Sentenza 5 dicembre 2007
Massime • 1
Non si determina nullità nel caso in cui al rigetto della richiesta di sospensione del dibattimento per la valutazione dell'opportunità di proporre richiesta di patteggiamento, avanzata secondo la disciplina transitoria della novella sul cosiddetto patteggiamento allargato, non abbia fatto seguito alcuna attività istruttoria e si sia disposto il rinvio ad altra udienza, sì da offrire comunque all'imputato uno "spatium deliberandi" per le sue valutazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2007, n. 46239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46239 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 05/12/2007
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 1240
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 012728/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN RR N. IL 13/03/1978;
avverso SENTENZA del 14/10/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), che si associa e deposita conclusioni scritte e nota spese;
Udito il difensore del ricorrente Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Mario, che conclude per l'annullamento senza rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 ottobre 2005, la Corte d'Appello di Roma, 2 sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede appellata da AN IR, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di appropriazione indebita a lui ascritto perché estinto per prescrizione, confermando nel resto la decisione impugnata, con la quale AN era stato condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, e alla rifusione delle spese.
La Corte territoriale, rigettata l'eccezione di nullità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del processo di primo grado a norma della L. n. 134 del 2003, art. 5, anche in virtù della dirimente considerazione che ormai era maturata la prescrizione, riteneva che, dichiarata l'estinzione del reato per tale motivo, dovessero essere confermate le statuizioni civili per l'accertato impossessamento da parte dell'imputato del materiale conferito da AT GI per la gestione societaria dell'attività di riparazione di apparecchi radio - televisivi. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso AN, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione della L. n. 134 del 2003, art. 5, art. 578 c.p.p., e art. 604 c.p.p., comma 4 in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, perché la giurisprudenza di legittimità, ed anche quella costituzionale, sono conformi nel ritenere che la L. cit. art. 5, aveva comportato restituzione nel termine per richiedere l'applicazione di pena anche da parte di chi, pur potendolo, non aveva esercitato la facoltà di chiedere tale rito alternativo.
Nè aveva pregio la valutazione di irrilevanza della questione per sopravvenuta prescrizione del reato, residuando le statuizioni relative alle questioni civili.
La scelta del rito avrebbe invero precluso al giudice di pronunciare sul risarcimento del danno;
- difetto assoluto di motivazione sul punto decisivo relativo alla ritenuta appropriazione indebita attinente alla valutazione critica dell'unica prova costituita dalle dichiarazioni della persona offesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Vero è che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che al caso in esame non fosse applicabile la disciplina transitoria dettata per il c.d "patteggiamento allargato".
Il Collegio invero condivide il canone interpretativo secondo il quale "la L. n. 134 del 2003, art. 5, comma 1, consente all'imputato o al suo difensore munito di procura speciale, con il consenso del pubblico ministero, di formulare la richiesta di cui all'art. 444 c.p.p., come modificato dalla citata legge, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della medesima L. n. 134 del 2003, in cui sia prevista la loro partecipazione, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 134, risulti decorso il termine previsto dall'art. 446 c.p.p., comma 1, e ciò anche quando sia già' stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.
Tale disciplina transitoria, che fa seguito alla rivisitazione dell'istituto del patteggiamento operata dalla L. n. 134 del 2003, nel consentire la formulazione dell'istanza di patteggiamento anche nei casi in cui l'istruzione dibattimentale sia già in fase avanzata non si pone in contraddizione ne' con le finalità deflative che ispirano questo rito alternativo, ne' con il principio della ragionevole durata del processo, posto che il ricorso a tale istituto è infatti in grado di assicurare una notevole accelerazione rispetto alle cadenze del procedimento ordinario, sia perché l'accordo tra le parti ne provoca l'immediata conclusione, sia per i consistenti limiti all'appellabilità della sentenza stabiliti dall'art. 448 c.p.p., comma 2" (Corte Cost. sent.
9.7.2004 n. 219).
Tuttavia nel caso in esame non si è determinata nullità alcuna. La L. cit., art. 5, non prevede alcuna sanzione per il rigetto della richiesta di sospensione, sicché l'invocata nullità può ritenersi sussistente solo se in concreto si sia determinata una violazione del diritto di difesa per essersi determinata preclusione alla formulazione della richiesta di patteggiamento (cfr. Cass. Sez. 3, 16.3.2005 n. 21737). Dagli atti risulta che la richiesta di sospensione è stata utilmente proposta all'udienza del 6.10.2003, udienza alla quale non è stata compiuta alcuna attività istruttoria e che (nonostante il formale rigetto della richiesta di sospensione) è stata rinviata al 4.12 successivo, sicché sostanzialmente il ricorrente ha potuto fruire dello spatium deliberarteli concesso dalla legge.
Ma all'udienza da ultimo ciata, anziché proporre istanza di applicazione di pena (la cui proposizione in caso di rigetto avrebbe legittimato la reiterazione in sede di appello, secondo quanto previsto dall'art. 448 c.p.p.), il ricorrente si è limitato a reiterare la richiesta di sospensione.
La Corte territoriale ha disatteso l'eccepita nullità, con motivazione che questo Collegio non condivide ma che è emendabile (nel senso sopra indicato) a norma dell'art. 619 c.p.p., perché la decisione è corretta. Non ricorrendo la nullità invocata, perché non prevista e in concreto non sussistente, non poteva che dichiararci la prescrizione del reato, ferme restando le statuizioni civili. Del resto a non diverso esito si sarebbe pervenuti anche se il ricorrente avesse chiesto l'applicazione della pena e il giudice l'avesse rigettata nel convincimento (ancorché erroneo) della mancanza dei presupposti, perché la corte di appello, stante il disposto dell'art. 448 c.p.p., u.c., anche ove avesse ritenuto di accogliere il patteggiamento eventualmente richiesto, in presenza di causa estintiva del reato, avrebbe dovuto dare la prevalenza alla pronuncia di prescrizione e comunque pronunciare sulle statuizioni civili.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, perché la Corte territoriale ha dimostrato di aver preso in considerazione le doglianze difensive mosse con l'appello, attraverso una valutazione globale delle risultanze probatorie che ha giustificato il convincimento di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, stante il "quadro storico di univoca valenza probatoria", e di inconferenza delle prospettazioni difensive per genericità e mancata dimostrazione di presunti crediti. Infine, l'assunto, secondo il quale la sentenza impugnata avrebbe omesso di prendere in considerazione quanto scaturente dalle deposizioni dei testi SI e Piazza, è dedotto in maniera generica perché non si indica in maniera specifica quale sarebbe, il contenuto rilevante di tali dichiarazioni asseritamene evidenziate con l'appello, contenuto in relazione al quale l'indicata valutazione di inconferenza, ovvero di chiarezza del complessivo quadro probatorio(avrebbe determinato il denunciato vizio di difetto assoluto di motivazione. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute per il presente grado dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile AT GI che liquida in complessivi Euro 2.000,00, per diritti e onorari oltre spese forfettarie, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2007