Sentenza 27 settembre 2005
Massime • 1
L'ordinanza con cui il Gip provvede alla revoca della misura cautelare coercitiva personale senza richiedere al Pubblico Ministero l'espressione del parere, secondo la previsione inderogabile dell'art. 299 comma terzo bis cod. proc. pen., è nulla ai sensi dell'art. 178 lett. b) cod. proc. pen., per violazione della disciplina concernente la partecipazione del P.M. al procedimento. (La Corte, nell'enunciare il principio, ha chiarito che l'avviso della data dell'interrogatorio non sostituisce la richiesta di parere e che l'uso dell'avverbio "immediatamente" nell'art. 299, comma primo, cod. proc. pen. esprime l'esigenza di una celere definizione della procedura, ma non implica la possibilità di provvedere senza il rispetto del contraddittorio).
Commentario • 1
- 1. Sui reati commessi con violenza alla persona offesa e sugli strumenti di tutela. Tra intendimenti legislativi e inadeguatezza della tecnica normativa.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 15 marzo 2023
Abstract – Il presente contributo, esaminando il caso risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia 36754 del 2022, si prefigge di approfondire l'effettività degli interventi normativi che hanno interessato il diritto penale in ordine ai reati commessi con violenza alla persona, nell'ultimo decennio. L'accresciuta sensibilità sociale intorno ai fenomeni della violenza domestica e di genere, ha moltiplicato gli strumenti di prevenzione e repressione. Pur avendo l'indubbio merito di aver rafforzato l'armamentario di tutele a favore delle vittime di reati violenti, le regole di protezione non sempre sono state adeguatamente calibrate alle innovazioni introdotte. Nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2005, n. 39495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39495 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 27/09/2005
Dott. CONZATTI ND - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1346
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 20593/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di LUCCA;
nei confronti di:
1) ND AR SA N. IL 08/11/1942;
avverso ORDINANZA del 13/04/2005 GIP TRIBUNALE di LUCCA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BERNABAI RENATO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe e Veneziano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 13 aprile 2005 il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca, all'esito dell'interrogatorio di garanzia reso ai sensi dell'art. 294 cod. proc. penale, rimetteva in libertà ON RL ND, indagato in relazione ai reati di associazione per delinquere e truffa aggravata, motivando che la descrizione dei fatti da lui fornita appariva verosimile, in considerazione della sua accertata estraneità alle operazioni commerciali, oggetto delle conversazioni intercettate, che faceva quindi venir meno i gravi indizi di colpevolezza.
Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico ministero presso il tribunale di Lucca, deducendo la nullità per violazione dell'articolo 299 cod. proc. penale, per omissione del suo parere preventivo, obbligatorio.
All'udienza del 27 Settembre 2005 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La revoca della misura cautelare della custodia in carcere è stata assunta in violazione della disciplina concernente la partecipazione del pubblico ministero al procedimento (art. 178 lett. B, cod. proc. penale). Come si evince dal verbale dell'interrogatorio, in cui è contestualmente riportato, in chiusura, il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari di Lucca ha omesso di richiedere il previo parere del Pubblico ministero, violando in tal modo la norma di cui all'art. 299, comma 3 bis, cod. proc. penale, di natura inderogabile (Cass., sez. 4, 13 marzo 2003, n. 25399). Non elide il vizio di nullità la notificazione dell'avviso della data dell'interrogatorio al pubblico ministero, che, seppur non partecipe all'udienza, dev'esser posto in condizioni di esprimere il suo parere obbligatorio sulle provvedimento "de libertate". Nè l'esigenza di celere definizione della procedura, rivelata dall'avverbio "immediatamente" contenuto nell'art. 299, comma 1, cod. proc. pen., implica la possibilità di una revoca o sostituzione della misura senza il rispetto del contraddittorio (Cass., sez. 1, 4 Febbraio 2003, n. 13981); salva l'ipotesi di ritardo nell'esprimere il parere richiesto (art. 299, comma 3 bis, ultima parte). L'ordinanza va quindi annullata con rinvio al tribunale di Lucca per un nuovo esame.
P.Q.M.
- Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Lucca per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 Settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2005