Sentenza 21 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2001, n. 8483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8483 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 . H N E , ) N 9 O 7 I 1 - Z 1 A 1 R - T 1 S 2 I G REPUBBLICA ITALIANA 1 E 01 R IN NOM ALIA8483 0 3 A D 8 E 1 T 4 N . E S CASSAZIONE LA CORTE SU ENA T E R Oggetto A SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12630/00 - Presidente - Dott. Manfredo GROSSI Dott. Ernesto LUPO - Consigliere 19413 Cron. - Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Rep. Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI Ud. 16/03/01 Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI - ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: AN CK, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ITALO FOGNIER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI GIGNOD, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore dr. Claudio Bredy, da ROMA presso LA CORTE DIconsiderarsi domiciliato in 2001 CASSAZIONE, difeso dall'avvocato DANTE MALAGUTTI con 952 1 studio in 11100 AOSTA VIA XAVIER DE MAISTRE 24/A, giusta delega in atti;
controricorrente avversO l'ordinanza del Giudice di pace di AOSTA, emessa il 04/05/00 e depositata il 09/05/00 (R.G. 150/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/03/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso con le conseguenze di legge. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella causa n. R.G. 150/2000 tra il comune di GIGNOD e PA AN innanzi al Giudice di Pace di Aosta, quest'ultimo, con ordinanza depositata il 9.5.2000, in relazione all'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla parte convenuta (la quale aveva sostenuto la competenza del Tribunale di Aosta sezione lavoro), respingeva “... la richiesta di parte convenuta di devoluzione della causa al Tribunale non ritenendo la causa di lavoro...". Contro questo provvedimento PA DI ha proposto ricorso per cassazione (v. le conclusioni del ricorso) ex art. 360, comma primo, nn. 2, 4, e 5 c.p.c.; e in subordine ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c; nonché, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 111 Cost., ex art. 360 comma primo nn. 3 e/o 2 c.p.c., chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Aosta in funzione di Giudice del Lavoro. Il comune di IG ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso per cassazione deve ritenersi come tale inammissibile ex art. 42 c.p.c. in quanto il provvedimento impugnato ha avuto per oggetto la sola competenza e non il merito;
detto ricorso può però convertirsi in istanza di regolamento di competenza risultando osservati i termini per la notifica ed il deposito previsti dall'art. 47 c.p.c (cfr. Cass. 7661/97, Cass. 2481/99 e Cass. 1981/96). Peraltro che anche come istanza di regolamento di competenza il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto ai sensi dell'art. 46 c.p.c. non è possibile proporre regolamento di competenza contro i provvedimenti del Giudice di Pace (cfr. Cass. 4635 del 10/05/1999); né può affermarsi che, proprio a causa di tale 3 impossibilità di impugnazione altrimenti, sussista l'impugnabilità ex art. 111 cost. in quanto il provvedimento del Giudice di Pace di Aosta è un'ordinanza con cui detto Giudice ha (implicitamente) affermato la propria competenza non ritenendo la causa di lavoro ed ha fissato l'udienza per la prosecuzione del giudizio;
si tratta quindi di un provvedimento privo dei caratteri (necessari per l'impugnabilità ex art. 111 Cost.) della decisorietà e della definitività. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso. "La dichiarazione di inammissibilita' del ricorso per regolamento di competenza, costituendo una pronunzia ancorche' indiretta sulla competenza, va adottata con sentenza a norma dell'art. 49 cod. proc. civ., disposizione speciale prevalente su quella di cui al successivo art. 375 dello stesso codice, che in tema di procedimenti in camera di consiglio, prevede l'ordinanza quale forma della decisione di inammissibilita' del ricorso" Cass. n. 4838 del 30/05/1997; nello stesso senso Cass. n. 8377 del 24/08/1998). Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio innanzi a questa Corte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese del giudizio innanzi a questa Corte. Così deciso a Roma il 16.3.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE A 4 7 3 . ) N E , C 1 O Depositata in Cancelleria 9 L A 7 L P 1 O - I IL CANCELLIERE C1 R 1 D 1 ZI E Oggi, 21 611 2001 - Concetta Ammendola 1 E A 2 C R . I T IL CANCELLIERE CL L D S 9 IU S 3 TERS Concetta 8 G 6 E N 4 CE N . . T T T S R I ( A 4