Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2026, n. 16592
CASS
Sentenza 8 maggio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica decreto fissazione udienza

    La notifica del decreto di citazione in appello è stata ritualmente eseguita presso il difensore di fiducia, in quanto l'imputato appellante non è stato reperito nel domicilio dichiarato. La notifica è stata conforme alla disciplina processuale e la Corte di appello ha legittimamente proceduto alla trattazione dell'impugnazione.

  • Rigettato
    Mancanza prova conoscenza effettiva udienza

    La censura è manifestamente infondata poiché le modalità della notifica hanno coinvolto il difensore di fiducia e non vi è prova dell'interruzione del rapporto fiduciario, potendosi presumere la conoscenza della fissazione del giudizio.

  • Inammissibile
    Illogicità determinazione pena

    Il motivo è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. La Corte di appello ha irrogato il minimo edittale della pena per il reato di evasione nel giudizio abbreviato. Il ricorrente non potrebbe ottenere una pena inferiore, pertanto non ha interesse concreto all'accoglimento del motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2026, n. 16592
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16592
    Data del deposito : 8 maggio 2026

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