Sentenza 6 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2001, n. 9222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9222 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA9222 /01 REPUBBLICA ITALIANA R.G. n°1140/2000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE OVI Ud. 25.1.2001 Cron Илил Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati пер. 3226 Dott. Romano PANZARANI Presidente - - 66 Vincenzo BALDASSARRE Presidente di sezione - 66 Francesco AMIRANTE >> 66 Francesco CRISTARELLA ORESTANO - consigliere - ર 66 Antonio VELLA -> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN AN UFFICIO COME ✓ Richiesta copia studio 66 Enrico ALTIERI >> dal Sig.IL SOLE 24 ORE 3000 -> per drit ET NT diritti !. il €6 Giuseppe SALME' rel. IL CAN IERE -> ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da COMUNE di ARTENA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, in via A. Gramsci 36, presso lo studio dell'avv. Maurizio Calò, che lo rappresenta e difende per procra speciale a margine del ricorso, ricorrente cons. Giuseppe LM 1 44
contro
LO RD, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina 47, presso l'avv. Francesco Paolo Iossa, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente avente ad oggetto regolamento preventivo di giurisdizione. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe LM alla pubblica udienza del 25 gennaio 2001; sentito l'avv. Calò per il ricorrente che ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Alberto Cinque che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 23 ottobre 1999 il Comune di Artena ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di Velletri in favore di GE UL, quale titolare dell'impresa A.C.R.EDIL, per la somma di £. 60.215.129 (di cui £. 36.759.350 per revisione prezzi e £.
6.404.933 per interessi ai sensi egli articoli 35 e 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962, per ritardato pagamento di alcuni stati di avanzamento e della rata di saldo, oltre agli interessi) in relazione al contratto d'appalto per il completamento dell'edificio scolastico “A. De Gasperi” e per la realizzazione dell'impianto idraulico ed elettrico della stessa scuola, stipulato il 24 maggio 1988. Il Comune ha eccepito -fcons. Giusepe LM 2 il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta a ottenere i compensi revisionali, perché nessuna clausola contrattuale prevedeva un diritto dell'appaltatore né era intervenuto il riconoscimento da parte della stazione appaltante. Nel merito, ha chiesto il rigetto della predetta domanda sostenendo che il diritto dell'appaltatore era escluso dall'art. 33 della legge n. 41 del 1986, nel testo vigente all'epoca della stipulazione del contratto, perché i lavori avevano durata inferiore a un anno e, quanto alla richiesta di interessi ex art. 35 e 36 del capitolato generale dei lavori pubblici, ha eccepito che il ritardo non era ad esso imputabile. In pendenza dell'opposizione il comune ha proposto regolamento di giurisdizione ribadendo la tesi già sostenuta davanti al giudice del merito. Resiste con controricorso il UL, che ha anche depositato memoria. Motivi della decisione L'appaltatore ha proposto con la richiesta di provvedimento monitorio due distinte domande: una diretta ad ottenere la condanna al pagamento degli importi revisionali, con gli interessi moratori, l'altra avente ad oggetto il pagamento degli interessi ex art. 35 e 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962. Sulla prima domanda sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre la seconda appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, questa Corte ha costantemente affermato che la situazione soggettiva dell'appaltatore in ordine alla revisione del prezzo dell'appalto di opere pubbliche, in quanto correlata alla facoltà riconosciuta dalla legge cons. PP LM 3 all'amministrazione appaltante (d.leg.c.p.s. 6 dicembre 1947 n. 1501) ha (sino all'entrata in vigore dell'art. 3 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modifiche nella 1. 8 agosto 1992 n. 352, che tale facoltà ha soppresso sostituendola con il meccanismo di adeguamento all'inflazione previsto dall'art. 26 1. 11 febbraio 1994 n. 109) natura di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo, ed acquista, per contro, consistenza di diritto soggettivo solo dopo che l'amministrazione abbia positivamente esercitato il suo potere di accordare la revisione. E stato anche rilevato che il potere dell'amministrazione di riconoscere all'appaltatore il diritto alla revisione prezzi è stato soppresso con la legge 22 febbraio 1973 n. 37, che ha vietato ogni genere di patti incidenti su questo aspetto del rapporto e, pertanto, dopo l'entrata in vigore di detta legge la revisione prezzi non può più formare oggetto di disciplina convenzionale (consentita per contro nel periodo anteriore alla detta legge), con la conseguenza che la domanda mirante all'accertamento del diritto al compenso revisionale, se fondata su contratti successivi alla cit.
1. n. 37 del 1973, contenenti pattuizioni che comportano il riconoscimento del diritto al compenso (e agli interessi moratori su tale somma), rientra nella competenza del giudice amministrativo (che in via incidentale decide della validità di tali pattuizioni) e non può quindi essere validamente devoluta alla cognizione del giudice ordinario (o degli arbitri) (Cass. n. 8711/2000, 8105/2000, 454/2000, 560/2000, 4873/1998, 3272/1994). A cons. LM E poiché nella specie si controverte di rapporti sorti da contratti stipulati il 31 maggio 1986 e il 24 maggio 1988 è indubbio che la tesi dell'appaltatore, secondo la quale il proprio diritto alla revisione prezzi sarebbe stato contrattualmente previsto, anche se fondata, non potrebbe comportare la giurisdizione del giudice ordinario, che dovrebbe limitare la sua cognizione alla sola dichiarazione di nullità delle eventuali clausole negoziali. Sussiste invece la giurisdizione del giudice "ordinario adito in ordine alla 109T 250.000 domanda di pagamento degli interessi ex art. 35 e 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962 hoooo(4567 che costituiscono oggetto di situazioni giuridiche aventi consistenza di diritto TOT. 790000 soggettivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda relativa al compenso revisionale e agli interessi su detto compenso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di pagamento degli interessi ai sensi degli articoli 35 e 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 25 gennaio 2001 L'estensore Il presidente Famond azoren ■ Collaboratore di Cancellarle Depositato in Cancelleria Da ria Roma, 6 LUG. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Д ание cons. Giuseppe LM 5 SET. 200112 SETA ROMA 2UFFICIO DE Seria 4 Registrat in sto402 290.000 al n. DUECENTONONANIAMILA (lire p. Dirigento Area Corvizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO L L II Responsabile Servizio Alli Cercial E 100 D (Dr. M. RACCICHIN D I S 라 H L A 瓜