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13 novembre 2015
13 novembre 2015
Art. 2. null ita', nei procedimenti civili in materia di responsabilita' genitoriale, di affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta' di presentare memorie scritte nell'interesse del minore».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della citata legge 4 maggio 1983, n. 184 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di se' il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile , o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorita' affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' art. 316 del codice civile . In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilita' genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorita' sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullita', nei procedimenti civili in materia di responsabilita' genitoriale, di affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta' di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.
1. di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.
(Omissis).».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della citata legge 4 maggio 1983, n. 184 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di se' il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile , o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorita' affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' art. 316 del codice civile . In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilita' genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorita' sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullita', nei procedimenti civili in materia di responsabilita' genitoriale, di affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta' di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.
1. di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.
(Omissis).».
Commentari • 13
- 1. Revoca dell'adottabilità : gli affidatari devono essere convocati anche nel giudizio di appello - Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord., 3 settembre 2021, n. 23862https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17.30881
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi L'art. 5, comma 1, legge n. 184 del 1983, come novellato dall'art. 2 della legge n. 173 del 2015, prevede che l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria, devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato e hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. Tale disposizione è norma di carattere processuale che deve trovare applicazione anche nei giudizi di appello. Adozione – Dichiarazione dello stato di adottabilità – Convocazione degli affidatari – Giudizio di appello; Rif. Leg. Art. 5, comma 1, L. n. 184/1983 e L. n. 173/2015
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Giurisprudenza • 27
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- affidamento minore·
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