise, si reputa equo compensare le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società; compensa le spese dell'intero giudizio. Cosiì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 7 18-6-2002. Il Presidente Il Relatore Dott. Francesco Ruggiero Dott. Francesco Cristarella Orestano Pan ug h resth * IL CANCELLIERE C) Arnaldo Casano Aneold DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 21 FEB 2003 IL CANCELLIERE C1 Amaldo Gasano 8