Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11399 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO IT1 1399/02- LA CORTE S PREMA Oggetto - SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 4676/01 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Rel. Consigliere Cron. 29007 Dott. Antonio VELLA - Rep. 2895 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere - Consigliere Ud. 23/04/02 Dott. Carlo CIOFFI MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere - C.C. Dott. Lucio ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: D'NO IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 73, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO BATTISTELLI, difeso dagli avvocati DOMENICO BONIELLO, RICCARDO SGOBBO, giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE atti;
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE
- ricorrente -
per diritti € 0,77 il 1 AGO, 2002.
contro
IL LI elettivamente PP BA, PP LA, domiciliati in ROMA VIA ANTONELLI 49, presso lo ST. COMO ACAMPORA, difesi dagli avvocati SERGIO COMO, CANCELLERIA 2002 LUISA ACAMPORA, giusta delega in atti;
650
- controricorrenti -
-1- avverso la sentenza n. 1611/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 26/06/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Sergio COMO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA con le quali chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso con le conseguenze di legge. Il P.G. si riporta alle conclusioni scritte. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IU D'AG, con atto notificato il 5 febbraio 2001, ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 26 giugno 2000, con la quale, secondo il suo assunto, era stata dichiarata erroneamente inammissibile, per mancanza di specificità dei motivi, la sua impugnazione incidenta- le (con essa aveva insistito per l'accoglimento della domanda di rescissione per lesio= ne enorme di un preliminare di compravendita) e si era, invece, accolto, in riforma della decisione di primo grado, il gravame principale delle controparti, trasferendosi dalla sua persona a costoro la proprietà di un immobile. M Il ricorso è manifestamente infondato, come rilevato dal Pubblico Ministero. Per la giurisprudenza della Corte di cassazione l'onere della specificazione dei motivi d'appello, prescritta dall'art. 342 del codice di procedura civile, esige che la manifesta- zione volitiva dell'impugnante, indirizzata a ottenere la riforma della sentenza di pri= mo grado, trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione in questa contenuta, e, pertanto,i motivi di gravame devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore sua specificità (conf.sent.sz.un.n.4991 del 1987). Nella specie, nell'atto d'appello il D'AG non espose alcun argomento critico,ma si limitò a riportare i capi delle sue istanze ed eccezioni e ad affermare che su di essi "la pronuncia del Tribunale era incorsa in gravi errori di fatto e di motivazioni in di= ritto". Pertanto corretta deve ritenersi la sentenza del Giudice d'appello dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione incidentale per non essersi con essa "mosso al- cun rilievo specifico avverso le contrarie argomentazioni in fatto e in diritto svolte dai primi giudici, ma formulate soltanto censure del tutto generiche che rendono il grava- me inammissibile per violazione dell'art. 342 del codice di procedura civile." Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a rimborsare le spese di questo giudizio alle controparti. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, a favore delle controri= 1267,00 correnti, delle spese del giudizio di legittimità e le liquida in euro. di cui milleduecento di onorari d'avvocato. Rome,23.4.02 Il presidente. Il consigliere estensore. (dott.A.Vella) (dott. V.Calfapietra) farc t IL LI C1 Paolo Talarico 2 عاما DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma = 1 AGO 2002 IL CANCELLERECT 1097 129,11 ENTRATE ROMA 2 10,33 25011.2002 4 AGEN 139,44 Registra 13 44 6.5mg al n. ANDVE/44 Chieric Area Servizi (euro Mossa Mana Grazia DFILIPPO) p. d Responsabile Servizio Attiudiziari (Dr. M. RACCIONI) 8 0 0 R T N E