Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2005, n. 39495
CASS
Sentenza 27 settembre 2005

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Massime1

L'ordinanza con cui il Gip provvede alla revoca della misura cautelare coercitiva personale senza richiedere al Pubblico Ministero l'espressione del parere, secondo la previsione inderogabile dell'art. 299 comma terzo bis cod. proc. pen., è nulla ai sensi dell'art. 178 lett. b) cod. proc. pen., per violazione della disciplina concernente la partecipazione del P.M. al procedimento. (La Corte, nell'enunciare il principio, ha chiarito che l'avviso della data dell'interrogatorio non sostituisce la richiesta di parere e che l'uso dell'avverbio "immediatamente" nell'art. 299, comma primo, cod. proc. pen. esprime l'esigenza di una celere definizione della procedura, ma non implica la possibilità di provvedere senza il rispetto del contraddittorio).

Commentario1

  • 1Sui reati commessi con violenza alla persona offesa e sugli strumenti di tutela. Tra intendimenti legislativi e inadeguatezza della tecnica normativa.
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 15 marzo 2023

    Abstract – Il presente contributo, esaminando il caso risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia 36754 del 2022, si prefigge di approfondire l'effettività degli interventi normativi che hanno interessato il diritto penale in ordine ai reati commessi con violenza alla persona, nell'ultimo decennio. L'accresciuta sensibilità sociale intorno ai fenomeni della violenza domestica e di genere, ha moltiplicato gli strumenti di prevenzione e repressione. Pur avendo l'indubbio merito di aver rafforzato l'armamentario di tutele a favore delle vittime di reati violenti, le regole di protezione non sempre sono state adeguatamente calibrate alle innovazioni introdotte. Nella …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2005, n. 39495
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39495
Data del deposito : 27 settembre 2005

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