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Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 13372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13372 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: UB EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/08/2025 del Gip del Tribunale di Gela udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza in preambolo ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di EN UB intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con le sentenze indicate nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 19 gennaio 2023, già ritenute unificate ex art. 81 cod. pen. (sentenza della Corte di appello di Caltanissetta il 17 dicembre 1997 e sentenza dalla Corte di Assise di appello di Palermo il 29 luglio 2000) con quella del Tribunale di Gela in data 4 luglio 2018, parzialmente riformata da quella resa dalla Corte di appello di Caltanisetta il 9 Penale Sent. Sez. 1 Num. 13372 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 14/01/2026 luglio 2019, irrevocabile il 4 giugno2021. A ragione della decisione il Giudice dell’esecuzione ha osservato come detta istanza costituisse mera riproposizione di altra precedente, già rigettata in data 22 luglio 2024 (provvedimento divenuto definitivo a seguito del rigetto del ricorso per cassazione con sentenza della Sezione Quinta n. 1048 del 28/01/2024), basata sui medesimi elementi. 2. Ricorre UB per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. Sinatra, e, con un unico motivo, deduce il vizio di violazione di legge. Lamenta l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità della istanza, che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto identicamente riproduttiva di altra già rigettata senza valutare l’elemento nuovo,dedotto e allegato in occasione dell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, costituito dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria TO GN all’udienza del 9 giugno 2019, nel corso del giudizio di appello riguardante il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., allegate al ricorso ai fini dell’autosufficienza. Questi aveva, invero, affermato che il ricorrente – fin dai primi anni Novanta, senza soluzione di continuità nonostante i periodi di detenzione – aveva militato nella consorteria mafiosa di Gela dell’associazione per delinquere cosa nostra;
ciò che aveva determinato la riforma nel corso di quel giudizio della condanna per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. in quella di partecipazione ad associazione mafiosa. A fronte di tale deduzione, il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione in merito all’avvenuta considerazione di tale elemento nuovo, e dell’affermata inidoneità a superare il giudicato esecutivo. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 11 novembre 2025, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il difensore del ricorrente, con memoria depositata in data 23 dicembre 2025, cui è allegato il provvedimento del Giudice dell’esecuzione in data 22 luglio 2024, ha replicato alle conclusioni del Sostituto procuratore generale e ribadito, ulteriormente articolandole, le censure dedotte con il ricorso. In particolare, ha richiamato il principio del limitato giudicato esecutivo espresso da Sez. U, n. 18288 del 21 gennaio 2010, Beschi, Rv. 246651 e quello del dovere, da parte del giudice dell’esecuzione, di una verifica concreta del requisito di novità dell’istanza, non potendo arrestarsi al rilievo meramente formale del «già deciso», ma dovendo indagare se la richiesta introduca presupposti nuovi, fattuali o giuridici, idonei a mutare il quadro valutativo (Sez. 1, n. 39341 del 21/09/2021, Novembrini, n.m.). CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso deduce censure che non superano il vaglio di ammissibilità. 2. È fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «La preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva» (Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025, Sorgente, Rv. 288873 – 01; Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786 – 01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01; Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319) È canone pacifico nell'interpretazione di questa Corte che il principio generale dell'ordinamento, esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, sia riferibile anche all'esecuzione penale, settore in cui detta limitazione trova ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. a tenore della quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni già esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, quando questa non sia esperita ovvero sia attivata con esito infruttuoso. In Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651 – 01 si è precisato che «La circostanza che nel procedimento di esecuzione non si ha mai un giudizio di merito sul fatto comporta necessariamente una diversa regolamentazione dell'efficacia preclusiva della decisione, nel senso che le richieste del soggetto interessato sono - di norma - suscettibili di essere riproposte in qualsiasi momento, con il solo limite, previsto dall'art. 666/2° c.p.p., che la nuova istanza non costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui "medesimi elementi". Con tale limite si è inteso creare, per arginare richieste meramente dilatorie, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un'ottica di economia e di efficienza processuale e concepito sull'esempio di quanto già legislativamente previsto in tema di procedimento di sorveglianza (…) Si colloca così in questa prospettiva la nozione di "giudicato esecutivo", impiegata non in senso tecnico ma in senso convenzionale, per certificare il limitato effetto "autoconservativo" di un accertamento rebus sic stantibus. Più correttamente la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine "preclusione", proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato». L'effetto preclusivo del giudicato, nel settore della giurisdizione esecutiva, non giunge però ad impedire la valida riproposizione della richiesta quando siano allegati a suo corredo fatti nuovi. E la novità delle circostanze di fatto o delle ragioni di diritto è ravvisabile quando le deduzioni riguardino fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione da parte del giudice nell'ambito della precedente decisione. In altri termini, estendendosi la preclusione del giudicato esecutivo alle sole questioni 3 «dedotte ed effettivamente decise», a fronte di una determinazione già assunta e non impugnata ovvero inutilmente impugnata, ciò che rileva è che quanto dedotto a sostegno della nuova istanza non sia stato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanza che gli elementi di fatto o di diritto fossero o meno oggettivamente preesistenti o successivi alla decisione, poiché la preclusione debole, correlata al divieto del bis in idem, copre esclusivamente "il dedotto" e non anche "il deducibile", ossia le questioni proponibili, ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella decisione. La verifica del repetita in idem – chiariscono le Sez. Unite Beschi, cit. – non può prescindere da una comparazione tra le due richieste, per stabilire se la seconda, pur avendo ad oggetto lo stesso petitum, faccia leva o no su presupposti di fatto e/o su motivi di diritto diversi da quelli in precedenza apprezzati e, nell'affermativa, ritenerla conseguentemente ammissibile e non paralizzata dall'operatività della preclusione. 3. Di tali condivisi principi, sicuramente valevoli anche per il caso in disamina, è stata fatta corretta interpretazione ed esatta applicazione. Non è superfluo premettere che è incontestato che siano stati unificati per continuazione il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e di cui all’art. 629 cod. pen., commessi da aprile 1990 a maggio 1992, nonché il reato di omicidio commesso nel 1989. Con l’incidente di esecuzione (sia quello già irrevocabilmente rigettato, sia quello oggetto del ricorso in scrutinio) si chiedeva l’unificazione di tali fatti con quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 9 luglio 2019, irrevocabile il 4 giugno 2021, riguardante i reati di cui agli artt. 416-bis, 629 cod. pen., art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, reati in materia di armi e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Ciò premesso, la decisione impugnata svolge argomentazioni sintetiche, ma congrue a sostegno della ritenuta efficacia preclusiva del giudicato, richiamando per relationem tanto il precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione, quanto quello di rigetto del relativo ricorso per cassazione della Sezione Quinta di questa Corte in data 28 novembre 2024. 3.1. Dalla lettura dei provvedimenti in parola, invero, emerge chiaramente che la diversità dei sodalizi era stata motivata dai Giudici di merito e, con il provvedimento del 22 luglio 2024, il Giudice dell’esecuzione – dopo avere chiarito il perimetro decisionale derivante dall’annullamento con rinvio della precedente ordinanza che aveva trascurato di valutare la pur richiesta continuazione con la sentenza del 9 luglio 2019, irrevocabile il 4 giugno 2021 – aveva escluso l’invocata unitaria e anticipata deliberazione tra i fatti sulla scorta del contenuto della sentenza della Corte d'Appello, la cui motivazione aveva richiamato e della quale aveva dato adeguata sintesi, evidenziando come fosse emersa la prova che l'associazione di cui si discute fosse scaturita da un diverso e nuovo patto criminale e che, dunque, dovesse escludersi che la costituzione di un nuovo ed autonomo gruppo rientrasse nel generico programma del gruppo criminale “tradizionale” al quale, sin da giovane età, UB apparteneva, né poteva prevedersi ab origine che il settore della 4 raccolta della plastica, che esprimeva la capacità intimidatrice della consorteria criminale da questi costituita, si fosse aperto a un nuovo mercato. Si è fatto ampio riferimento al contesto criminale di riferimento e la sua estrema duttilità nel tempo nel territorio di Gela, in cui convivono più organizzazioni mafiose, tanto tradizionali tanto di origine più recente, anche con diversi ambiti di interesse. Secondo la Corte territoriale l'indagine confluita nel processo a carico del UB dimostrava come il settore della raccolta della plastica era stato trascurato da "cosa nostra" che non esercita più alcuna prerogativa, tanto da consentire UB EN e ai suoi collaboratori di curare tale attività, esercitando il monopolio in condizione di minacciare e condizionare chiunque volesse inserirsi nella gestione delle stesse attività nel territorio da loro prescelto. Tale impostazione è stata confermata nel provvedimento della Sezione Quinta che ha, invero, ritenuto «pacifico che il gruppo UB, nel periodo di interesse, abbia assunto consistenza autonoma rispetto alle mafie - «Stidda» e «Cosa Nostra» - di risalente insediamento sul territorio nisseno e, specificamente, gelese ed alle rispettive articolazioni locali, rappresentate, per la seconda, dai clan IL ed EM (tra le quali, nel corso del tempo, sono intercorsi rapporti non sempre distesi e, anzi, talora conflittuali)».
3.2. Il precedente provvedimento del Giudice dell’esecuzione aveva, inoltre, superato – ancora una volta trovando piena conferma nella sentenza della Sezione Quinta richiamata – il presupposto assiomatico dal quale muoveva erroneamente l’istante, ovverosia che lo iato temporale tra i fatti oggetto delle sentenze di condanna per le quali è stata invocata la continuazione non fosse decisivo né influente perché il ricorrente, che non aveva mai rescisso il proprio legame da Cosa Nostra, avrebbe nella sostanza proseguito l'attività criminale pregressa senza soluzione di continuità e persino a prescindere dal lungo periodo di detenzione. Una volta che ordinanza del Giudice dell’esecuzione del 22 luglio 2024, riproducendo la motivazione del Giudice della cognizione, aveva ribadito la creazione ex novo di un sodalizio autonomo rispetto a quello di cosa nostra, operante in un ambito nel quale si era determinata una carenza d’interesse da parte delle organizzazioni criminali tradizionali, si era altresì evidenziato che l’istante avrebbe dovuto assolvere all'onere di allegazione di un principio di prova verificabile sulla circostanza che, sin dall'ingresso dello stesso nell'associazione mafiosa di cosa nostra, ovvero nell'aprile del 1990, fosse già stata preordinata, nelle linee generali, la formazione di un nuovo gruppo criminale di analoga caratura nel 2014, dedito alla commissione di reati-fine tra i quali, oltre a quelli tradizionali, quelli volti a consolidare un'illecita egemonia nel settore del recupero dei rifiuti speciali. Sul punto, nel confermare dette argomentazioni, la Sezione Quinta ha: i) rimarcato che appartenenza del ricorrente alla mafia storica di cosa nostra è stata cristallizzata dall'accertamento giudiziale della sentenza di condanna della Corte d'appello di 5 Caltanissetta del 17 dicembre 1997, irrevocabile il 11 giugno 1998, entro i rigidi confini della contestazione "chiusa", che impone di arrestare al maggio 1992 la data di protrazione della permanenza e, dunque, della commissione del fatto;
mentre - a seguito di un prolungato periodo di detenzione carceraria - le risultanze fattuali emergenti dalla a sentenza irrevocabile della Corte d'appello del 9 luglio 2019 impongono di collocare l’intrapresa partecipazione criminale di UB EN nell'ambito della consorteria di "nuovo conio" nell'anno 2014; ii) osservato come l’enorme divario temporale non poteva essere "saldato" o superato dal rimarco del mancato "distacco" di UB da Cosa Nostra perché i reati per i quali è invocata l'applicazione del reato continuato sono quelli da un lato consumati non oltre il mese di maggio 1992 e il delitto di associazione mafiosa, e reati connessi, ascritti nell'ambito di una contestazione "aperta", ovvero dal maggio 2014 in avanti, di cui alla sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 9 luglio 2019, dall'altro; iii) ribadito che tale frattura temporale era resa ancor più significativa dal lungo tempo trascorso in regime carcerario. 4. In tale quadro, l’elemento che la difesa denuncia come novum non valutato dal Giudice del provvedimento oggetto del presente ricorso per cassazione in realtà non è né nuovo, né tantomeno suscettibile di valutazione alcuna. Infatti, le dichiarazioni testimoniali rese dal teste di polizia giudiziaria TO GN all’udienza del 9 giugno 2019, nel corso del giudizio di appello riguardante il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., costituiscono un atto istruttorio che, come tale, ha certamente costituito oggetto di valutazione da parte dei Giudici di merito che, dunque, anche su tale elemento di prova, unitamente agli altri, hanno fondato la pronuncia nei riguardi di UB. D’altro canto, proprio per tale loro natura, le dichiarazioni testimoniali in parola non possono essere considerate ex se, come pretenderebbe la difesa, attraverso una loro estrapolazione dal complessivo materiale probatorio. Il principio, già richiamato in premessa, secondo cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto rebus sic stantibus,ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, non può che riguardare esclusivamente quegli elementi sopravvenuti ovvero preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore, ma che possano costituire oggetto di autonoma valutazione, tale non essendo la singola deposizione testimoniale che ha costituito oggetto della provvista probatoria di una sentenza del giudice di merito, la cui eventuale errata o incompleta valutazione avrebbe dovuto costituire oggetto di impugnazione. Per tale ragione bene ha fatto il Giudice dell’esecuzione del provvedimento impugnato a non tenere in considerazione alcuna le dichiarazioni del verbalizzante indicate a sostegno del nuovo incidente di esecuzione e, conseguentemente, deve ritenersi affatto corretta la pronuncia d’inammissibilità della richiesta di continuazione, del tutto priva dell’invocato 6 carattere di novità rispetto a quella precedentemente delibata. 5. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza in preambolo ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di EN UB intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con le sentenze indicate nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 19 gennaio 2023, già ritenute unificate ex art. 81 cod. pen. (sentenza della Corte di appello di Caltanissetta il 17 dicembre 1997 e sentenza dalla Corte di Assise di appello di Palermo il 29 luglio 2000) con quella del Tribunale di Gela in data 4 luglio 2018, parzialmente riformata da quella resa dalla Corte di appello di Caltanisetta il 9 Penale Sent. Sez. 1 Num. 13372 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 14/01/2026 luglio 2019, irrevocabile il 4 giugno2021. A ragione della decisione il Giudice dell’esecuzione ha osservato come detta istanza costituisse mera riproposizione di altra precedente, già rigettata in data 22 luglio 2024 (provvedimento divenuto definitivo a seguito del rigetto del ricorso per cassazione con sentenza della Sezione Quinta n. 1048 del 28/01/2024), basata sui medesimi elementi. 2. Ricorre UB per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. Sinatra, e, con un unico motivo, deduce il vizio di violazione di legge. Lamenta l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità della istanza, che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto identicamente riproduttiva di altra già rigettata senza valutare l’elemento nuovo,dedotto e allegato in occasione dell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, costituito dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria TO GN all’udienza del 9 giugno 2019, nel corso del giudizio di appello riguardante il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., allegate al ricorso ai fini dell’autosufficienza. Questi aveva, invero, affermato che il ricorrente – fin dai primi anni Novanta, senza soluzione di continuità nonostante i periodi di detenzione – aveva militato nella consorteria mafiosa di Gela dell’associazione per delinquere cosa nostra;
ciò che aveva determinato la riforma nel corso di quel giudizio della condanna per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. in quella di partecipazione ad associazione mafiosa. A fronte di tale deduzione, il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione in merito all’avvenuta considerazione di tale elemento nuovo, e dell’affermata inidoneità a superare il giudicato esecutivo. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 11 novembre 2025, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il difensore del ricorrente, con memoria depositata in data 23 dicembre 2025, cui è allegato il provvedimento del Giudice dell’esecuzione in data 22 luglio 2024, ha replicato alle conclusioni del Sostituto procuratore generale e ribadito, ulteriormente articolandole, le censure dedotte con il ricorso. In particolare, ha richiamato il principio del limitato giudicato esecutivo espresso da Sez. U, n. 18288 del 21 gennaio 2010, Beschi, Rv. 246651 e quello del dovere, da parte del giudice dell’esecuzione, di una verifica concreta del requisito di novità dell’istanza, non potendo arrestarsi al rilievo meramente formale del «già deciso», ma dovendo indagare se la richiesta introduca presupposti nuovi, fattuali o giuridici, idonei a mutare il quadro valutativo (Sez. 1, n. 39341 del 21/09/2021, Novembrini, n.m.). CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso deduce censure che non superano il vaglio di ammissibilità. 2. È fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «La preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva» (Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025, Sorgente, Rv. 288873 – 01; Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786 – 01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01; Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319) È canone pacifico nell'interpretazione di questa Corte che il principio generale dell'ordinamento, esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, sia riferibile anche all'esecuzione penale, settore in cui detta limitazione trova ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. a tenore della quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni già esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, quando questa non sia esperita ovvero sia attivata con esito infruttuoso. In Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651 – 01 si è precisato che «La circostanza che nel procedimento di esecuzione non si ha mai un giudizio di merito sul fatto comporta necessariamente una diversa regolamentazione dell'efficacia preclusiva della decisione, nel senso che le richieste del soggetto interessato sono - di norma - suscettibili di essere riproposte in qualsiasi momento, con il solo limite, previsto dall'art. 666/2° c.p.p., che la nuova istanza non costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui "medesimi elementi". Con tale limite si è inteso creare, per arginare richieste meramente dilatorie, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un'ottica di economia e di efficienza processuale e concepito sull'esempio di quanto già legislativamente previsto in tema di procedimento di sorveglianza (…) Si colloca così in questa prospettiva la nozione di "giudicato esecutivo", impiegata non in senso tecnico ma in senso convenzionale, per certificare il limitato effetto "autoconservativo" di un accertamento rebus sic stantibus. Più correttamente la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine "preclusione", proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato». L'effetto preclusivo del giudicato, nel settore della giurisdizione esecutiva, non giunge però ad impedire la valida riproposizione della richiesta quando siano allegati a suo corredo fatti nuovi. E la novità delle circostanze di fatto o delle ragioni di diritto è ravvisabile quando le deduzioni riguardino fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione da parte del giudice nell'ambito della precedente decisione. In altri termini, estendendosi la preclusione del giudicato esecutivo alle sole questioni 3 «dedotte ed effettivamente decise», a fronte di una determinazione già assunta e non impugnata ovvero inutilmente impugnata, ciò che rileva è che quanto dedotto a sostegno della nuova istanza non sia stato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanza che gli elementi di fatto o di diritto fossero o meno oggettivamente preesistenti o successivi alla decisione, poiché la preclusione debole, correlata al divieto del bis in idem, copre esclusivamente "il dedotto" e non anche "il deducibile", ossia le questioni proponibili, ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella decisione. La verifica del repetita in idem – chiariscono le Sez. Unite Beschi, cit. – non può prescindere da una comparazione tra le due richieste, per stabilire se la seconda, pur avendo ad oggetto lo stesso petitum, faccia leva o no su presupposti di fatto e/o su motivi di diritto diversi da quelli in precedenza apprezzati e, nell'affermativa, ritenerla conseguentemente ammissibile e non paralizzata dall'operatività della preclusione. 3. Di tali condivisi principi, sicuramente valevoli anche per il caso in disamina, è stata fatta corretta interpretazione ed esatta applicazione. Non è superfluo premettere che è incontestato che siano stati unificati per continuazione il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e di cui all’art. 629 cod. pen., commessi da aprile 1990 a maggio 1992, nonché il reato di omicidio commesso nel 1989. Con l’incidente di esecuzione (sia quello già irrevocabilmente rigettato, sia quello oggetto del ricorso in scrutinio) si chiedeva l’unificazione di tali fatti con quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 9 luglio 2019, irrevocabile il 4 giugno 2021, riguardante i reati di cui agli artt. 416-bis, 629 cod. pen., art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, reati in materia di armi e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Ciò premesso, la decisione impugnata svolge argomentazioni sintetiche, ma congrue a sostegno della ritenuta efficacia preclusiva del giudicato, richiamando per relationem tanto il precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione, quanto quello di rigetto del relativo ricorso per cassazione della Sezione Quinta di questa Corte in data 28 novembre 2024. 3.1. Dalla lettura dei provvedimenti in parola, invero, emerge chiaramente che la diversità dei sodalizi era stata motivata dai Giudici di merito e, con il provvedimento del 22 luglio 2024, il Giudice dell’esecuzione – dopo avere chiarito il perimetro decisionale derivante dall’annullamento con rinvio della precedente ordinanza che aveva trascurato di valutare la pur richiesta continuazione con la sentenza del 9 luglio 2019, irrevocabile il 4 giugno 2021 – aveva escluso l’invocata unitaria e anticipata deliberazione tra i fatti sulla scorta del contenuto della sentenza della Corte d'Appello, la cui motivazione aveva richiamato e della quale aveva dato adeguata sintesi, evidenziando come fosse emersa la prova che l'associazione di cui si discute fosse scaturita da un diverso e nuovo patto criminale e che, dunque, dovesse escludersi che la costituzione di un nuovo ed autonomo gruppo rientrasse nel generico programma del gruppo criminale “tradizionale” al quale, sin da giovane età, UB apparteneva, né poteva prevedersi ab origine che il settore della 4 raccolta della plastica, che esprimeva la capacità intimidatrice della consorteria criminale da questi costituita, si fosse aperto a un nuovo mercato. Si è fatto ampio riferimento al contesto criminale di riferimento e la sua estrema duttilità nel tempo nel territorio di Gela, in cui convivono più organizzazioni mafiose, tanto tradizionali tanto di origine più recente, anche con diversi ambiti di interesse. Secondo la Corte territoriale l'indagine confluita nel processo a carico del UB dimostrava come il settore della raccolta della plastica era stato trascurato da "cosa nostra" che non esercita più alcuna prerogativa, tanto da consentire UB EN e ai suoi collaboratori di curare tale attività, esercitando il monopolio in condizione di minacciare e condizionare chiunque volesse inserirsi nella gestione delle stesse attività nel territorio da loro prescelto. Tale impostazione è stata confermata nel provvedimento della Sezione Quinta che ha, invero, ritenuto «pacifico che il gruppo UB, nel periodo di interesse, abbia assunto consistenza autonoma rispetto alle mafie - «Stidda» e «Cosa Nostra» - di risalente insediamento sul territorio nisseno e, specificamente, gelese ed alle rispettive articolazioni locali, rappresentate, per la seconda, dai clan IL ed EM (tra le quali, nel corso del tempo, sono intercorsi rapporti non sempre distesi e, anzi, talora conflittuali)».
3.2. Il precedente provvedimento del Giudice dell’esecuzione aveva, inoltre, superato – ancora una volta trovando piena conferma nella sentenza della Sezione Quinta richiamata – il presupposto assiomatico dal quale muoveva erroneamente l’istante, ovverosia che lo iato temporale tra i fatti oggetto delle sentenze di condanna per le quali è stata invocata la continuazione non fosse decisivo né influente perché il ricorrente, che non aveva mai rescisso il proprio legame da Cosa Nostra, avrebbe nella sostanza proseguito l'attività criminale pregressa senza soluzione di continuità e persino a prescindere dal lungo periodo di detenzione. Una volta che ordinanza del Giudice dell’esecuzione del 22 luglio 2024, riproducendo la motivazione del Giudice della cognizione, aveva ribadito la creazione ex novo di un sodalizio autonomo rispetto a quello di cosa nostra, operante in un ambito nel quale si era determinata una carenza d’interesse da parte delle organizzazioni criminali tradizionali, si era altresì evidenziato che l’istante avrebbe dovuto assolvere all'onere di allegazione di un principio di prova verificabile sulla circostanza che, sin dall'ingresso dello stesso nell'associazione mafiosa di cosa nostra, ovvero nell'aprile del 1990, fosse già stata preordinata, nelle linee generali, la formazione di un nuovo gruppo criminale di analoga caratura nel 2014, dedito alla commissione di reati-fine tra i quali, oltre a quelli tradizionali, quelli volti a consolidare un'illecita egemonia nel settore del recupero dei rifiuti speciali. Sul punto, nel confermare dette argomentazioni, la Sezione Quinta ha: i) rimarcato che appartenenza del ricorrente alla mafia storica di cosa nostra è stata cristallizzata dall'accertamento giudiziale della sentenza di condanna della Corte d'appello di 5 Caltanissetta del 17 dicembre 1997, irrevocabile il 11 giugno 1998, entro i rigidi confini della contestazione "chiusa", che impone di arrestare al maggio 1992 la data di protrazione della permanenza e, dunque, della commissione del fatto;
mentre - a seguito di un prolungato periodo di detenzione carceraria - le risultanze fattuali emergenti dalla a sentenza irrevocabile della Corte d'appello del 9 luglio 2019 impongono di collocare l’intrapresa partecipazione criminale di UB EN nell'ambito della consorteria di "nuovo conio" nell'anno 2014; ii) osservato come l’enorme divario temporale non poteva essere "saldato" o superato dal rimarco del mancato "distacco" di UB da Cosa Nostra perché i reati per i quali è invocata l'applicazione del reato continuato sono quelli da un lato consumati non oltre il mese di maggio 1992 e il delitto di associazione mafiosa, e reati connessi, ascritti nell'ambito di una contestazione "aperta", ovvero dal maggio 2014 in avanti, di cui alla sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 9 luglio 2019, dall'altro; iii) ribadito che tale frattura temporale era resa ancor più significativa dal lungo tempo trascorso in regime carcerario. 4. In tale quadro, l’elemento che la difesa denuncia come novum non valutato dal Giudice del provvedimento oggetto del presente ricorso per cassazione in realtà non è né nuovo, né tantomeno suscettibile di valutazione alcuna. Infatti, le dichiarazioni testimoniali rese dal teste di polizia giudiziaria TO GN all’udienza del 9 giugno 2019, nel corso del giudizio di appello riguardante il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., costituiscono un atto istruttorio che, come tale, ha certamente costituito oggetto di valutazione da parte dei Giudici di merito che, dunque, anche su tale elemento di prova, unitamente agli altri, hanno fondato la pronuncia nei riguardi di UB. D’altro canto, proprio per tale loro natura, le dichiarazioni testimoniali in parola non possono essere considerate ex se, come pretenderebbe la difesa, attraverso una loro estrapolazione dal complessivo materiale probatorio. Il principio, già richiamato in premessa, secondo cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto rebus sic stantibus,ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, non può che riguardare esclusivamente quegli elementi sopravvenuti ovvero preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore, ma che possano costituire oggetto di autonoma valutazione, tale non essendo la singola deposizione testimoniale che ha costituito oggetto della provvista probatoria di una sentenza del giudice di merito, la cui eventuale errata o incompleta valutazione avrebbe dovuto costituire oggetto di impugnazione. Per tale ragione bene ha fatto il Giudice dell’esecuzione del provvedimento impugnato a non tenere in considerazione alcuna le dichiarazioni del verbalizzante indicate a sostegno del nuovo incidente di esecuzione e, conseguentemente, deve ritenersi affatto corretta la pronuncia d’inammissibilità della richiesta di continuazione, del tutto priva dell’invocato 6 carattere di novità rispetto a quella precedentemente delibata. 5. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7