Sentenza 6 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9848 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
09-848 / 0 2 BB CA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.16230/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.26759 Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Rep. Consigliere Dott. Alberto SPANO' Ud. 23.1.02 Consigliere rel. Dott. Fernando LUPI Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL' INTERNO, domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende;
- ricorrente 329
contro
D' OS NG ROSA, D' OS NA, D' OS IL, D'OS IN quali eredi di OL NU;
intimati avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.1461 del 17.6.1999, reg. gen. n. 666/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17.6.1999 il Tribunale di Bari, decidendo sull'appello proposto dal Ministero dell'Interno nei confronti degli eredi di OL NU, in epigrafe indicati, avversO sentenza del Pretore della medesima città, rigettava M VI" appello confermando l'accoglimento della domanda di indennità di accompagnamento con decorrenza dal 7.12.1995, data di dimissione dall'ospedale della OL sino al suo decesso in data 21.1.1996. Osservava in motivazione che andava condivisa l'opinione del consulente della impossibilità di attendere senza continua assistenza ai comuni atti della vita -2- in relazione alla gravissima insufficienza cardiaca da cui era affetta l'assistita. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il Ministero dell'Interno, gli eredi della OL non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso che si trattano congiuntamente perchè connessi, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art.1 d.lgs.n.509 del 1980 e art.1 della legge n.18 del 1980 ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata perché ha fondato l'accoglimento della domanda sul solo rilievo del superamento della soglia invalidante, non avendo accertato l'ulteriore requisito della permanenza della situazione invalidante. Osservava che non sono valutabili ai fini della invalidità civile le situazioni temporaneamente invalidanti, perché si evolvono rapidamente verso la guarigione o verso il decesso, come nel caso in esame in cui la morte è seguita a poca distanza dall'accertamento dell'insorgenza dello stato invalidante. La censura è infondata. -3- Invero, se la premessa della censura va condivisa nel senso che il diritto alla indennità di accompagnamento presuppone una situazione sanitaria con un certo grado di permanenza, come è dato desumere dai termini aiuto permanente alla deambulazione e assistenza continua agli atti quotidiani della vita, contenuti nell'art.1 comma 2° lettera b della legge 21.11.1988 n.508 mentre non conferiscono detto diritto le incapacità a deambulare a compiere gli atti quotidiani della vita dei soggetti con malattie a rapida evoluzione, nella specie, però, si contesta l'accertamento di fatto della permanenza, espressamente contenuto nella sentenza impugnata, senza indicare rilievi decisvi che rendano illogico detto accertamento. Infatti l'unico elemento allegato, la brevità del periodo intercorso tra l'insorgere che dello stato dimostra da solo la rapida invalidante ed il decesso, non ipotizzabile essendo notorio,6 the per numerosi evolutività della malattia, stati patologici, e tra essi le patologie cardiache, il decesso è evento sempre possibile ma non necessariamente imminente. Il giudizio sulla sussistenza del requisito della permanenza deve avvenire ex ante, sulle condizioni dell'assistito al momento della domanda, e non ex post, in -4- relazione al verificarsi del decesso poco tempo dopo l'insorgenza del diritto. Il ricorso va pertanto rigettato. provvedere sulle spese del giudizio di Non si deve legittimità essendo il ricorrente soccombente e gli intimati non costituiti.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2002 Il Consigliere est. Il President Ferrando Luf. Cudia elle IL CANCELLIERE cellaric Deposit i 8106 202 JanelleMe CANCELLIERE E Ишая P U S E -5-