Sentenza 17 maggio 2012
Massime • 1
L'ago innestato in una siringa ed usato in un contesto aggressivo (nella specie, nel corso di una rapina) costituisce arma impropria, presentando chiare caratteristiche che lo rendono utilizzabile per l'offesa alla persona.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2012, n. 25012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25012 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 17/05/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 1233
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 5593/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT ES nato il [...];
avverso la sentenza del 23/11/2011 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Roberto Aniello che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO
p.
1. Con sentenza del 23/11/2011, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza con la quale, in data 7/07/2011, il g.u.p. del Tribunale della medesima città, aveva ritenuto RT LE colpevole dei delitti di cui all'art. 628 cod. pen., L. n. 110 del 1975, comma 3 e 4. p.
2. Avverso la suddetta l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE dell'art. 61 cod. pen., n. 2 e 4 L. n. 110 del 1975:
sostiene il ricorrente che la siringa (con la quale aveva minacciato le parti offese) non avrebbe potuto essere considerata un'arma impropria. Infatti, solo con un giudizio ex post la siringa diviene arma impropria atteso che ex ante il suo possesso è pienamente legittimo. Ne deriva, quindi, che sarebbe insussistente anche l'aggravante di cui all'art. 61 cod. pen., n. 2. 2. violazione dell'art. 628 cod. pen., comma 3, n. 1: ad avviso del ricorrente, poiché solo l'altro complice si era travisato, non avrebbe potuto essergli contestata anche l'aggravante del travisamento.
3. violazione dell'art. 628 cod. pen., comma 3, n. 3 bis: sostiene il ricorrente che neppure la suddetta aggravante sarebbe ravvisatale atteso che i locali della banca dove era stata perpetrata la rapina non potevano essere considerati luoghi di privata dimora;
4. trattamento sanzionatorio: infine il ricorrente si duole dell'eccessività della pena (contraria ai principi costituzionali di rieducazione) e della mancata concessione delle attenuanti generiche. DIRITTO
p.
1. VIOLAZIONE dell'art. 61 cod. pen., n. 2 e 4, L. n. 110 del 1975: risulta dalla sentenza impugnata che l'imputato, nel commettere la rapina, minacciò le persone offese ("levate sennò ti buco") usando una siringa con un ago inserito.
Quanto alfa configurabilità del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale un ago innestato in una siringa, usato in un contesto aggressivo, è arma impropria poiché presenta chiare caratteristiche che lo rendono utilizzabile per l'offesa alla persona: Cass. 1367/1986 Rv. 175037. Sussistente è anche la contestata aggravante di cui all'art. 61 cod. pen., n. 2, atteso che, per costante giurisprudenza di questa Corte,
la circostanza aggravante speciale dell'uso dell'arma nel delitto di rapina non assorbe la circostanza aggravante comune del nesso teleologico in relazione ai reati connessi di detenzione o di porto illegale di armi, perché essa non implica che l'arma impiegata sia detenuta o portata illegalmente. Infatti, affinché si verifichi l'assorbimento della norma sull'aggravante comune in quella che prevede un'aggravante speciale è necessario che quest'ultima contenga tutti gli elementi della fattispecie prevista dalla norma generale, oltre ad ulteriori elementi specializzanti: Cass. 44906/2008 riv 242220; Cass. 42046/2011 Rv. 251086.
p.
2. violazione dell'art. 628 cod. pen., comma 3, n 1: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Risulta dall'impugnata sentenza che, ad essere travisato, era solo il complice del ricorrente atteso che costui, invece, indossava un semplice cappellino e dagli atti non emergeva che lo indossasse in modo da nascondere il viso.
La suddetta aggravante, tuttavia, come correttamente ha ritenuto la Corte territoriale, deve ugualmente ritenersi sussistente. Infatti, premesso che, senza alcun dubbio va qualificata come aggravante di natura oggettiva ex art. 70 cod. pen., comma 1, n 1 (riguardando la modalità dell'azione), a norma dell'art. 118 cod. pen., la medesima si estende anche al concorrente (ossia all'attuale ricorrente) essendo da costui sicuramente conosciuta (art. 59 cod. pen., comma 1). Infatti, l'art. 118 cod. pen., nel disporre che le sole circostanze (aggravanti o attenuanti) di natura soggettiva sono valutate riguardo alla persona cui si riferiscono, stabilisce, a contrario, che, invece, le circostanze oggettive sono valutate con riguardo a tutti i concorrenti nel reato, con il solo limite dell'imputazione di cui all'art. 59 cod. pen., comma 1, che, nel caso di specie, deve ritenersi pacificamente sussistente. p.
3. violazione dell'art. 628 cod. pen., comma 3, n. 3 bis: anche la suddetta aggravante è da ritenersi sussistente atteso che, per costante giurisprudenza di questa Corte, è da ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della foro vita privata, come studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali, e, quindi, anche i locali di una banca come nel caso di specie: Cass. 10187/2011 Rv. 249850; Cass. 9992/1983 riv 161358.
p.
4. trattamento sanzionatorio: La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale deve ritenersi congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.
p.
5. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2012