Sentenza 14 maggio 2002
Massime • 1
La circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) non è applicabile ai delitti per i quali sia prevista in astratto la pena dell'ergastolo, a nulla rilevando l'entità della sanzione in concreto inflitta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2002, n. 28418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28418 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 14/05/2002
1. Dott. ROSSI BRUNO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - N. 478
3. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - N. 001524/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) RR EA N. IL 01/02/1956
avverso SENTENZA del 30/10/2001 CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. TO Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto e diritto
Con sentenza del 6 novembre 1999 la Corte di Assise di Salerno dichiarava ER EA responsabile di concorso in omicidio premeditato e aggravato in danno di RA RE e dei connessi reati di sequestro di persona, detenzione e porto illegale di armi e occultamento di cadavere e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate diverse da quella prevista DAart. 7 della legge n. 203/91, lo condannava alla pena di ventitre anni di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie previste dalla legge.
Secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia De VO BR, RE UA, AR GI e AR MA, che avevano dato un impulso decisivo alle indagini, l'omicidio del RA, avvenuto nel dicembre 1991, rientrava nell'ambito del conflitto camorristico tra il gruppo già facente capo a CU AE e la così detta "nuova famiglia", la cui violenta strategia mirava a sopprimere le frange più pericolose dell'organizzazione avversaria e ad impedire, comunque, aggregazioni con un'altra compagine, di recente formazione, capeggiata da EP AR. L'incarico di eliminare il "cutoliano" RA, considerato un pericoloso "Killer", era stato assunto da TA TO, con il quale la vittima aveva rapporti di frequenza.
In casa del TA, come previamente concordato, erano sopraggiunti i suoi complici, i quali avevano immobilizzato il RA e lo avevano condotto in un luogo ove era stata predisposta una fossa;
qui il De VO lo aveva ucciso, sparandogli contro due colpi con una pistola calibro 38, che era stata, poi, sotterrata insieme al cadavere.
Nel corso delle indagini il De VO aveva accompagnato gli investigatori sul lungo del delitto, ove erano state rinvenute una parte di colonna vertebrale, che, secondo le risultanze dell'esame del DNA, si accertava appartenere al RA, e una pistola calibro 38.
Lo stesso De VO aveva indicato tra i correi l'ER, il quale era stato presente e partecipe alla fase di immobilizzazione del RA in casa del TA e, su incarico del dichiarante, era andato poi a prelevare una pistola calibro 7,65 e l'autovettura sulla quale era stata caricata la vittima e, infine, aveva fatto da staffetta, precedendo la stessa vettura nel tragitto verso il luogo dell'esecuzione.
Dichiarazioni analoghe sulla partecipazione dell'ER all'omicidio aveva reso AR GI, il quale, tuttavia, aveva riferito che l'auto e la pistola calibro 7,65 erano state prelevate da un altro correo, OR LL.
L'altro collaborante, AR MA, non aveva indicato l'odierno ricorrente come presente in casa del TA al momento del sequestro del RA e non aveva confermato, ne' escluso, la partecipazione dello stesso alla fase successiva, alla quale egli, a sua volta, non era stato presente.
Tali elementi venivano dalla Corte di Assise ritenuti idonei a provare la responsabilità dell'ER.
Sulla impugnazione proposta dal Procuratore Generale e DAER (la cui disposizione processuale veniva separata da quella dei coimputati), la Corte di Assise di Appello di Salerno, con sentenza del 30 ottobre 2001, riduceva la pena a diciannove anni di reclusione e confermava nel resto la decisione di primo grado.
La Corte distrettuale rigettava l'eccezione di inutilizzabilità dell'accertamento tecnico sui reperti ossei del RA, confermandone la qualifica di atto irripetibile, per il cui compimento ritualmente non era stato dato avviso all'ER, in quanto in quel momento non era ancora indagato.
Disattendeva l'eccezione di nullità per violazione delle norme in tema di sequestro, in relazione al prelievo e alla conservazione, dei reperti ossei e della pistola, sul rilievo che trattavasi, nella specie, di sequestro probatorio, eseguito dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, per cui non era necessaria la convalida;
d'altra parte, gli artt. 259 e 260 c.p.p. non prevedevano sanzione di nullità.
Nel merito, la Corte di secondo grado ribadiva il giudizio di credibilità soggettiva e di intrinseca attendibilità nei confronti del De VO, di AR GI e MA, le cui dichiarazioni avevano riscontro estrinseco generale nel rinvenimento dei reperti ossei della vittima e della pistola. Costituivano, poi, riscontri individualizzanti alla chiamata in correità del De VO le propalazioni di AR GI, coincidenti quanto al ruolo svolto nell'azione criminosa DAER, mentre la mancata percezione da parte di AR MA della presenza dello stesso ER al momento del sequestro della vittima era spiegabile per la concitazione di tale fase operativa.
Andava confermata, infine, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91, poiché, tenuto conto della "ratio legis", essa doveva ritenersi incompatibile soltanto con i reati concretamente puniti con la pena dell'ergastolo e non con riferimento alla pena edittale prevista per il delitto contestato.
Ricorre per cassazione l'ER, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sotto molteplici profili, in quanto. 1) era inutilizzabile, o quanto meno nullo, l'esito dell'accertamento tecnico sui reperti ossei ritenuti appartenuti al RA, poiché illegittimamente il nome dell'imputato, nei cui confronti erano già emersi indizi, a seguito delle dichiarazioni del De VO, non era stato iscritto nel registro delle notizie di reato, con conseguente elisione della facoltà di nominare un proprio consulente tecnico e di avanzare richiesta di incidente probatorio.
L'atto, peraltro, non poteva ritenersi irripetibile, attesa la possibilità, evidenziata in dibattimento dal consulente del pubblico ministero, di procedere all'accertamento biologico su reperti ossei anche a distanza notevole di tempo.
Sussisteva, inoltre, violazione delle norme processuali in materia di misure cautelari reali, poiché la delega allo svolgimento delle indagini conferita dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria in data 30 gennaio 1996 aveva contenuto generale e non riguardava il compimento di atti specificamente indicati.
La mancata adozione di un provvedimento di sequestro aveva comportato la omessa esecuzione degli adempimenti relativi, pregiudicando la possibilità per gli interessati di proporre richiesta di riesame. I reperti prelevati, inoltre, non erano stati custoditi secondo le particolari modalità stabilite dagli artt. 259 e 260 c.p.p. per impedirne ogni possibile manomissione.
2) Era illegittima la valutazione delle chiamate in correità. Il De VO nella sua prima dichiarazione non aveva nominato l'ER, al quale aveva poi attribuito di avere prelevato un'autovettura e consegnato una pistola, mentre questa attività era stata riferita da AR GI a OR LL.
Le dichiarazioni degli stessi De VO e AR e erano divergenti anche riguardo alla partecipazione dell'ER alla fase finale dell'operazione criminosa, poiché il primo aveva affermato che il ricorrente si era allontanato dopo avere svolto il ruolo di staffetta, mentre il secondo lo aveva dato come presente al momento dell'uccisione del RA e del seppellimento del cadavere. 3) Erroneamente le Corti di merito avevano ritenuto configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91, in contrasto con la lettera della norma (che sancisce la incompatibilità con riferimento alla astratta previsione edittale della pena dell'ergastolo per il reato contestato e non alla pena in concreto comminata) e con la soluzione data dalla giurisprudenza di legittimità alla questione, del tutto analoga, della applicabilità del rito abbreviato alla stregua del testo previgente dell'art. 438 c.p.p.. Quanto al primo motivo dedotto dal ricorrente, osserva la Corte che l'obbligo imposto al pubblico ministero di iscrizione della "notitia criminis" in apposito registro risponde all'esigenza di assicurare il rispetto dei termini di durata massima delle indagini e l'osservanza delle norme a garanzia dei soggetti nei cui confronti le indagini stesse vengono svolte.
Esso presuppone, tuttavia, che a carico di una persona nota (cioè, compiutamente identificata) emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di semplici sospetti.
Ne consegue che il ritardo nell'iscrizione non è concetto che possa assumersi in via di semplice presunzione, ma è un dato che deriva unicamente dalla concreta verifica circa il momento in cui il pubblico ministero ha acquisito gli elementi conoscitivi necessari a delineare la notizia di un fatto penalmente illecito, attribuito a una persona identificata in termini di ragionevole determinatezza. Ove, come nella specie, manchi tale presupposto, afferente al "quando" è stata effettivamente acquisita la "notitia criminis" nei riguardi di un determinato indiziato, l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, che rientra, comunque, nella valutazione discrezionale del pubblico ministero, non può affidarsi a postume congetture circa il livello di conoscenza consentito dallo sviluppo delle indagini sulla identità dell'indiziato al momento del compimento di atti, di cui si assume la invalidità per violazione delle regole di garanzia.
Nessun vizio "in procedendo" è, dunque, configurabile nel mancato avviso all'ER il cui nominativo non era iscritto nel c.d. "registro degli indagati" - dell'accertamento tecnico non ripetibile. D'altra parte, la irritualità di questo accertamento assume rilievo nel caso di violazione delle regole procedimentali contenute nell'art. 360 c.p.p. e non, come pretende il ricorrente, per l'opinabilità del carattere irripetibile dello specifico atto di indagine (in relazione, cioè, al presupposto della modificabilità dello stato delle cose), il cui compimento non comporta, di per sè, un "vulnus" alla difesa dell'imputato, regolarmente garantita. Il sequestro probatorio degli oggetti rinvenuti dalla polizia giudiziaria nel luogo identificato come quello del seppellimento del cadavere della vittima, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, fu eseguito su delega del pubblico ministero e non era soggetto, quindi, a convalida, mentre, in base al principio di tassatività delle nullità, l'inosservanza delle formalità indicate negli artt. 259 e 260 c.p.p. per la custodia e la conservazione delle cose sottoposte a sequestro non dà luogo ad alcuna nullità, ne' pregiudica l'utilizzabilità della prova, acquisibile dai reperti e in relazione alla quale le parti processuali hanno potuto svolgere compiutamente le proprie ragioni, fin DAaccertamento tecnico. Sono, dunque, infondate le censure in rito proposte dal ricorrente. Nel merito, la Corte distrettuale ha dato conto del giudizio di responsabilità a carico dell'ER con ampia ed esaustiva motivazione, che muove dal vaglio della personale credibilità dei chiamanti in correità.
Costoro, in quanto protagonisti e partecipi del contesto camorristico nel quale si inseriva il delitto (il conflitto armato per l'affermazione della supremazia del gruppo capeggiato DAAlfieri, a cui erano affiliati), avevano conoscenza diretta dell'episodio criminoso, per il quale avevano reso confessione, indicandone in modo coerente il movente nella avvertita necessità di ostacolare la crescita di una organizzazione criminale antagonista. Quanto alla attendibilità intrinseca delle chiamate, esattamente è stato dato rilievo alla mancanza di intenti calunniosi nei confronti dell'ER e al rischio obiettivo che avrebbe comportato, per il conseguimento e il mantenimento dei benefici connessi alla collaborazione, la formulazione di una falsa accusa, mentre è stata razionalmente spiegata l'iniziale reticenza del De VO, legato da vincoli di affetto al ricorrente.
Le vicende carcerarie dei dichiaranti e il grado di conoscenza che ciascuno progressivamente aveva degli sviluppi processuali consentono di escludere ragionevolmente reciproche interferenze nelle versioni rispettivamente rese, le cui parziali - e non decisive - divergenze dimostrano, anzi, l'autonomia e genuinità delle fonti. Nè la incompletezza dei riferimenti personali (il De VO ha taciuto il nome di OR LL, indicato dagli AR come partecipante all'azione criminosa) autorizza un giudizio di generalizzato discredito delle dichiarazioni accusatorie. L'attendibilità di queste, infatti, va controllata in modo analitico, non restando esclusa la veridicità, asseverata e corroborata da altri elementi, nei confronti di un soggetto dal silenzio serbato dalla stessa fonte riguardo ad un altro soggetto, la cui partecipazione al fatto è compatibile con la condotta attribuita al primo.
I riscontri esterni sono stati, poi, individuati sul piano generale nel ritrovamento dei resti del cadavere del RA e dell'arma del delitto nel luogo indicato dal collaborante (una risultanza, questa, di indubitabile valore probatorio), oltre che nella confessione resa nel giudizio di appello dal correo TA.
Quanto ai riscontri individualizzanti, risulta corretta, sotto il profilo logico, l'argomentazione della Corte di merito, secondo cui costituisce prova la convergente indicazione da parte di due dichiaranti (De VO e AR GI) del ruolo di "staffetta" svolto DAER nella fase del trasporto del RA verso il luogo dell'esecuzione: condotta sufficiente ad integrare gli estremi del concorso nel delitto, a prescindere dalla partecipazione dello stesso imputato alle fasi precedenti (sequestro della vittima, reperimento di un'autovettura e di una pistola), su cui le dichiarazioni non sono coincidenti.
In punto di affermazione della responsabilità dell'imputato, pertanto, il giudizio di merito è sorretto da una motivazione immune da vizi logici e, perciò, incensurabile in sede di legittimità. È fondato, invece, l'ultimo motivo di ricorso.
L'assunto della Corte territoriale, secondo cui il riferimento testuale dell'art. 7 della legge n. 203/91 ai delitti punibili con pena diversa DAergastolo va inteso in chiave di conferma della inutilità, nonché della pratica impossibilità di un aggravamento di pena a carico di chi sia attinto dalla sanzione dell'ergastolo, non è condivisibile.
In primo luogo, infatti, è singolare la prospettazione ermeneutica che individua la "ratio legis" nell'esigenza di confermare che la pena di durata corrispondente a quella della vita del condannato è la sanzione più grave prevista DAordinamento.
Inoltre, è errato sostenere che l'ergastolo di per sè non è suscettibile di aggravamento, potendo, invece, la pena massima inasprirsi con l'applicazione aggiuntiva dell'isolamento diurno, a cui è pacificamente riconosciuta natura di sanzione. Mentre, dunque, non si ravvisano ragioni convincenti a sostegno della soluzione fatta propria dalla Corte di merito, l'interpretazione letterale e quella logica della norma inducono alla conclusione che l'aggravante di cui trattasi non è applicabile ai reati per i quali è prevista in astratto la pena dell'ergastolo: depone in tal senso, oltre al contenuto testuale della disposizione (la locuzione "punibili" ha un'estensione semantica contrapposta a "puniti"), la illogicità di subordinare l'applicabilità dell'aggravante all'esito del giudizio di merito circa l'entità della pena da infliggere in concreto al reo.
Limitatamente alla statuizione "de qua", pertanto, la sentenza gravata deve essere annullata.
Esclusa la circostanza ad effetto speciale, va eliminata la relativa pena, in relazione alla quantificazione operata dalla Corte di merito, con conseguente rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio in anni quattordici e mesi quattro di reclusione (pena base a. 21 - 1/3 ex art. 62 bis c.p. = a. 14 + m. 4 per la continuazione).
Il ricorso va respinto nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 12/7/1991 n. 203, che elimina e, per l'effetto, determina la pena in anni quattordici e mesi quattro di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002