Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2002, n. 6344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6344 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
C.C.76832 06 344 /02 A R T E A IS D REPUB I D от S N E E T S I N A E т 1 S 3 E COR 1 UPREMA DI CASSAZIONE LA N I Oggetto Revocazione SEZIONE TRIBUTARIA ex art. 395 h. ерс Composta dagli Ill.mi S.gg.ri Magistrati: R.G.N. 18692/01 Dott. Alfio Presidente FINOCCHIARO- Consigliere Dott. Mario CICALA 18233 Cron. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere GIULIANI - Consigliere Rep. Dott. Paolo Ud. 22/01/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE C.C. - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 76830 sul ricorso proposto da domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SALVADORINI IDA, elettivamente UFFICIO COPIE VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio dell'avvocato, Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. GUGLIELMO FRANSONI, difeso dagli avvocati PASQUALE per diritti € 155 18 MAG 2002inil CORDEIRO GUERRA, giusta mandato RUSSO, ROBERTO IL CANCELLIERE calce;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE .studioRichiesta copiston AGENZIA ENTRATE, MINISTERO DELLE FINANZE, in persona elettivamente domiciliati in dal Sig. per diritti € 1.55 del Ministro pro tempore, il 8 MAG. 2002 2002 ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA IL CANCELLIERE 209 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 1 legis;
controricorrente - avverso la sentenza n. 2539/01 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 21/02/01; udita la relazione del a causa svolta nella camera di consiglio il 22/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
ai sensi della legge 89.'01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. W SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. AD ID ricorre per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 2539 del 2001, deliberata a seguito dell'udienza pubblica del 25 otto- bre 2000. 2. Premette la ricorrente di essere titolare della ditta individuale Bottega d'arte di Livorno>> e di svolgere l'attività di commercio al minuto di materiale artistico ed antiquariato nonché d'intermediazione con mandato a vendere in rome e per conto di committenti terzi. La Guardia di finanza di Montecatini Terme aveva proceduto ad una verifica fiscale e l'Ufficio IVA di Pistoia aveva rettificato il reddito d'impresa, per 2 omessa registrazione cei corrispettivi per gli anni d'imposta 1991, 1992 e .993. Tale rettifica era avvenuta perché era mutata la qualificazione giuridica del rapporto intercorso fra l'impresa commerciale e i clienti. In particolare, se- era ri-condo i verificatori, il rapporto stabilito non conducibile al contratto di mediazione, ma a quello della commissione. A tal uopo, tutte le operazioni di vendita, annotate su ur apposito registro, nelle quali la ricorrente aveva svolto le funzioni di intermedia- rio, erano state considerate come cessioni di beni pro- duttive di ricavi, rilevanti ai fini della determina- W zione del reddito di esercizio. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972, per il contri- buente che non dimostri che i beni, che si trovano nei luoghi dove egli esercici la propria attività, gli sono pervenuti in forza di un rapporto di rappresentanza ri- sultante da atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera annotata in apposito registro in data ante- riore al passaggio del bene, opera la presunzione di acquisto da parte dello stesso. Con la conseguenza, sul piano fiscale, di dover procedere alla fatturazione dell'intero prezzo del bene venduto, e non della sola provvigione, come aveva fatto la ricorrente.
2.1. La rettifica aveva avuto ad oggetto anche 3 l'applicazione di una più alta percentuale di ricarico sul prezzo di acquisto dei dipinti ceduti al dettaglio dall'esercizio di Montecatini.
2.2. La AD aveva impugnato tempestivamente l'avviso di accertamento, facendo rilevare, tra presupposti perr correvano l'altro, che non l'operatività della presunzione di cui all'art. 53 del d. P. R. n. 633 del 1972. In particolare: presso i locali né, in dell'esercizio non erano stati rinvenuti beni sede di verifica, era stata contestata la mancanza di oggetti acquistati o prodotti dal contribuente. La pre- sunzione, pertanto, era stata affermata sulla base del- la lettura del contratto tipo predisposto dalla ricor- rente, qualificato come contratto di commissione, indi- pendentemente dal rilievo che i beni non fossero nella disponibilità della medesima né la medesima avesse per- cepito somme diverse dalla provvigione contrattualmente pattuita.
2.3. La Commissione tributaria di primo grado di Pistoia aveva rigettato il ricorso e la AD aveva interposto appello, parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, che aveva dichiarato nulli gli avvisi relativamente alla qualifi- cazione del contratto di mediazione applicato dalla contribuente. 4 2.4. Contro la pronuncia di appello, proposto ricorsol'Amministrazione finanziaria aveva per Cassazione e la AD, che aveva resistito con controricorso, aveva altresì proposto ricorso inci- dentale in ordine alla ricostruzione induttiva del VO- lume di affari realizzato, applicando una diversa per- centuale di ricarico.
2.5. La Corte di cassazione aveva accolto il ricor- so dell'Amministrazione cassato con rinvio la sentenza di appello, e dichiarato inammissibile il ricorso inci- dentale. Essa aveva dichiarata inammissibile l'eccezione ri- W guardante l'inapplicabilità della presunzione di acqui- sto di cui al citato art. 53, formulata dalla ricorren- te, in ordine alla mancata presenza di beni nei locali dell'esercizio commerciale, perché formulata per la prima volta in Cassazione. Tuttavia, ritenendo di non poter affermare la presunzione in esame, aveva rinviato ad altra sezione della stessa Commissione tributaria regionale perché si esaminasse se, nella formulazione della lettera d'incarico tipo, fosse inserito un potere di rappresentanza idoneo a vincere la presunzione sta- bilita dall'art. 53, citato.
3. La Ricorrente ła chiesto la revocazione della sentenza suindicata poiché la circostanza di fatto del- 5 la mancanza dei quadri, nei locali dell'esercizio com- merciale, sarebbe stata pacifica e non avrebbe richie- sto alcun accertamento. Essa, inoltre, sarebbe stata eccepita sia nell'atto introduttivo del primo grado che in quello del secondo grado di giudizio. La sentenza impugnata, pertanto, sarebbe affetta da un tipico errore di fatto revocatorio, poiché le circo- stanze pacifiche risultavano dagli atti e quelle rela- tive all'eccezione formulata sarebbero presenti in un atto di causa.
4. L'Amministrazione finanziaria si è costituita con il quale conclude per il rigetto controricorso con del ricorso, con vittora delle spese. Secondo l'Amministrazione, il ricorso difetterebbe di tutti i requisiti richiesti dalla Corte di cassazio- ne con la sentenza n. 561 del 2000: dell'assoluta evi- denza e della semplice rilevabilità dell'errore di fat- to revocatorio;
del suc carattere essenziale e decisi- vo;
del suo essere comune a tutte le sentenze interve- nute sul caso deciso.
5. Il PM, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 375 cod. proc civ. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile e va dichiarato tale 6 con tutte le conseguenze di legge. E' insegnamento consolidato di questa Corte l'affermazione del principio di diritto secondo il qua- le l'errore di fatto, costituente motivo di revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ol- tre a riguardare un datɔ sul quale la sentenza revocan- da non si è pronunciata, deve essere essenziale e deci- sivo (nel senso che tra l'erronea percezione del giu- dice e la pronuncia da lui emessa deve sussistere un rapporto causale tale che, senza l'errore, la pronun- cia medesima sarebbe stata diversa) oltre che risulta- ん re sulla sola base della sentenza, nel senso che in es- sa sussista una rappresentazione della realtà in con- trasto con gli atti e i documenti processuali regolar- (per tutte: Cassazione 29 gennaiomente depositati 1999, n. 75, rv n. 522722). Nella specie, anche a voler ipotizzare l'esistenza dell'errore di fatto, costituito dalla: mancata rilevazione del dato fattuale costituito della mancanza dei quadri offerti in vendita, nei loca- li dell'esercizio commerciale, al momento dell'accertamento esegu..to dalla Guardia di Finanza;
formulazione, non esplicitata in apposito capo de- gli atti processuali introduttivi (del primo e del se- condo grado di giudizio), dell'eccezione relativa 7 all'inapplicabilità dell'art. 53 del d. P. R. n. 633 del 1972, quando - come ne la specie - si versi nella si- tuazione fattuale di mancanza del deposito dei beni da commerciare nei locali aziendali;
resta del tutto insoddisfatto il requisito richie- sto per l'apprezzamerto, in sede di revocazione, dell'errore di cui si discorre. Vale a dire della ne- cessità ch'esso rivesta i caratteri dell'errore essen- ziale e decisivo, onde sia accertato quel rapporto cau- sale tra la difettosa percezione del giudice e la pro- nuncia da lui emessa, : n conseguenza di quella svista, tale che - senza l'errore la pronuncia medesima sa- rebbe stata diversa. Orbene, nella specie, la sentenza revocanda, pur avendo svolto le considerazioni censurate dal ricorren- te, richiamando un orientamento giurisprudenziale già affermato ( Cassazione 1996 n. 5408 e 1307, e altre ri- chiamate), ha enunciato un principio di diritto (che non ha certo in quelle circostanze di fatto la sua base genetica) e che consiste nell'affermazione che le pre- sunzioni di cessione e di acquisto dei beni, poste dall'art. 53 del d. P.R. n. 633 del 1972, consentono la dimostrazione contraria unicamente nei limiti dati dai mezzi di prova e dai documenti ivi elencati, per ovvie finalità antielusive. Le circostanze di fatto richia- 8 mate nel ricorso, dunque, non hanno svolto e non posso- no esplicare alcuna decisiva influenza.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ri- corrente alle spese del giudizio, che liquida in 200 Euro, per spese, e 3000 Euro, per onorari. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cas- sazione, il 22 gennaio 2002 ONE L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOWESE of Juv e France a Il Presidente CT Dr. Alfio FINOCCHIARO IL CANCELLIERE NO AL DEPOSITATO IN CANCE RIA -3 MAG. 2002" Oggi E N IL CANCELLIERE C1 O I 0 AL NO 8 Z 9 funddo A 1 / R 5 4 T / S 6 N I 2 G A E R R I . R .P R L D A L A A L T D E . U D B E B I T A I S T N N R A E 1 E I P S S 3 R E 1 I E A . T N A M 9