Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 1
Non integra il reato di cui all'art. 12, comma 3, d. lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 11 della legge n. 189 del 2002 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) la condotta finalizzata a procurare l'ingresso illecito dello straniero in uno Stato del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, allorché tale ingresso si connoti come transito momentaneo e provvisorio, e non come soggiorno stabile e tendenzialmente permanente. (Nella specie, relativa a transito, procurato attraverso il territorio italiano, di due cittadini ucraini che stavano rientrando nel loro Paese di origine, è stata esclusa la configurabilità del reato).
Commentario • 1
- 1. ONG taxi del mare? No, soccorritori (GUP Trapani, 126/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 maggio 2024
La sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto emessa il 19 aprile (udienza) - 20 maggio 2024 (motivazioni)del GUP presso il Tribunale di Trapani qui pubblicata accerta l'insussistenza di un qualsiasi reato a carico dei soccorritori del mare, spazzano via ogni ipotesi di collaborazione fra ONG e trafficanti, evidenziando piuttosto una indagine fondata su “materiale incompleto e “analizzato in una prospettiva solo parziale”. Rileva la sentenza che sarebbe bastato all'Accusa verificare l'operato della Iuventa e raccogliere i documenti che da sempre erano a disposizione per rilevare che tutto è stato fatto sotto il coordinamento dell'MRCC di Roma. Invece, come rilevato dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 40307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40307 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FABBRI GIANVITTORE PRESIDENTE
Dott. SANTACROCE GIORGIO CONSIGLIERE
Dott. CAMPO STEFANO "
Dott. GIRONI EMILIO "
Dott. CASSANO MARGHERITA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE;
nei confronti di:
1) PO IT N. IL 04/05/1977;
avverso ORDINANZA del 03/10/2002 TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Anna Maria DE SANDRO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
I. Con ordinanza del 3 ottobre 2002, il tribunale di Trieste, pronunciandosi ai sensi dell'art. 310 c.p.p., respingeva l'appello proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tolmezzo avverso l'ordinanza con la quale il gip dello stesso tribunale aveva l'11 settembre 2002 rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata nei confronti di PO TA, indagato in ordine al reato di favoreggiamento dell'ingresso clandestino nel territorio nazionale di due cittadini ucraini.
Secondo il tribunale, l'art. 12 comma 3 D.L.vo n. 286/98, modificato da ultimo dalla I. n. 189/02, perseguiva il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina anche nei confronti di condotte che miravano a procurare l'ingresso illecito di taluno in una nazione diversa dalla nostra, della quale la persona favorita non fosse cittadina ovvero non avesse titolo di residenza permanente. Più specificamente, sempre secondo il tribunale, la ratio della disposizione tende a sanzionare l'ingresso illegittimo di taluno in uno Stato diverso da quello di appartenenza, sempre che tale ingresso non si connoti come semplice passaggio momentaneo o provvisorio, ma come soggiorno stabile e tendenzialmente permanente. Nel caso di specie, concludeva il tribunale, era emerso che i due trasportati erano cittadini di nazionalità ucraina che stavano rientrando nel loro paese di origine transitando attraverso l'Austria, il cui passaggio doveva considerarsi una tappa obbligatoria fugace, mancando totalmente la prova di un'intenzione dei due di fermarsi in quello Stato in modo tendenzialmente permanente.
Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica di Tolmezzo, deducendo, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, di richiamarsi in parte ai motivi di ricorso proposti avverso l'ordinanza dello stesso gip che non aveva convalidato l'arresto del K. per il reato di cui all'art. 12 comma 3 D. L.vo n. 286/98, e di non condividere in ogni caso l'interpretazione data dal tribunale di Trieste alla norma appena richiamata, dovendosi ritenere al contrario - sulla base di una serie di dati normativi espressamente indicati - che esulava dall'ambito operativo della norma penale incriminatrice nella sua versione più recente dettata dalla I. n. 189/02 il requisito della "destinazione finale", avendo il legislatore inteso penalizzare la condotta volta a "procurare" l'ingresso illegale in un "altro Stato", ossia la semplice entrata o attraversamento del confine tra Stati, senza escludere il successivo immediato abbandono dello Stato (in cui si fa ingresso) a favore di un altro Stato.
II. Il ricorso non è fondato.
L'art. 12 comma 3 D.L.vo n. 286198, nella versione dettata dall'art. 11 comma 1 lett. c) della I. 30 luglio 2002, n. 189, punisce con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 15.000 euro per ogni persona "chiunque, al fine di trame profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".
Appare evidente dalla nuova formulazione della norma, come ha osservato un'attenta dottrina, che la repressione penale è ora calibrata non già sulla condotta del "clandestino", ma su quella del "mercante di clandestini". La nuova formulazione rende esplicito insomma che la sola condotta meritevole di punizione è quella del "mercante", magari professionale, di clandestini. Il cambiamento della formula non è infatti di poco conto: la sostituzione del "favorire" con il "procurare" conferisce maggiore tassatività e determinatezza alla fattispecie, nel senso che restringe l'ambito di operatività della norma alle sole condotte pregne di reale disvalore etico - giuridico. Mentre la condotta del "favorire" è infatti estremamente vaga e indifferenziata, irriducibile in termini circoscritti, e può consistere in qualsivoglia apporto di mera agevolazione ovvero in un modesto aiuto di forma e tipologia indefinita, la condotta del procurare" implica un apporto connotato di maggiore precisione, causalmente e efficiente a determinare in via diretta il risultato finale.
Il lodevole intento del legislatore di restringere la punibilità all'ambito del mercante dell'immigrazione clandestina mira a creare un deterrente sia all'immigrazione clandestina per così dire "definitiva" sia all'immigrazione di passaggio (c.d. "provvisoria"). Non è un mistero che il nostro territorio nazionale costituisce spesso e volentieri la tappa intermedia di flussi migratori diretti verso paesi confinanti (come l'Austria). La protezione del territorio italiano da questi flussi è per certi versi un "dovere" internazionale, risolvendosi nella protezione del territorio altrui. In questo senso la nuova norma obbedisce chiaramente ad un'esigenza di solidarietà internazionale che scaturisce dai legami coi paesi europei e mira a punire alla stessa maniera quelle condotte che presentano una identica connotazione criminale, a prescindere dal fatto che l'Italia sia la destinazione finale o una tappa intermedia della immigrazione clandestina.
Tale impostazione presuppone naturalmente che un soggetto sia effettivamente un "mercante di clandestini", perché, qualora emerga dagli atti che il risultato finale della condotta posta in essere da quel soggetto non è di "procurare l'ingresso clandestino in un altro Stato" (ad esempio, l'Austria) ma uno scopo diverso (consentire il rientro delle persone trasportate nel proprio paese di origine, viene meno qualunque discorso di repressione penale. Nel caso in esame, il tribunale ha spiegato, con motivazione che sfugge al sindacato di questa Corte perché corretta ed adeguata, che risulta "assodato che i due soggetti trasportati dall'indagato sono cittadini di nazionalità ucraina che stavano rientrando proprio in tale paese d'origine, dove peraltro il PO (cioè il ricorrente) era senz'altro diretto, attese le sue mansioni di trasportatore di merce di effetti personali per cittadini ucraini residenti nel napoletano". Se così è - ma è chiaro che a questo punto il problema diventa esclusivamente probatorio - è chiaro che il passaggio in Italia non è più la tappa intermedia di un'immigrazione clandestina, bensì una mera località di transito non finalizzata a un risultato finale penalmente rilevante (cfr., in senso parzialmente conforme, con riferimento ad una fattispecie leggermente diversa verificatasi prima della formulazione innovativa introdotta dall'art. 11 della I. n. 189102, Cass., Sez. I, 12 novembre 2002, n. 43533, PM c. Manga, RV 222921, secondo cui "non costituisce il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato, quale previsto dall'art. 12 D.L.vo n. 286/98 .. l'attività di colui che rende possibile il semplice, temporaneo stazionamento degli stranieri, provenienti dal loro Paese di origine e diretti in altro Paese estero nella zona di transito internazionale di un aeroporto sito nel territorio italiano").
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 OTTOBRE 2003.