Sentenza 26 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2002, n. 11089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11089 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ggetto11080/02 IN NOME DEL POP O ITA IANC LA CORTE SUPREMA DICA A SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22938/01 Dott. Nicola MARVULLI Primo Presidente Dott. Alfio FINOCCHIARO- Presidente di sezione- Cron.28685 Dott. Angelo GRIECO Presidente di sezione - Consigliere Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Ud. 07/06/02 Dott. Alessandro CRISCUOLO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI, (Delegazione Romana della Regione Puglia). rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, LEONILDE FRANCESCONI, giusta delega a margine 2002 del ricorso;
906 ricorrente -
contro
LI LE;
intimato - avverso la sentenza definitiva del giudice di Pace di BARI, n. 2522/00, depositata il 7/08/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Chiara RICCI, per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, rimessione atti alla Sezione semplice per l'ulteriore corso. Svolgimento del processo Con atto notificato 1'11 gennaio 1999 SQ CC conveniva davanti al Giudice di Pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del contributo cui sostenevano avere diritto in relazione ai danni subiti а seguito delle avversità atmosferiche del 1987, а seguito dell'esaurimento del relativo procedimento amministrativo ad opera degli enti all'uopo delegati. La Regione Puglia, costituitasi, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo configurabile solo un interesse legittimo e non un diritto soggettivo alla corresponsione della indennità in questione. Con sentenza in data 13 marzo 2000 il Giudice di pace di Bari accoglieva la domanda, disattendendo giurisdizione con la l'eccezione di difetto di seguente motivazione: In ordine poi al difetto di giurisdizione dell'A.G.O. non può essere contestata la natura di diritto soggettivo della pretesa fatta valere dall'attore. Tale diritto deriva dalla normativa che disciplina la materia delle avversità atmosferiche di carattere eccezionale e si configura ex art. 3 L. R. 38/82 laddove intervenga il decreto ministeriale dichiarativo 3 dell'eccezionalità delle avversità atmosferiche. Esso non può affievolirsi per ragioni discrezionali rimesse alle condizioni di bilanco dell'Ente Regionale, che invero con L.R. 10/89 ha stabilito che "la quantificazione della spesa è demandata per ciascun anno alla legge di bilancio". Tale legge non può applicarsi alla fattispecie oggetto della per l'ovvio principio dellapresente causa irretroattività che vige nel nostro ordinamento. Contro tale decisione la Regione Puglia ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi illustrati da memoria, ribadendo con il primo motivo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia sostiene che nella specie l'iter amministrativo cui la normativa in materia subordina la nascita del diritto soggettivo alle provvidenze per cui è causa non si era completato, in quanto la delibera n. 1357 del 7 giugno 1989 della Provincia di Bari, la quale sarebbe stata posta а base della sentenza impugnata, non era conclusiva del procedimento. Il motivo è infondato. Con riferimento ad identica controversia, infatti, questa S.C. ha avuto occasione di affermare, con sentenza 24 gennaio 2002 n. 802: 4 "In tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche ai sensi della legge della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 11 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge regionale 10 dicembre 1982, n. 38), il procedimento amministrativo per l'attribuzione dell'indennità in favore del privato richiedente, con la conseguente nascita del diritto soggettivo, si esaurisce con l'adozione del provvedimento da parte della Provincia, atteso che la citata legge regionale delega alle Province formali provvedimenti dila emissione dei liquidazione dei contributi, da attingere dai fondi che la Regione è tenuta a fornire alle Province stesse, senza che, in capo alla Regione discrezionale di medesima, residui alcun potere meno dell'operato della Provincia;
ratifica 0 pertanto, una volta che l'ente locale delegato ex lege abbia individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa per ottenere la condanna al dal privato del contributo rientra nella pagamento giurisdizione del giudice ordinario." Nella specie la delibera di cui discute, nell'approvare l'istruttoria compiuta, facendo sorgere in capo ai richiedenti il diritto soggettivo ai contributi, si è limitata a chiedere 5 alla Giunta regionale il finanziamento per poter procedere alla materiale erogazione degli stessi. Il primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti vanno trasmessi alla prima sezione civile, per la decisione degli altri motivi, che non pongono questioni di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli atti alla prima sezione civile per l'ulteriore corso. Roma, 7 giugno 2002 Die M as l e M Fly Canc erk 26 LUG 2002