Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEEX Oggetto EZIONE SECONDA CIVALE2012 /03 CONDOMINIO 11 Ill.m. Sigg.ri Magistrati:Composta dagli PONTORERI0 2 2 Dott. Franco Presidente2 2/ 03 R.G.N. 9674/00 Dott. Antonin Consigl ELEFANTE 11919/00 3719 Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Cron. Rep. 533 Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Dott. SERGIO DEL CORE Consigliere Ud.07/11/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EA OL PR RA, EA OL LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AR 4, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PR, che li difende unitamente all'avvocato GI AR CI, giusta delega in atti;
LIRE 1500 CANCELLERIA ricorrenti
contro
COND VIA DEI DELLA ROBBIA 23 FIRENZE, NO A109291 BUITONI RA;
A109105 - intimati e sul 2° ricorso n° 11919/00 proposto da: 2002 1450 COND VIA DELLA ROBBIA 23 FIRENZE, in persona -1- dell'Amministratore pro tempore Leonardo CIARPAGLINI, domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO elettivamente 52, presso lo studio dell'avvocato EGIDIO MARULLO, difeso dall'avvocato STEFANO BERTINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
RA, elettivamente NO BUITONI domiciliata in ROMA VIA G AR 4, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BRUNI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
EA OL PR RA, EA OL LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G 4, difesi dagli avvocati ALBERTO PR, AR ----- GI AR CI, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 391/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 24/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
OL udito 1'Avvocato LOTTI Fabrizio, per delega dell'Avvocato BRUNI Alberto depositata in udienza, -2- difensore del resistente che ha chiesto rigetto di tutti i ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per accoglimento Rigetto ricorso ricorso principale. incidentale. - ป -3- Svolgimento del processo Con atto notificato il 5 dicembre 1995 CE OU OL e LO OU OL, comproprietari di un appartamento nell'edificio in Firenze, via dei Della Robbia 23, convenivano davanti al Tribunale di Firenze il condominio di tale edificio, chiedendo che venisse dichiarata nulla la delibera assunta dall'assemblea in data 16 novembre 1995, nella parte in cui modificava l'art. 8 del regolamento condominiale ed impartiva disposizioni per variare le tabelle millesimali. Con altro atto notificato il 19 febbraio 1996 CE OU OL e LO OU OL impugnavano la delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 17 gennaio 1996 in ordine alla ripartizione delle spese condominiali sulla base di tabelle millesimali illegittimamente adottate. Con atto notificato il 22 aprile 1996, infine, CE OU OL e LO OU OL impugnavano la delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 27 marzo 1996 ed avente ad oggetto l'autorizzazione all'amministratore di chiedere un affidamento bancario in conto corrente, in modo da reperire mezzi finanziari per far fronte alle spese condominiali. 3 Le cause venivano riunite. Nel giudizio interveniva la condomina CE IN NI, la quale aderiva alla posizione degli attori. Con sentenza in data 12 novembre 1997 il Tribunale di Firenze rigettava le domande. CE OU OL, LO OU OL e CE IN NI proponevano appello principale. incidentale, Il condominio proponeva appello spesedella compensazione delle dolendosi giudiziali. La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 24 marzo 1999, confermava la decisione di primo grado, ritenendo che: a) le prime due delibere impugnate erano esecutive delle delibere relative alla formazione delle nuove tabelle millesimali assunte in data 21 dicembre 1992 e 20 ottobre 1993, la cui nullità od annullabilità, non essendo rilevabile di ufficio, né essendo stata sollevata nel giudizio di primo grado, non era più prospettabile;
b) nella terza delibera non si ravvisava alcuna contrarietà a norme di legge e quindi si poteva parlare solo di "dissenso" dei condomini su una 4 modalità di gestione del condominio, giuridicamente irrilevante. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione CE OU OL e LO OU OL, con cinque motivi. Resiste con controricorso il condominio, che ha anche proposto ricorso incidentale, con un unico motivo, dolendosi della compensazione delle spese. Altro ricorso sostanzialmente identico a quello di CE OU OL e LO OU OL stato proposto da CE IN NI. Motivi della decisione preliminarmente disposta la riunione dei Va ricorsi. Con il primo motivo del ricorso principale e con il primo motivo del ricorso adesivo di CE IN NI sostanzialmente si deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, la delibera in data 16 novembre 1995 in realtà aveva approvato le nuove tabelle millesimali e non era semplicemete esecutiva di precedenti : delibere alle quali tale approvazione era ricollegabile. Ne consegue che, non avendo i condomini ricorrenti partecipato alla delibera in questione, mancava 5 quel consenso unanime dei condomini il quale, secondo la giurisprudenza di questa S.C., condiziona la valida approvazione delle tabelle millesimali. La doglianza è fondata. La sentenza impugnata, infatti, ha del tutto omesso di chiarire come, tenuto conto della formulazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea in data 16 novembre 1995 (.. delibera di approvare le tabelle millesimali redatte dal tecnico incaricato..), 21 novembre 1992 (..delibera di incaricare l'Ing. Vittorio De Giorgi di procedere alla stesura delle tab. millesimali indicata..) e 20 secondo la procedura da lui ottobre 1993 (.. approva i criteri informatori illustrati dall'Ing. Vittorio Di Giorgi Campedelli nella sua relazione), fosse possibile giungere alla conclusione che la approvazione delle tabelle millesimali non fosse ricollegabile all'ultima deliberazione in ordine di tempo e che la stessa dovesse, invece, considerarsi semplicemente esecutiva di quelle precedenti, nelle quali, pacificamente, l'assemblea non aveva esaminato tali tabelle, perché non ancora elaborate in modo compiuto. del primo motivo di entrambi i accoglimento ricorsi rispettivamente da CEproposti OU OL e LO OU OL e da CE IN NI comporta l'assorbimento degli altri motivi di tali ricorsi, i quali pongono questioni relative alla validità dei criteri in base ai quali le tabelle sono state redatte e quindi subordinate alla esistenza di una valida approvazione delle stesse. Anche il ricorso incidentale del condominio viene ad essere assorbito. In relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata Va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo di entrambi i ricorsi principali;
assorbiti gli altri motivi;
dichiara assorbito il ricorso incidentale del condominio di via dei Della Robbia : n. 25, Firenze;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Raus be 2002 frorner Par Herni Pelet quel % regul DEPOSITATA IN CANGELIEKIA IL CANCELLIERE Oggi, FEB 2803 Maria Di N #4 FEB 2003 IL CAROLLLIERE Maria Di Nuzzo В биого CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione *presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 17-4-2003 serie 4 al n. 15822 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Rider