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13 novembre 2015
13 novembre 2015
Art. 4. 1. All' articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 44, comma 1, della citata legge 4 maggio 1983, n. 184 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 44. 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall' art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo.».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 44, comma 1, della citata legge 4 maggio 1983, n. 184 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 44. 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall' art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo.».
Commentari • 3
- 1. L’affidamento etero-familiare. Cosa c’è prima della vera e propria adozione e quali sono gli aspetti critici: un’analisi d’insiemeDomenica Gasparro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
Presupposto indefettibile dal quale occorre partire è che l'adozione – piena – rappresenta a oggi una extrema ratio, il che vuol dire potere/dovere del giudice di ricorrere alla stessa esclusivamente nell'ipotesi in cui tutti gli strumenti di sostegno ovvero gli interventi a opera delle istituzioni[1] – predisposti dal nostro legislatore – non abbiano sortito l'effetto sperato. Invero, come ben argomentato dal Battelli, <>[2] Ruotando oramai tutta la normativa attorno all'interesse preminente del minore, si è avuto modo di constatare come – salvo ipotesi particolarmente gravi, quali abbandono o maltrattamenti – il primo sia rappresentato dall'esigenza di far crescere il bambino nella …
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Giurisprudenza • 8
- 1. Corte Cost., sentenza 23/12/2021, n. 252Provvedimento: […] In questa prospettiva, l'interveniente fa rilevare che l'art. 4 della legge 19 ottobre 2015, n. 173 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare) ha integrato la lettera a) dell'art. 44 della legge n. 184 del 1983, prevedendo che il minore può essere adottato da persone a lui legate da preesistente rapporto stabile e duraturo, «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento». Non è precluso, quindi, al genitore affidatario non coniugato di adottare il minore che ha in affido ove, esclusa la possibilità del suo reingresso nella famiglia biologica, detta soluzione sia ritenuta quella che in concreto ne realizza meglio l'interesse.Leggi di più...
- adozione da parte di persona non coniugata residente in italia·
- in genere·
- adozione e affidamento·
- adozione di minori residenti all'estero·
- omessa previsione·
- denunciata violazione del diritto convenzionale al rispetto della vita privata·
- carenza di motivazione·
- inammissibilità della questione. (classif. 006001).