CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2026, n. 20631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20631 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AR AN nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2026 della Corte di Appello di Napoli udita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Paolo Andrea Maria Fiore che conclude per l'inammissibilità del ricorso sentite le conclusioni dell'avv. Immacolata Spina che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO AN AR risulta destinataria di un mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale giudiziario di Grasse, in Francia, per l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare del giudice istruttore di quel Tribunale, nell’ambito di un procedimento che la vede indagata per i delitti di tentato furto con violenza commesso in banda organizzata e di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla preparazione di un delitto, previsti e puniti dagli artt. 311, 450 e 131 del codice penale francese, e corrispondenti a quelli di tentata rapina ed associazione per delinquere dell’ordinamento penale italiano (artt. 56, 628 e 416, cod. pen.). Secondo l’ipotesi accusatoria, ella era parte di un gruppo di cinque italiani giunti a Cannes nell’aprile scorso, i quali, dopo aver seguìto un cittadino russo, hanno tentato di rapinarlo dell’orologio indossato, del valore di circa duecentomila euro. Nell’occasione, in particolare, come riferisce l’AG francese, due complici con uno scooter avevano affiancato Penale Sent. Sez. 6 Num. 20631 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI Data Udienza: 03/06/2026 l’autovettura della vittima aggredendola per impossessarsi dell’orologio, non riuscendovi, abbandonando poco dopo tale motoveicolo e raggiungendo gli altri loro complici, tra i quali la AR, che li attendevano a bordo di un’automobile, con la quale sono fuggiti verso l’Italia. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per la consegna. L'interessata ha proposto ricorso a mezzo del difensore con il quale deduce: primo motivo: violazione degli artt. 2 e 17 legge n. 69 del 2005, in relazione all’art. 696- ter cod. proc. pen., agli artt. 24 e 111 Cost., all’art. 6 CEDU e agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe omesso di verificare la compatibilità del sistema processuale francese con il diritto di difesa, atteso che, nella fase istruttoria condotta dal giudice istruttore, il segreto istruttorio impedirebbe all’indagato e al difensore la piena conoscenza degli atti, destinati a essere conosciuti solo in occasione dell’interrogatorio. La Corte territoriale si sarebbe limitata a escludere ogni sindacato sulla sussistenza dei gravi indizi, senza considerare che tale preclusione determinerebbe un vuoto di tutela. Si richiama, in proposito, la sentenza n. 177 del 2023 della Corte costituzionale, secondo cui le clausole di salvaguardia dell’art. 2 legge n. 69 del 2005 impongono una verifica concreta quando sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che la consegna esponga la persona a un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali. L’omessa verifica integrerebbe, pertanto, violazione di legge e nullità della sentenza. Secondo motivo: violazione dell’art. 6 L. 69/2005, per insufficienza descrittiva del mandato d'arresto europeo quanto al grado di partecipazione del ricorrente ai fatti contestati, nonché per omessa attivazione della procedura di richiesta di informazione integrative ex art. 16 della medesima legge: la descrizione contenuta nel mandato di arresto non descrive il ruolo svolto dalla NT né il suo ruolo nella associazione. La Corte, verificata la genericità della contestazione, avrebbe dovuto attivare il potere dovere di richiedere informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 della medesima legge: l'omissione di tale attività istruttoria ha determinato una motivazione apparente. terzo motivo: violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 17 legge n. 69 del 2005, 6 CEDU e 24, comma 2, Cost., nonché vizio di motivazione apparente o illogica. La censura riguarda il rigetto, o comunque la mancata valutazione, della documentazione prodotta dalla difesa in udienza, costituita da una lettera dei servizi sociali attestante la presenza della ricorrente a Napoli, il 21 aprile 2025, dalle ore 8.30 alle ore 14.30. Secondo la difesa, tale documento escludeva la presenza della ricorrente a Cannes nella medesima data, indicata come giorno di commissione dei fatti di tentata rapina. La Corte di merito avrebbe, pertanto, dovuto motivare sulla irrilevanza del documento 2 ovvero acquisire ulteriori informazioni sul punto. Quarto motivo: si propone questione di legittimità costituzionale dell'art 17, comma 4, della L. 22 Aprile 2005 n. 69 come modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 2 Febbraio 2021 n. 10, nella parte in cui esclude per i mandati di arresto europei di natura processuale il controllo della Corte d'appello sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per violazione degli articoli 2,3 13, 24, 111 e 117,comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e agli artt. 47 e 48 Convenzione dei diritti fondamentali dell'unione Europea;
ritiene la ricorrente che la Corte di appello ha dichiarato di non potersi sindacare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in forza del nuovo testo dell'art. 17, comma 4, della legge 69 del 2005 e succ. mod.; la norma invocata viola i parametri costituzionali citati in quanto la motivazione non può ridursi alla mera presa d'atto dell'esistenza di un mandato estero ma deve implicare un controllo sulla legittimità e sulla non arbitrarietà della misura (art. 13 Cost.); il diritto di difesa viene vanificato se l'indagato non ha il diritto di conoscere gli atti e di contestare il fumus dell'accusa posta fondamento del Mae (art. 24 Cost.); il principio del giusto processo del contraddittorio esige che ogni processo si svolga in condizioni di parità tra le parti mentre nel caso in esame si verifica una disparità strutturale incompatibile con la nozione di giusto processo (art. 111 Cost.); la giurisprudenza della corte EDU ha costantemente affermato che il diritto al giusto processo include il diritto dell'accusato di essere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa per predisporre la propria difesa (art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU e agli artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea); Si chiede quindi che la Corte di Cassazione sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, della L. 22 Aprile 2005 n. 69, nella parte in cui esclude il controllo della Corte d'appello sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i mandati d'arresto europei di natura processuale. Quinto motivo: istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 Trattato Fondamentale dell'Unione Europea;
in caso di mancato accoglimento dei motivi, si formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, proponendo quesito interpretativo relativo alla possibilità dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di m.a.e. processuale, di sindacare la sussistenza di un fumus minimo dell'accusa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Il primo motivo è infondato. La ricorrente non ha allegato in termini analitici l’esistenza di gravi carenze sistemiche del sistema giudiziario francese, essendosi limitata ad asserire, in termini del tutto generici, che il livello di segretezza della fase investigativa sia tale da comprimere un efficace diritto di difesa. Evidentemente, non sono queste generiche deduzioni né ragione per ritenere in termini generali il sistema processuale francese non in grado di garantire i diritti minimi di difesa degli indagati né, comunque, ragione per una 3 richiesta, di carattere esplorativo, alla Ag francese sulla adeguatezza del sistema processuale nazionale. La censura presenta, inoltre, carattere di novità. Dalla sentenza impugnata non risulta che la questione sia stata prospettata dinanzi alla Corte di Appello, né il ricorrente deduce una specifica omissione motivazionale sul punto. Il secondo motivo è infondato. Nel mandato d’arresto europeo le indicazioni relative al fatto e al “grado di partecipazione” del ricercato hanno la funzione di fornire le informazioni minime necessarie per consentire allo Stato di esecuzione i controlli demandati dalla legge e la rapida decisione sulla consegna. Dopo il d.lgs. n. 10 del 2021, tali controlli non comprendono più la verifica della gravità indiziaria, sicché non è richiesta una descrizione analitica delle modalità di coinvolgimento del ricercato nei fatti contestati. Il riferimento al “grado di partecipazione” non impone, infatti, di valutare l’intensità del contributo causale del soggetto, ma serve a rendere comprensibile il titolo di responsabilità nei diversi sistemi penali europei, nei quali concorso, partecipazione, istigazione, tentativo o conspiracy possono assumere configurazioni diverse. Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha ritenuto sufficienti le informazioni contenute nel mandato anche con riguardo alla posizione del ricorrente. Il terzo motivo è infondatoin quanto non solo la parte intende chiedere una valutazione sul quadro indiziario, mediate una verifica dell’alibi, ma chiede svolgersi una istruttoria per tale ricostruzione alternativa, sulla base di un generico documento. Il diniego di tale attività istruttoria, quindi, non solo non integra alcuna violazione delle norme richiamata ma era atto dovuto non essendo prevista una attività istruttoria sulla gravità degli indizi. Quarto motivo: èmanifestamente infondata la richiesta di sollevare eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, della legge 22 Aprile 2005 n.69. Innanzitutto, l’eccezione è formulata in modo generico lì dove intende contestare contemporaneamente la assenza di una valutazione autonoma dell’AG italiana sulla consistenza dei fatti per i quali è chiesta la consegna e, nel contempo, la inadeguatezza del sistema francese (peraltro, si ripete, descritto in modo meramente assertivo e senza riferimenti a carenze sistemiche o individualizzate). Poi, non tiene conto che proprio la Costituzione consente e riconosce le limitazioni di sovranità necessarie alla partecipazione dell’Italia all’ordinamento dell’Unione europea, nel cui ambito opera il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Tale principio si fonda sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, ossia sulla presunzione che ciascuno Stato condivida con gli altri i valori comuni sui quali si fonda l’Unione e rispetti il diritto dell’Unione, compresi i diritti fondamentali da esso riconosciuti. Del tutto ragionevole, quindi, ed allineato con tali principi la previsione che il sistema del mandato d’arresto europeo non richieda un sindacato interno pieno sulla fondatezza dell’accusa o sulla consistenza probatoria dei fatti, essendo tale valutazione riservata 4 all’autorità giudiziaria dello Stato emittente. Infine, non si ritiene di accogliere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, non rilevando questa Corte sussistere il dubbio interpretativo della difesa. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così è deciso, 03/06/2026 Il Presidente 5
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Paolo Andrea Maria Fiore che conclude per l'inammissibilità del ricorso sentite le conclusioni dell'avv. Immacolata Spina che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO AN AR risulta destinataria di un mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale giudiziario di Grasse, in Francia, per l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare del giudice istruttore di quel Tribunale, nell’ambito di un procedimento che la vede indagata per i delitti di tentato furto con violenza commesso in banda organizzata e di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla preparazione di un delitto, previsti e puniti dagli artt. 311, 450 e 131 del codice penale francese, e corrispondenti a quelli di tentata rapina ed associazione per delinquere dell’ordinamento penale italiano (artt. 56, 628 e 416, cod. pen.). Secondo l’ipotesi accusatoria, ella era parte di un gruppo di cinque italiani giunti a Cannes nell’aprile scorso, i quali, dopo aver seguìto un cittadino russo, hanno tentato di rapinarlo dell’orologio indossato, del valore di circa duecentomila euro. Nell’occasione, in particolare, come riferisce l’AG francese, due complici con uno scooter avevano affiancato Penale Sent. Sez. 6 Num. 20631 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI Data Udienza: 03/06/2026 l’autovettura della vittima aggredendola per impossessarsi dell’orologio, non riuscendovi, abbandonando poco dopo tale motoveicolo e raggiungendo gli altri loro complici, tra i quali la AR, che li attendevano a bordo di un’automobile, con la quale sono fuggiti verso l’Italia. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per la consegna. L'interessata ha proposto ricorso a mezzo del difensore con il quale deduce: primo motivo: violazione degli artt. 2 e 17 legge n. 69 del 2005, in relazione all’art. 696- ter cod. proc. pen., agli artt. 24 e 111 Cost., all’art. 6 CEDU e agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe omesso di verificare la compatibilità del sistema processuale francese con il diritto di difesa, atteso che, nella fase istruttoria condotta dal giudice istruttore, il segreto istruttorio impedirebbe all’indagato e al difensore la piena conoscenza degli atti, destinati a essere conosciuti solo in occasione dell’interrogatorio. La Corte territoriale si sarebbe limitata a escludere ogni sindacato sulla sussistenza dei gravi indizi, senza considerare che tale preclusione determinerebbe un vuoto di tutela. Si richiama, in proposito, la sentenza n. 177 del 2023 della Corte costituzionale, secondo cui le clausole di salvaguardia dell’art. 2 legge n. 69 del 2005 impongono una verifica concreta quando sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che la consegna esponga la persona a un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali. L’omessa verifica integrerebbe, pertanto, violazione di legge e nullità della sentenza. Secondo motivo: violazione dell’art. 6 L. 69/2005, per insufficienza descrittiva del mandato d'arresto europeo quanto al grado di partecipazione del ricorrente ai fatti contestati, nonché per omessa attivazione della procedura di richiesta di informazione integrative ex art. 16 della medesima legge: la descrizione contenuta nel mandato di arresto non descrive il ruolo svolto dalla NT né il suo ruolo nella associazione. La Corte, verificata la genericità della contestazione, avrebbe dovuto attivare il potere dovere di richiedere informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 della medesima legge: l'omissione di tale attività istruttoria ha determinato una motivazione apparente. terzo motivo: violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 17 legge n. 69 del 2005, 6 CEDU e 24, comma 2, Cost., nonché vizio di motivazione apparente o illogica. La censura riguarda il rigetto, o comunque la mancata valutazione, della documentazione prodotta dalla difesa in udienza, costituita da una lettera dei servizi sociali attestante la presenza della ricorrente a Napoli, il 21 aprile 2025, dalle ore 8.30 alle ore 14.30. Secondo la difesa, tale documento escludeva la presenza della ricorrente a Cannes nella medesima data, indicata come giorno di commissione dei fatti di tentata rapina. La Corte di merito avrebbe, pertanto, dovuto motivare sulla irrilevanza del documento 2 ovvero acquisire ulteriori informazioni sul punto. Quarto motivo: si propone questione di legittimità costituzionale dell'art 17, comma 4, della L. 22 Aprile 2005 n. 69 come modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 2 Febbraio 2021 n. 10, nella parte in cui esclude per i mandati di arresto europei di natura processuale il controllo della Corte d'appello sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per violazione degli articoli 2,3 13, 24, 111 e 117,comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e agli artt. 47 e 48 Convenzione dei diritti fondamentali dell'unione Europea;
ritiene la ricorrente che la Corte di appello ha dichiarato di non potersi sindacare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in forza del nuovo testo dell'art. 17, comma 4, della legge 69 del 2005 e succ. mod.; la norma invocata viola i parametri costituzionali citati in quanto la motivazione non può ridursi alla mera presa d'atto dell'esistenza di un mandato estero ma deve implicare un controllo sulla legittimità e sulla non arbitrarietà della misura (art. 13 Cost.); il diritto di difesa viene vanificato se l'indagato non ha il diritto di conoscere gli atti e di contestare il fumus dell'accusa posta fondamento del Mae (art. 24 Cost.); il principio del giusto processo del contraddittorio esige che ogni processo si svolga in condizioni di parità tra le parti mentre nel caso in esame si verifica una disparità strutturale incompatibile con la nozione di giusto processo (art. 111 Cost.); la giurisprudenza della corte EDU ha costantemente affermato che il diritto al giusto processo include il diritto dell'accusato di essere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa per predisporre la propria difesa (art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU e agli artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea); Si chiede quindi che la Corte di Cassazione sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, della L. 22 Aprile 2005 n. 69, nella parte in cui esclude il controllo della Corte d'appello sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i mandati d'arresto europei di natura processuale. Quinto motivo: istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 Trattato Fondamentale dell'Unione Europea;
in caso di mancato accoglimento dei motivi, si formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, proponendo quesito interpretativo relativo alla possibilità dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di m.a.e. processuale, di sindacare la sussistenza di un fumus minimo dell'accusa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Il primo motivo è infondato. La ricorrente non ha allegato in termini analitici l’esistenza di gravi carenze sistemiche del sistema giudiziario francese, essendosi limitata ad asserire, in termini del tutto generici, che il livello di segretezza della fase investigativa sia tale da comprimere un efficace diritto di difesa. Evidentemente, non sono queste generiche deduzioni né ragione per ritenere in termini generali il sistema processuale francese non in grado di garantire i diritti minimi di difesa degli indagati né, comunque, ragione per una 3 richiesta, di carattere esplorativo, alla Ag francese sulla adeguatezza del sistema processuale nazionale. La censura presenta, inoltre, carattere di novità. Dalla sentenza impugnata non risulta che la questione sia stata prospettata dinanzi alla Corte di Appello, né il ricorrente deduce una specifica omissione motivazionale sul punto. Il secondo motivo è infondato. Nel mandato d’arresto europeo le indicazioni relative al fatto e al “grado di partecipazione” del ricercato hanno la funzione di fornire le informazioni minime necessarie per consentire allo Stato di esecuzione i controlli demandati dalla legge e la rapida decisione sulla consegna. Dopo il d.lgs. n. 10 del 2021, tali controlli non comprendono più la verifica della gravità indiziaria, sicché non è richiesta una descrizione analitica delle modalità di coinvolgimento del ricercato nei fatti contestati. Il riferimento al “grado di partecipazione” non impone, infatti, di valutare l’intensità del contributo causale del soggetto, ma serve a rendere comprensibile il titolo di responsabilità nei diversi sistemi penali europei, nei quali concorso, partecipazione, istigazione, tentativo o conspiracy possono assumere configurazioni diverse. Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha ritenuto sufficienti le informazioni contenute nel mandato anche con riguardo alla posizione del ricorrente. Il terzo motivo è infondatoin quanto non solo la parte intende chiedere una valutazione sul quadro indiziario, mediate una verifica dell’alibi, ma chiede svolgersi una istruttoria per tale ricostruzione alternativa, sulla base di un generico documento. Il diniego di tale attività istruttoria, quindi, non solo non integra alcuna violazione delle norme richiamata ma era atto dovuto non essendo prevista una attività istruttoria sulla gravità degli indizi. Quarto motivo: èmanifestamente infondata la richiesta di sollevare eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, della legge 22 Aprile 2005 n.69. Innanzitutto, l’eccezione è formulata in modo generico lì dove intende contestare contemporaneamente la assenza di una valutazione autonoma dell’AG italiana sulla consistenza dei fatti per i quali è chiesta la consegna e, nel contempo, la inadeguatezza del sistema francese (peraltro, si ripete, descritto in modo meramente assertivo e senza riferimenti a carenze sistemiche o individualizzate). Poi, non tiene conto che proprio la Costituzione consente e riconosce le limitazioni di sovranità necessarie alla partecipazione dell’Italia all’ordinamento dell’Unione europea, nel cui ambito opera il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Tale principio si fonda sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, ossia sulla presunzione che ciascuno Stato condivida con gli altri i valori comuni sui quali si fonda l’Unione e rispetti il diritto dell’Unione, compresi i diritti fondamentali da esso riconosciuti. Del tutto ragionevole, quindi, ed allineato con tali principi la previsione che il sistema del mandato d’arresto europeo non richieda un sindacato interno pieno sulla fondatezza dell’accusa o sulla consistenza probatoria dei fatti, essendo tale valutazione riservata 4 all’autorità giudiziaria dello Stato emittente. Infine, non si ritiene di accogliere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, non rilevando questa Corte sussistere il dubbio interpretativo della difesa. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così è deciso, 03/06/2026 Il Presidente 5