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Sentenza 27 febbraio 2023
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2023, n. 8509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8509 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità; letta la memoria di replica del difensore, che ha concluso per l'accoglinnento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8509 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Firenze, con la pronuncia in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo il trattamento sanzionatorio, la pronuncia di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato il 16/09/2020 dal Tribunale di Firenze nei confronti di IE LV in relazione al reato previsto dagli artt.56, 624,625, comma 1 nn.4 e 7, e comma 2, 61 n.5 cod. pen. commesso in Pontassieve il 19 settembre 2019. 2. LV IE ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione di legge penale in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art.625 n.4 cod. pen. Secondo la ricorrente, l'aggravante della destrezza non può farsi coincidere con il mero approfittamento della distrazione della vittima, essendo necessario che la condotta dell'agente, per abilità, astuzia e rapidità, abbia comportato il superamento dell'ordinaria attenzione della vittima. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore ha depositato tempestiva memoria di replica, concludendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 5. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse. 5.1. Il giudice di primo grado aveva irrogato la pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa, esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle residue aggravanti. 5.2. La Corte di appello, accogliendo la censura inerente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, ha ritenuto che, trattandosi di un tentato furto «non dei più gravi», ha irrogato la pena base di nove mesi di reclusione ed euro 180 di multa, riducendola a mesi sei ed euro 120 per il tentativo e a mesi quattro ed euro 90 per le circostanze attenuanti generiche, irrogando la pena finale di mesi due di reclusione ed euro 60 di multa per la scelta del rito abbreviato. 5.3. E' principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di legittimità che è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (Sez. 1, n.43269 del 25/09/2019, R., Rv. 277144 - 01; Sez. 5, n. Il Presidente 2311 del 13/10/2015, dep. 2016, Cicala, Rv. 266056 - 01; Sez. 2, n.38697 del 24/06/2015, Ndiaye, Rv. 264803 - 01). 5.4. Giova sottolineare, a conferma del giudizio di inammissibilità per carenza di interesse, che non emerge dal tenore della pronuncia impugnata, né è stato allegato nel ricorso, che i fatti posti a fondamento della circostanza aggravante della destrezza siano stati valutati dal giudice in un'ottica di maggiore gravità dell'addebito, dovendo quindi escludersi la pur necessaria prospettazione di effetti pregiudizievoli per l'imputato (Sez. 4, n. 20328 del 11/01/2017, B., Rv. 269942 - 01). 6. L'inammissibilità del ricorso rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01), comunque soddisfatta dal rilievo della presenza in atti di rituale querela sporta in data 19 settembre 2019 presso la Legione Carabienieri Toscana - Stazione di Pontassieve. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità; letta la memoria di replica del difensore, che ha concluso per l'accoglinnento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8509 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Firenze, con la pronuncia in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo il trattamento sanzionatorio, la pronuncia di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato il 16/09/2020 dal Tribunale di Firenze nei confronti di IE LV in relazione al reato previsto dagli artt.56, 624,625, comma 1 nn.4 e 7, e comma 2, 61 n.5 cod. pen. commesso in Pontassieve il 19 settembre 2019. 2. LV IE ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione di legge penale in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art.625 n.4 cod. pen. Secondo la ricorrente, l'aggravante della destrezza non può farsi coincidere con il mero approfittamento della distrazione della vittima, essendo necessario che la condotta dell'agente, per abilità, astuzia e rapidità, abbia comportato il superamento dell'ordinaria attenzione della vittima. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore ha depositato tempestiva memoria di replica, concludendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 5. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse. 5.1. Il giudice di primo grado aveva irrogato la pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa, esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle residue aggravanti. 5.2. La Corte di appello, accogliendo la censura inerente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, ha ritenuto che, trattandosi di un tentato furto «non dei più gravi», ha irrogato la pena base di nove mesi di reclusione ed euro 180 di multa, riducendola a mesi sei ed euro 120 per il tentativo e a mesi quattro ed euro 90 per le circostanze attenuanti generiche, irrogando la pena finale di mesi due di reclusione ed euro 60 di multa per la scelta del rito abbreviato. 5.3. E' principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di legittimità che è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (Sez. 1, n.43269 del 25/09/2019, R., Rv. 277144 - 01; Sez. 5, n. Il Presidente 2311 del 13/10/2015, dep. 2016, Cicala, Rv. 266056 - 01; Sez. 2, n.38697 del 24/06/2015, Ndiaye, Rv. 264803 - 01). 5.4. Giova sottolineare, a conferma del giudizio di inammissibilità per carenza di interesse, che non emerge dal tenore della pronuncia impugnata, né è stato allegato nel ricorso, che i fatti posti a fondamento della circostanza aggravante della destrezza siano stati valutati dal giudice in un'ottica di maggiore gravità dell'addebito, dovendo quindi escludersi la pur necessaria prospettazione di effetti pregiudizievoli per l'imputato (Sez. 4, n. 20328 del 11/01/2017, B., Rv. 269942 - 01). 6. L'inammissibilità del ricorso rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01), comunque soddisfatta dal rilievo della presenza in atti di rituale querela sporta in data 19 settembre 2019 presso la Legione Carabienieri Toscana - Stazione di Pontassieve. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023