Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4448 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0444 8 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE facichè SEZIONE PRIMA CIVILE Aumento di Capitule Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Pasquale REALE R.G. N. 17433/99 Cron. 9654 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO 1506 Dott. Giovanni VERUCCI Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Ud. 19/12/00 SALVAGO Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente ☐ 1 SEN TENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPRE HA DI CASSAZIONE UFFICIO 20OPIE FOSSATI RENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE OSLAVIA 14, presso l'avvocato UMBERTO DIECI, che lo 6000 per dirMAR. ZE 2 rappresenta e difende unitamente all'avvocato FULVIO il IL CANCELLIERE MARELLI, giusta procura in calce al ricorso;
-
- ricorrente -
CANCELLERIA
contro
COLOMBO '92 SpA, in persona del legale rappresentante 00664048 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso l'avvocato LUDOVICO VILLANI, che la rappresenta e difende unitamente 새 MARCIANI, giusta mandato in 2000 all'avvocato MARCELLO 2474 calce al controricorso;
-1- CO M CU ATIONE - controricorrente Richiesta copia studic VILLAM dal Sig. avverso la sentenza n. 124/99 della Corte d'Appello di 6000 per diniti - AGO. 2001 GENOVA, depositata il 25/02/99; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni UIRE 1500 VERUCCI;
CANCELLERIA udito per il resistente, 1'Avvocato Papone, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 0137776 Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 0197781 0197783 M -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RE AT convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, la s.p.a. OM 192, esponendo che la convenuta, con delibera 17 febbraio 1988, aveva deciso di aumentare il 294.980.000 a lire capitale sociale da lire 900.000.000, mediante emissione di 60.502 azioni ordinarie del valore nominale di lire 10.000 ciascuna, con sovrapprezzo di lire 50.000, d'opzione edescludendo l'esercizio del diritto offrendo le azioni a coloro che ne avessero fatto richiesta scritta. Il AT dedusse che la delibera aveva disposto che nella richiesta fosse precisato il numero delle azioni che s'intendevano sottoscrivere e che fossero versati contestualmente i 3/10 del valore nominale e l'intero sovrapprezzo di tutte le azioni sottoscritte: precisò, inoltre, che era stato previsto che il mancato versamento determinasse l'automatica decadenza dell'efficacia aidella sottoscrizione, con riconoscimento sottoscrittori della prelazione nell'acquisto delle azioni non sottoscritte, a condizione che se ne avvalessero contestualmente alla richiesta di sottoscrizione. Il termine ultimo per la sottoscrizione era stato fissato in 60 giorni dalla 3 pubblicazione dell'offerta nel B.U.S.A.R.L., avvenuta il 27 agosto 1988. L'attore aggiungeva che, con due missive del 30 maggio e 2 giugno 1988, aveva dichiarato di azioni, per un importo sottoscrivere 24.200 1.452.000.000, precisando di complessivo di lire avvalersi, per il versamento, sia della somma di lire 908.474.651 già versata alla società, sia del credito di lire 907.280.000 di cui era titolare nei confronti della stessa società in relazione a contratti di appalto, risultante dalle scritture contabili: nonostante la validità della sottoscrizione per l'intero importo o, quantomeno, per quello già versato al momento della stessa, non era stato considerato socio e, conseguentemente, non aveva potuto partecipare all'assemblea del 27 giugno 1989, in cui era stato approvato il bilancio al 31 dicembre 1988. Ritenendo detta delibera invalida per irregolarità nella formulazione del bilancio, il AT chiese che fosse accertata e dichiarata la sua qualità di socio а seguito del versamento totale 10, in subordine, parziale) del capitale sottoscritto, nonché dichiarata l'invalidità della delibera assembleare. Costituitasi, la SOC. OM '92 si oppose alla domanda, chiedendo, in via riconvenzionale, che il Tribunale dichiarasse non validamente sottoscritte né le 24.000 azioni, né un numero minore. Il Tribunale adito dichiarò il AT socio della OM '92, a decorrere dal 2 giugno 1988, per 15.141 azioni: dichiarò, altresì, inesistente la delibera impugnata. La sentenza, impugnata dalla società e dal AT in via incidentale, fu totalmente riformata dalla Corte d'Appello di Genova che, con sentenza del 10 maggio 1993, rigettò tutte le domande del AT e, in accoglimento di quella riconvenzionale spiegata dalla SOC. OM '92, dichiarò l'invalidità della sottoscrizione posta in essere dal AT. Quest'ultimo propose ricorso per cassazione con tre motivi, il primo dei quali fu accolto da questa Corte con sentenza 5 febbraio 1996 n.936, che dichiarò assorbiti gli altri due. Disattendendo la tesi contraria sostenuta dalla SOC. OM 192, il Collegio osservò che il credito del socio di una società di capitali nei confronti di quest'ultima è compensabile con il 5 debito relativo alla sottoscrizione di azioni emesse in sede di aumento del capitale sociale (sebbene la compensazione non possa operare per il versamento dei decimi prescritti dall'art. 2329 C.C., né per i versamenti successivi) e che, ai sensi dell'art. 2709 C.C., le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore, ma non sono né hanno valore di equiparabili а confessione, presunzione assoluta: anche per i crediti ivi documentati, quindi, vale il principio secondo cui il credito opposto in compensazione non può essere ritenuto liquido ove si renda necessario accertare l'esistenza per le contestazioni dell'altra parte, salvo che non appaiano manifestamente pretestuose. Con la predetta sentenza, comunque, questa Corte ritenne che la decisione impugnata fosse carente di motivazione circa le ragioni per le quali erano stati ritenuti contestati, sulla base della lettera 10 maggio 1988, non soltanto i crediti registrati nelle scritture contabili il 22 1988, ma anche quelli marzo ed il 29 aprile registrati il 27 maggio ed il 2 giugno '88, li quest'ultimi per un importo di lire 667.080.000 che, sommato а quello già versato, avrebbe ampiamente coperto la somma complessivamente dovuta dal AT per l'aumento di capitale sottoscritto. Il Collegio, quindi, cassò la sentenza impugnata, rinviando ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova. Il AT ha riassunto il giudizio con atto notificato il 12 luglio 1996: la SOC. OM '92 si è costituita, opponendosi all'accoglimento delle domande del AT. La Corte territoriale, con sentenza del 25 febbraio 1999, ha riformato la decisione di primo grado, rigettando tutte le domande proposte dal AT, dichiarandolo decaduto dal diritto di sottoscrivere qualsivoglia azione di quelle offerte con la delibera assembleare del 17 febbraio '88. Richiamati i principi che regolano il giudizio di rinvio, con particolare riferimento all'ipotesi in cui la sentenza di appello sia stata cassata per un vizio di motivazione, la Corte ligure ha osservato che, per effetto della sentenza 936/96, v'era un vincolo per il giudice di rinvio sul fatto che era stata ritenuta valida ed efficace la contestazione della SOC. OM '92 relativamente 11 ai crediti del AT anteriori al 10 maggio 1988: detta contestazione, inoltre, coinvolgeva anche i crediti successivi, come emergeva dalla stessa 7 lettera del 10 maggio '88, in cui la società assumeva che nulla era dovuto al AT, "allo stato attuale", richiamando il principio "inadimplendi non est adimplendum”. La Corte territoriale, inoltre, ha osservato: che i radicali rilievi contenuti nella lettera del 10 maggio erano stati ribaditi nella lettera del 16 giugno successivo, in cui, pur affermandosi che il saldo eventualmente dovuto sarebbe stato imputato al conto di sottoscrizione dell'aumento di capitale, tuttavia si precisava che Occorreva tener conto delle penali per il ritardo nella consegna dei lavori, onde risultava addirittura un debito del AT per lire 45.806.009; che le contestazioni mosse al AT erano state sottoposte alla valutazione di un collegio arbitrale, che aveva dichiarato risolto il contratto di appalto per inadempimento dello stesso AT, con lodo confermato in sede di impugnazione, sebbene la relativa sentenza fosse successivamente annullata dalla Corte distata li Cassazione;
che doveva ritenersi, quindi, che fosse stato contestato tutto il rapporto contrattuale e 8 tutti i crediti vantati dal AT, anche quelli iscritti nei registri contabili della società dopo il 10 maggio 1988, con l'ulteriore conseguenza che, difettando tali crediti dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, non potevano essere opposti in compensazione con il debito derivante dalla sottoscrizione delle azioni. Rilevato che il solo importo utile a tali fini era quello di lire 908.475.651, la Corte ligure ha e per il osservato che neppure per questa somma - il AT può corrispondente numero di azioni essere considerato socio, perché, come aveva precisato la sentenza di appello poi cassata, solo nell'ipotesi di c.d. aumento inscindibile, prevista dall'ultima parte dell'art. 2439 C.C., ossia nel caso in cui la delibera di aumento avesse disposto la liberazione dei sottoscrittori per l'eventualità della non integrale copertura dell'aumento deliberato, il contratto avrebbe dovuto ritenersi sottoposto a condizione sospensiva, costituita dall'esecuzione dell'intero aumento di capitale nel termine stabilito. Sulla base della concezione contrattualistica del contratto di sottoscrizione delle azioni e, quindi, di una offerta al pubblico seguita da 9 accettazione, la Corte ligure ha affermato che risultava essersi già formato l'incontro delle volontà anche sul numero delle azioni sottoscritte, diin quanto la dichiarazione di sottoscrizione 24.200 azioni era stata riscontrata dalla società con lettera del 6 giugno '88, nella quale si faceva espresso riferimento al numero di azioni ed al prezzo complessivo, sicchè non poteva ammettersi che una delle parti potesse discostarsi da tali termini contrattuali, se non effettuando una modifica da far valere come nuova proposta: ne deriva che il AT non può pretendere di essere corrispondente azionista per un numero di azioni inferiore a alla somma effettivamente versata, quella dovuta per le azioni che ha dichiarato di sottoscrivere, essendo decaduto dal relativo diritto a mente della deliberazione assembleare, versamento determinava secondo cui il mancato dell'efficacia dellal'automatica decadenza sottoscrizione. Per la cassazione di tale sentenza il AT ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Resiste li la "OM 192" s.p.a. con controricorso, illustrato anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 10 Con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il in ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur enunciando esatti principi in tema di giudizio di rinvio, li abbia applicati al caso di specie con motivazione insufficiente e contraddittoria: anche ammessO che la sentenza n.936/96 (che ha cassato con rinvio la precedente decisione della Corte d'Appello in data 10 maggio 193) abbia dato per presupposto che la contestazione della soc. OM '92 fosse stata ritenuta valida ed efficace per i crediti di esso AT iscritti nei libri contabili della stessa società anteriormente alla lettera del 10 maggio 1988, è comunque pacifico che si trattava della contestazione di due sole fatture, rispettivamente per lire 10.095.850 e lire 61.200.000, mentre le altre contestazioni contenute nella medesima lettera non riguardavano le registrazioni dei crediti effettuate successivamente. Secondo il ricorrente, inoltre, l'espressione ch "allo stato attuale nulla vi dobbiamo" adoperata dalla società nella già citata lettera del 10 -maggio '88 è stata mal interpretata dal giudice 11 di merito: infatti, se intesa nel senso che non era corrispettivo ad esso AT, la dovuto alcun sarebbe stata pretestuosa per contestazione genericità ed avrebbe comportato anche il del credito di lire 908.475.651, disconoscimento che era stato annotato nel libro giornale ed era effettivamente dovuto. Ne deriva sempre secondo l'odierno ricorrente che la frase non indicava un globale disconoscimento dei corrispettivi anche successivi al 10 maggio '88, ma soltanto che, a quella data, la società riteneva di non dover dare più nulla, fatta eccezione per i crediti oggetto di parziale contestazione: anche la lettera del 16 giugno '88 si riferiva ad un credito residuo a quello delle precedenti registrazioni. E' inconferente, poi, il richiamo fatto dalla Corte è ancora "sub ligure al giudizio arbitrale, che judice". La censura è priva di fondamento. Occorre ribadire che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, le argomentazioni svolte dal giudice del 12 merito, al quale esclusivamente spetta individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione: con tale vizio, quindi, non può farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti al convincimento della parte e, in non può proporsi un migliore e più particolare, appagante coordinamento dei dati acquisiti (SS.UU. 5802/98, nonché Cass. 5806/2000 e 12960/97). Alla stregua di tale principio, la sentenza impugnata resiste alle critiche del ricorrente, atteso che: a) la Corte territoriale ha indicato la ragione per la quale si è ritenuta vincolata, quale giudice di rinvio, dal presupposto del ragionamento di cui alla sentenza n.936/96, ossia che la contestazione della soc. OM '92 era valida ed efficace per i crediti del AT anteriori al 10 maggio 1988: tale ragione andava individuata nel fatto che la stessa sentenza di cassazione aveva affermato il principio secondo cui le registrazioni contenute nelle scritture contabili dell'imprenditore non M hanno valore di confessione о di presunzione 13 assoluta, di talchè il credito opposto in compensazione, ancorchè iscritto, non può essere considerato liquido ove salva una contestato, manifesta pretestuosità contestazione della medesima, evidentemente ritenuta insussistente per i crediti anteriori al 10 maggio '88 (posto che il vizio di motivazione era stato riscontrato solo in ordine alla contestazione dei crediti iscritti successivamente a tale data); b) il AT offre una valutazione del contenuto e degli effetti della lettera del 10 maggio '88 diversa da quella data dal giudice di merito con motivazione diffusa e logica, in dei particolare per quanto attiene all' 'importo crediti contestati;
c) analogo ragionamento Va fatto per il significato da attribuire alla frase "allo stato attuale, quindi, nulla vi dobbiamo": non si comprende, nella prospettazione del ricorrente, la ragione per cui - seguendo l'interpretazione della Corte ligure si dovrebbe necessariamente giungere alla conclusione, per un verso, che la contestazione dei crediti era generica pretestuosa e, per altro verso, che essa coinvolgeva anche il credito di lire 908.475.651, 14 la cui esistenza non è in discussione;
d) la sentenza impugnata, individuando specificamente (v. pag. 16) i limiti e le condizioni apposte dalla società al riconoscimento di alcune somme, al fine di evitare una rottura definitiva, fornisce ulteriore argomento di riscontro del significato da attribuirsi alla frase in questione;
e) quanto alla lettera del 16 giugno 1988, il AT si limita ad affermare che si riferiva ad un credito ulteriore rispetto a quello delle precedenti registrazioni, senza censurare in alcun modo la precisa affermazione della Corte di merito, secondo cui nella stessa lettera la SOC. OM '92 aveva concluso nel senso che, lungi dall'avere un credito, il AT aveva un debito di lire 45.806.009: f) a fronte di tali consid erazioni, il riferimento al lodo arbitrale (che ha risolto il contratto di appalto per fatto e colpa dell'odierno valenza decisiva ricorrente) non assume alcuna nell' "iter" logico-giuridico della sentenza impugnata, tanto più che la stessa Corte territoriale ha tenuto a precisare che il giudizio di impugnazione del lodo è pendente, a seguito 15 della cassazione della sentenza resa dalla Corte d'Appello. Con il secondo mezzo, si denunciano violazione dell'art.2439 c.c. e vizio di motivazione circa la ritenuta invalidità della sottoscrizione di un numero inferiore di azioni, corrispondente all'importo di lire 908.475.651: la sentenza impugnata, rifacendosi alla motivazione di quella poi cassata, è incorsa negli stessi vizi logici e giuridici, con riguardo al c.d. aumento inscindibile, asseritamente previsto dall'ultima parte dell'art. 2439 C.C., mentre tale norma stabilisce, come eccezione alla regola, la scindibilità dell'aumento di capitale. Secondo il ricorrente, la delibera assembleare di aumento del capitale prevedeva l'ipotesi della parziale sottoscrizione di azioni, ritenendola operante: la Corte territoriale avrebbe dovuto, allora, spiegare se ed in qual misura si conciliassero la previsione che il mancato versamento determina l'automatica decadenza dell'efficacia della sottoscrizione" con quella - non esaminata dalla sentenza impugnata - che, se l'aumento non fosse stato integralmente sottoscritto entro 60 giorni, il capitale sarebbe rimasto aumentato per il solo importo 16 corrispondente alle sottoscrizioni raccolte entro tale termine. Occorre premettere che non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della doglianza, sollevata dalla società resistente perché il AT, nel precedente giudizio di cassazione, si era doluto che fosse stata esclusa la natura reale del negozio di sottoscrizione di nuove azioni: non v'è, infatti, alcun irrituale mutamento di prospettazione, considerato, per un verso, che il secondo motivo di ricorso (riguardante la questione della realtà o meno del negozio) è stato dichiarato assorbito e, per altro verso, che il giudice di rinvio ha motivato anche con riferimento alla natura consensuale del contratto medesimo (per la quale, cfr. Cass. 611/96). Va comunque rilevato che fatto salvo un generico accenno alla "superfluità" della questione giuridica suindicata, la critica del AT rimane circoscritta alla parte della sentenza impugnata in cui si ribadisce l'argomentazione della precedente h decisione (poi cassata) circa l'inscindibilità nell'ipotesi prevista dell'aumento di capitale dall'ultima parte dell'art.2439 C.C., esplicitandola nel senso che si realizza nel caso 17 in cui la delibera di aumento abbia previsto la liberazione dei sottoscrittori per l'eventualità di parziale copertura dell'aumento stesso. Sotto questo profilo, la critica coglierebbe nel segno, atteso che, a parte il versamento dei tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte (e dell'integrale versamento del soprapprezzo, se previsto), l'art. 2439 c.c. pone sì una regola di inscindibilità dell'aumento, ma con l'eccezione di cui all'ultima parte del secondo comma, riguardante proprio un aumento parziale, nel caso in cui la delibera lo abbia previsto. Tuttavia, la Corte di merito non si è limitata а ribadire il concetto già espresso dalla precedente sentenza, ma ha argomentato era formatoulteriormente, nel senso che Si l'incontro delle volontà delle parti anche sul numero delle azioni sottoscritte, mediante il 192, con la riscontro fatto dalla SOC. OM lettera in data 6 giugno '88, a quella del 2 giugno, in cui il AT aveva dichiarato di sottoscrizione 24.200 azioni: da ciò ha tratto la logica e corretta conclusione che il atto non М poteva essere unilateralmente modificato dal AT (come sarebbe avvenuto ove si fosse ammessa 18 una sottoscrizione parziale), la cui volontà di modifica poteva tradursi, semmai, in una nuova proposta, che andava poi accettata dalla società. La Corte ligure, inoltre, ha precisato che una diversa interpretazione urterebbe contro il comportamento successivo delle parti ed i principi dello stesso negozio di senzasottoscrizione, facili abusi che Si potrebbero considerare verificare accogliendo la tesi opposta. Questa puntuale argomentazione costituisce, all'evidenza, autonoma "ratio decidendi" della sottolineata anche dalla sentenza impugnata, formulazione adoperata ("Di più, Osserva il caso risultava ..."). Il Collegio che in ogni censura in alcun modo, ricorrente, però, non la sicchè il motivo in esame va dichiarato essendoinammissibile, noto che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa, specifica impugnazione di tutte le イ "rationes decidendi" rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle ragioni fatte oggetto di doglianza, in quanto 19 quest'ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione medesima ("ex multis", Cass.9449/2000 e 11902/98, nonché, con riferimento alle impugnazioni in 100000 generale, Cass. 9057/99 e 4687/99). 350000 In conclusione, il ricorso va rigettato, con la condanna del AT alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire 314.600 ' oltre lire 15.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000 fzell River вршивший cel IL CANCELLIERE Ала DEPOSITATA IN CANCELLERIA Mana Di Nuzzo 28 MAR. 2001 HL CANCELLIERE اوود Maria Di Nuzzo... UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 LUG. 2001 2 A Registrato in Seno (lice recento conta c 350.000 cl n33147 versate . p. 11 Dirigente Servici (D.ssa Maria Garis DIFILIPPO) Il Responsabile servizio Atti Giudiziari RACCICHINI) you 20. E L EL D