CASS
Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/07/2023, n. 20396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20396 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10905/2022 R.G. proposto da: BALDI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DI TORRE ARGENTINA N 11, presso lo studio dell’avvocato GRANDE STEVENS STUDIO LEGALE ASSOCIATO (null) rappresentato e difeso dagli avvocati GRANDE PAOLO ([...]), IC DA ([...]); -ricorrente
contro
- AGENZIA DELLE ENTRATE;
-intimata avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 30020/2021 depositata il 26/10/2021. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20396 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 14/07/2023 2 di 5 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso come da requisitoria scritta per l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle entrate aveva notificato a RO BA avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta compresi tra il 1996 e il 2002, con i quali erano state accertate maggiori imposte dirette e Iva non versate, in considerazione del fatto che il contribuente, pur avendo trasferito la residenza in un Paese con regime fiscale privilegiato, aveva mantenuto il domicilio ai fini fiscali in Italia. 2. Avverso gli avvisi di accertamento il contribuente aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati rigettati dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Reggio Emilia. 3. Avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello, che la Commissione tributaria regionale (CTR) dell'Emilia-Romagna, con la sentenza n. 59/02/13 depositata in data 27.03.2013 e notificata in data 9.09.2013, aveva rigettato. 4. Il contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di censura, cui aveva resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso. 5. Questa Corte, con la sopra indicata ordinanza, aveva dichiarato il ricorso improcedibile in quanto la parte ricorrente, affermato che la sentenza impugnata era stata notificata il 9 settembre 2013, non aveva depositato, come richiesto dall'art. 369 comma 2, n. 2, c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, né aveva comunque assolto l'onere di depositare la prova della ricevuta notifica che non risultava neppure riscontrabile in atti, non potendo darsi rilievo alla mancata contestazione da parte della controricorrente. 6. Avverso questa pronunzia il BA ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395 comma 1 n. 4 c.p.c., 3 di 5 osservando che, poiché la sentenza d’appello era stata notificata dall’Agenzia mediante servizio postale a/r in plico chiuso, l’unico mezzo di prova dell’avvenuta consegna e della data di questa, era costituito dall’avviso di ricevimento, nella disponibilità dell’Agenzia notificante, e non dalla relata di notificazione, con la conseguenza che la Corte aveva errato nel ricercare la relata di notifica che era inesistente. 7. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate mentre la ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte ha rilevato che era stata depositata una copia autentica della sentenza «ma non anche il documento comprovante la data in cui è stata eseguita la notificazione della sentenza impugnata». 3. Questa asseverazione non è erronea né è contestata dal ricorrente, il quale lamenta, piuttosto, che quella prova, in particolare sotto forma di relata di notifica, non poteva essere fornita, perché la notificazione era stata effettuata mediante raccomandata a/r in plico chiuso, e attribuisce per ciò alla Corte un errore percettivo nell’essersi rappresentata un fatto (la relata di notifica) che era inesistente. 4. Nel ricorso per cassazione, però, era riportato soltanto che la sentenza n. 59/02/13 della CTR dell’Emila Romagna era stata «notificata in data 9.09.2013» (v. pagg. 1, 22 e 43 del ricorso), senza precisare le modalità attraverso le quali la notifica era stata eseguita, né nell’odierno ricorso per revocazione si indica l’atto del fascicolo ove era evidenziato che la notifica della sentenza impugnata era avvenuta a mezzo raccomandata a/r. 5. In queste circostanze non è prospettabile un errore revocatorio, che presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza 4 di 5 impugnata e l'altra dagli atti processuali;
infatti, il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n. 16439 del 2021; Cass. n. 3190 del 2006). 6. A ben vedere, comunque, dolendosi del fatto che la Corte aveva preteso la prova della notifica della sentenza e, in particolare, la produzione della relata di avvenuta notifica, senza considerare che nella notifica a mezzo raccomandata a/r la copia consegnata non riporta alcuna relazione in calce, il ricorrente imputa al giudice una non corretta rappresentazione delle modalità attraverso le quali si deve svolgere quel tipo di notifica;
come osservato dal Pubblico Ministero, il supposto errore non riguarda un elemento di fatto ma un profilo normativo e la questione attiene alla valutazione degli atti processuali, investendo lo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico che, di per sé, esclude il presupposto stesso della revocazione (Cass. n. 16136 del 2009; Cass. n. 11202 del 2017). 7. Invero, quanto lamentato dal ricorrente trova causa nell’oggettiva difficoltà di coordinamento tra le due norme: da una parte, l’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., che richiede il deposito di copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, e, dall’altra, l’art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la notificazione degli atti del processo tributario anche a mezzo servizio postale mediante plico senza busta raccomandato 5 di 5 con avviso di ricevimento. Il problema, quindi, ricorre in termini generali e astratti, ha natura squisitamente interpretativa ed è stato portato all’attenzione di questa Corte, che l’ha risolto ponendo, in sostanza, a carico della parte l'onere di rappresentare al giudice le concrete modalità di notificazione: infatti, ai fini dell'osservanza dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., «ove il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata notificata a mezzo posta, o tale circostanza risulti dagli atti, è sufficiente che lo stesso ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza corredata di documentazione comprovante la spedizione dell'atto, spettando al controricorrente, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, l'onere di contestare il rispetto del termine breve d'impugnazione, mediante il deposito dell'avviso di ricevimento di cui egli ha la materiale disponibilità» (Cass. n. 6864 del 2019; Cass. n. 19750 del 2014). 8. Conclusivamente, dichiarato il ricorso inammissibile, non vi è da provvedere sulle spese atteso che l’Agenzia è rimasta intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 07/02/2023.
contro
- AGENZIA DELLE ENTRATE;
-intimata avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 30020/2021 depositata il 26/10/2021. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20396 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 14/07/2023 2 di 5 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso come da requisitoria scritta per l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle entrate aveva notificato a RO BA avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta compresi tra il 1996 e il 2002, con i quali erano state accertate maggiori imposte dirette e Iva non versate, in considerazione del fatto che il contribuente, pur avendo trasferito la residenza in un Paese con regime fiscale privilegiato, aveva mantenuto il domicilio ai fini fiscali in Italia. 2. Avverso gli avvisi di accertamento il contribuente aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati rigettati dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Reggio Emilia. 3. Avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello, che la Commissione tributaria regionale (CTR) dell'Emilia-Romagna, con la sentenza n. 59/02/13 depositata in data 27.03.2013 e notificata in data 9.09.2013, aveva rigettato. 4. Il contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di censura, cui aveva resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso. 5. Questa Corte, con la sopra indicata ordinanza, aveva dichiarato il ricorso improcedibile in quanto la parte ricorrente, affermato che la sentenza impugnata era stata notificata il 9 settembre 2013, non aveva depositato, come richiesto dall'art. 369 comma 2, n. 2, c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, né aveva comunque assolto l'onere di depositare la prova della ricevuta notifica che non risultava neppure riscontrabile in atti, non potendo darsi rilievo alla mancata contestazione da parte della controricorrente. 6. Avverso questa pronunzia il BA ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395 comma 1 n. 4 c.p.c., 3 di 5 osservando che, poiché la sentenza d’appello era stata notificata dall’Agenzia mediante servizio postale a/r in plico chiuso, l’unico mezzo di prova dell’avvenuta consegna e della data di questa, era costituito dall’avviso di ricevimento, nella disponibilità dell’Agenzia notificante, e non dalla relata di notificazione, con la conseguenza che la Corte aveva errato nel ricercare la relata di notifica che era inesistente. 7. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate mentre la ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte ha rilevato che era stata depositata una copia autentica della sentenza «ma non anche il documento comprovante la data in cui è stata eseguita la notificazione della sentenza impugnata». 3. Questa asseverazione non è erronea né è contestata dal ricorrente, il quale lamenta, piuttosto, che quella prova, in particolare sotto forma di relata di notifica, non poteva essere fornita, perché la notificazione era stata effettuata mediante raccomandata a/r in plico chiuso, e attribuisce per ciò alla Corte un errore percettivo nell’essersi rappresentata un fatto (la relata di notifica) che era inesistente. 4. Nel ricorso per cassazione, però, era riportato soltanto che la sentenza n. 59/02/13 della CTR dell’Emila Romagna era stata «notificata in data 9.09.2013» (v. pagg. 1, 22 e 43 del ricorso), senza precisare le modalità attraverso le quali la notifica era stata eseguita, né nell’odierno ricorso per revocazione si indica l’atto del fascicolo ove era evidenziato che la notifica della sentenza impugnata era avvenuta a mezzo raccomandata a/r. 5. In queste circostanze non è prospettabile un errore revocatorio, che presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza 4 di 5 impugnata e l'altra dagli atti processuali;
infatti, il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n. 16439 del 2021; Cass. n. 3190 del 2006). 6. A ben vedere, comunque, dolendosi del fatto che la Corte aveva preteso la prova della notifica della sentenza e, in particolare, la produzione della relata di avvenuta notifica, senza considerare che nella notifica a mezzo raccomandata a/r la copia consegnata non riporta alcuna relazione in calce, il ricorrente imputa al giudice una non corretta rappresentazione delle modalità attraverso le quali si deve svolgere quel tipo di notifica;
come osservato dal Pubblico Ministero, il supposto errore non riguarda un elemento di fatto ma un profilo normativo e la questione attiene alla valutazione degli atti processuali, investendo lo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico che, di per sé, esclude il presupposto stesso della revocazione (Cass. n. 16136 del 2009; Cass. n. 11202 del 2017). 7. Invero, quanto lamentato dal ricorrente trova causa nell’oggettiva difficoltà di coordinamento tra le due norme: da una parte, l’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., che richiede il deposito di copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, e, dall’altra, l’art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la notificazione degli atti del processo tributario anche a mezzo servizio postale mediante plico senza busta raccomandato 5 di 5 con avviso di ricevimento. Il problema, quindi, ricorre in termini generali e astratti, ha natura squisitamente interpretativa ed è stato portato all’attenzione di questa Corte, che l’ha risolto ponendo, in sostanza, a carico della parte l'onere di rappresentare al giudice le concrete modalità di notificazione: infatti, ai fini dell'osservanza dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., «ove il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata notificata a mezzo posta, o tale circostanza risulti dagli atti, è sufficiente che lo stesso ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza corredata di documentazione comprovante la spedizione dell'atto, spettando al controricorrente, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, l'onere di contestare il rispetto del termine breve d'impugnazione, mediante il deposito dell'avviso di ricevimento di cui egli ha la materiale disponibilità» (Cass. n. 6864 del 2019; Cass. n. 19750 del 2014). 8. Conclusivamente, dichiarato il ricorso inammissibile, non vi è da provvedere sulle spese atteso che l’Agenzia è rimasta intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 07/02/2023.