Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 40307
CASS
Sentenza 10 ottobre 2003

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Massime1

Non integra il reato di cui all'art. 12, comma 3, d. lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 11 della legge n. 189 del 2002 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) la condotta finalizzata a procurare l'ingresso illecito dello straniero in uno Stato del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, allorché tale ingresso si connoti come transito momentaneo e provvisorio, e non come soggiorno stabile e tendenzialmente permanente. (Nella specie, relativa a transito, procurato attraverso il territorio italiano, di due cittadini ucraini che stavano rientrando nel loro Paese di origine, è stata esclusa la configurabilità del reato).

Commentario1

  • 1ONG taxi del mare? No, soccorritori (GUP Trapani, 126/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 maggio 2024

    La sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto emessa il 19 aprile (udienza) - 20 maggio 2024 (motivazioni)del GUP presso il Tribunale di Trapani qui pubblicata accerta l'insussistenza di un qualsiasi reato a carico dei soccorritori del mare, spazzano via ogni ipotesi di collaborazione fra ONG e trafficanti, evidenziando piuttosto una indagine fondata su “materiale incompleto e “analizzato in una prospettiva solo parziale”. Rileva la sentenza che sarebbe bastato all'Accusa verificare l'operato della Iuventa e raccogliere i documenti che da sempre erano a disposizione per rilevare che tutto è stato fatto sotto il coordinamento dell'MRCC di Roma. Invece, come rilevato dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 40307
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40307
Data del deposito : 10 ottobre 2003

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