Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2016, n. 6885
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Sentenza 23 novembre 2016

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In tema di sicurezza sul lavoro, risponde della contravvenzione prevista dall'art. 25, comma primo, lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 il medico che, nello svolgimento delle visita periodica di lavoratori esposti a rischi specifici, non attui i protocolli sanitari correlati ai rischi medesimi (nella specie, movimentazione manuale dei carichi e rumore).

In tema di sicurezza sul lavoro, la contravvenzione prevista dall'art. 25, comma primo, lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che sanziona l'inosservanza da parte del medico competente dei protocolli definiti in funzione dei rischi specifici dei lavoratori, sottoposti a visita periodica, ha natura di reato permanente e di pericolo astratto, per cui la condotta illecita si protrae sino al momento di ottemperanza dell'obbligo di legge e ai fini della sua configurazione non è necessario che dalla violazione delle prescrizioni derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2016, n. 6885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6885
    Data del deposito : 23 novembre 2016

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