Ordinanza cautelare 17 aprile 2025
Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00435/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 7336515BB1, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Zimatore, Paola Procopio e Antonio Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RE IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Marafioti e Nicola Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ASP di Reggio IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Hospital Service S.r.l., non costituita in giudizio;
AD - Processi Industriali per l’Igiene e la Sterilizzazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto dirigenziale della RE IA n. 1855 del 12.2.2025, con cui si è aggiudicato il lotto n. 3 della procedura di gara “ Procedura aperta con modalità telematica finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura quadriennale del servizio di lavanolo alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere limitatamente al solo lotto 3 CIG n. 7336515BB1 da destinare all’Azienda sanitaria Provinciale di Reggio IA ” all’operatore economico AD S.p.A. risultato primo in graduatoria;
- del decreto dirigenziale n. 19529 del 19.12.2023 di nomina della Commissione Giudicatrice e del decreto dirigenziale n. 13389 del 25.9.2024 di sostituzione del Presidente della Commissione, non conosciuto;
- dei verbali di gara dell’8.10.2024, del 16.10.24, del 17.10.2024, del 23.10.2024, del 5.11.2024, del 7.11.2024, del 25.11.2024, del 28.11.2024, del 5.12.2024, del 16.12.2024;
- del verbale di gara relativo al subprocedimento della verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 del 15.1.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EM S.p.A. il 9 giugno 2025:
- del verbale individuazione presidente – seggio di gara servizio lavanolo lotto 3 CIG n. 7336515bb1 del 30.10.2023 (non recante numero di protocollo) dell’Autorità Regionale – S.U.A. depositato in data 6.5.2025 nel presente procedimento e di ogni altro atto presupposto e connesso;
- del verbale individuazione presidente – seggio di gara servizio lavanolo lotto 3 CIG n. 7336515bb1 del 31-7-2024 (non recante numero di protocollo) dell’Autorità Regionale – S.U.A., depositato in data 6.5.2025 nel presente procedimento e di ogni altro atto presupposto e connesso;
- della relazione della RE IA prot. n. 299221 del 5.5.2025 depositata in data 6.5.2025 nel presente procedimento;
3) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EM S.p.A. il 22 settembre 2025:
- della nota prot. 72824 del 16.9.2025 dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio IA – struttura complessa ufficio provveditorato economato e gestione logistica a firma del Direttore Dott. Ielo, avente ad oggetto “adesione accordo quadro per la fornitura quadriennale del servizio di lavanolo ex art. 59 comma 4 lett. a) del d.lgs. 36/2023 – lotto 3 – CIG 7336515BB1 – Data avvio nuovo servizio”;
4) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EM S.p.A. il 16 ottobre 2025:
- della nota prot. 76826 del 30.9.2025 emessa dell’Ente Committente Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio IA contenente l’autorizzazione alla stipula del contratto di subappalto tra AD S.p.A. e Egea Global Services S.r.l., richiamata nell’addendum al verbale di cambio di appalto del 29.9.2025 redatto tra le predette parti private a cui EM ha chiesto di accedere con istanza prodotta in data 2.10.25 all’Ufficio Provveditorato dell’ASP di Reggio IA rimasta senza riscontro;
5) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EM S.p.A. il 4 dicembre 2025:
del verbale di verifica di congruità dell’offerta di AD S.p.A. da parte della S.U. Appaltante del 15.1.2025 e di contestuale conferma dell’aggiudicazione e di ogni altro atto presupposto e connesso
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della RE IA e di AD - Processi Industriali per l’Igiene e la Sterilizzazione S.p.A. e dell’ASP di Reggio IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. IO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto dirigenziale n. 15706 del 29 dicembre 2017, la RE IA, per il tramite della Stazione Unica Appaltante (SUA), indiceva una procedura aperta per l’affidamento quadriennale del servizio di “lavanolo”, destinato alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali.
La gara, suddivisa in n. 7 lotti, prevedeva l'aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Per quanto concerne il lotto n. 3 (destinato all’ASP di Reggio IA), all'esito della valutazione delle offerte, la graduatoria vedeva posizionarsi:
- al primo posto, AD S.p.A. (di seguito “AD”), con un punteggio totale di 84,51/100;
- al secondo posto, HOSPITAL SERVICE S.r.l., con un punteggio totale di 83,25/100;
- al terzo posto, EM S.p.A. (di seguito “EM”), con un punteggio totale di 66,26/100.
3. Conseguentemente, con decreto n. 4582 del 29 aprile 2020, la SUA disponeva l’aggiudicazione in favore di AD.
4. L’aggiudicazione veniva impugnata dalla EM davanti a questo TAR, il quale, con sentenza n. 1630 del 16 ottobre 2020, respingeva il ricorso; successivamente, con sentenza n. 2509 del 25 marzo 2021, il Consiglio di Stato accoglieva (in parte) l’appello proposto, annullando l’aggiudicazione per illegittimità della nomina della commissione giudicatrice e, in particolare, per il mancato sorteggio del Presidente della stessa, in violazione della delibera del giunta regionale n. 28 del 17 febbraio 2017.
5. A seguito della sentenza, la RE IA proponeva ricorso, ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., chiedendo al Consiglio di Stato di indicare le “ modalità di ottemperanza ” della propria pronuncia (ossia la citata sentenza n. 2509 del 25 marzo 2021).
6. Con sentenza n. 4158 del 25 maggio 2022, il Consiglio di Stato dichiarava inammissibile il ricorso, rimettendo alla RE la scelta delle modalità di riedizione.
7. Quindi, con decreto n. 12143 dell’11 ottobre 2022, la RE disponeva la rinnovazione della procedura, a partire dalla nomina della commissione, mantenendo, però, ferme le offerte già presentate dagli operatori economici che avevano partecipato alla gara.
8. EM impugnava anche questo provvedimento, ma il TAR (con sentenza n. 2211 del 6 dicembre 2022) e il Consiglio di Stato (con sentenza n. 5162 del 25 maggio 2023) respingevano le censure dedotte.
9. A seguito della conclusione di tale ultimo contenzioso, con decreto n. 19529 del 19 dicembre 2023, la RE procedeva a nominare la nuova commissione giudicatrice. Successivamente, con decreto n. 13389 del 25 settembre 2024, veniva sostituito il Presidente precedentemente nominato.
10. Prima di procedere alla nuova valutazione delle offerte, con nota n. 146555 del 26 febbraio 2024, il RUP invitava gli operatori partecipanti al lotto n. 3 a confermare la “validità” delle offerte economiche presentate nel 2018.
11. I concorrenti – compresa la ricorrente EM – riscontravano positivamente la richiesta, confermando l’offerta originaria.
12. Dunque, la commissione procedeva a valutare le offerte originariamente presentate e successivamente confermate, redigendo la seguente graduatoria:
- AD: 92,46 punti;
- EM: 88,12 punti;
- HOSPITAL SERVICE: 79,57 punti.
13. Successivamente, il RUP, su indicazione della commissione giudicatrice, attivava il subprocedimento di verifica dell’anomalia, invitando AD a giustificare i costi offerti.
14. La società riscontrava la richiesta con PEC del 9 gennaio 2025, a seguito della quale il RUP, valutate le giustificazioni, esprimeva giudizio di congruità dell’offerta, chiudendo il subprocedimento di verifica dell’anomalia con verbale del 15 gennaio 2025.
15. Infine, con decreto n. 1855 del 12 febbraio 2025, la RE aggiudicava nuovamente il lotto n. 3 all’operatore economico AD.
16. Quindi, la EM, collocatasi in seconda posizione in graduatoria, proponeva il presente ricorso, impugnando l’aggiudicazione e gli atti presupposti di nomina della Commissione, nonché i verbali di gara, per i seguenti motivi.
16.1. “ Illegittimità della nomina e composizione della Commissione giudicatrice. Violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n.2509/2021 del 25.3.2021. Illegittimità dei verbali della Commissione giudicatrice. Violazione deliberazione di Giunta Regionale IA n. 28 del 17.02.2017 come integrata dalla delibera di Giunta Regionale n. 222 del 31 maggio 2021, dell’art. 77 comma 3 e 8, 78 del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere ”: la ricorrente deduce l’illegittimità della nomina della nuova commissione, in quanto operata in palese elusione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2509 del 25 marzo 2021, secondo la quale la regola del sorteggio prevista dalla delibera di giunta regionale n. 28 del 17 febbraio 2017 costituirebbe un precetto generale e inderogabile per l'individuazione di tutti i commissari, incluso il Presidente.
Al contrario, la RE avrebbe proceduto a una scelta arbitraria basata su un avviso pubblico e sulla valutazione dei curricula , omettendo sia la formazione di una lista di candidati in numero doppio sia il successivo sorteggio, in violazione dei principi di rotazione e trasparenza.
16.2. “ Violazione e/o falsa applicazione art. 30 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per falsa applicazione dei principi di segretezza delle offerte e di imparzialità e correttezza ”: si deduce la violazione dei principi di segretezza e di autonomia della Commissione, in quanto l’offerta economica della precedente aggiudicazione sarebbe rimasta liberamente consultabile sul portale della SUA almeno fino al 10 marzo 2025, circostanza ritenuta idonea a compromettere la genuinità e la neutralità del nuovo processo valutativo; peraltro, il verbale dell’8 ottobre 2024 confermerebbe che la nuova commissione abbia preso visione degli atti della gara precedente.
16.3. “ Violazione e falsa applicazione artt. 30, comma 1 e 2, e ss. e dell’art. 63 Dlgs n.50/2016 -Eccesso di potere per mancato rispetto dei principi di economicità, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità - Insussistenza presupposti procedura di negoziazione ristretta e senza bando - Omessa motivazione circa la possibilità di procedura negoziata ristretta ”: la ricorrente ritiene illegittima la scelta di riprendere la procedura, mantenendo ferme le offerte tecniche ed economiche formulate nel 2018, le quali poggerebbero su basi fattuali ed economiche anacronistiche, riflettendo prezzi di mercato ormai superati dal mutato contesto macroeconomico e dall'aumento dei costi rilevato dall'ANAC. Né tale circostanza sarebbe superabile dalla prospettazione, da parte dell’ASP di Reggio IA, di possibili future “negoziazioni” sulle quantità, configurando ciò un’ipotesi di procedura negoziata senza bando al di fuori dei casi tassativi previsti dall'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016.
16.4. Infine, con il quarto motivo (“ Sulla verifica dell’anomalia del prezzo applicato da Adapta s.p.a. ”), si deduce il difetto di motivazione del giudizio di congruità espresso dal RUP, che ha acriticamente recepito le giustificazioni fornite da AD.
17. Si è costituita la RE IA, la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto EM agirebbe solo per mantenere il servizio in regime di prorogatio (situazione che perdura da oltre dieci anni), riproponendo censure già respinte nei precedenti giudizi.
Nel merito, la difesa dell’amministrazione regionale ha dedotto quanto segue:
- quanto all’illegittimità della procedura di nomina commissione: le modalità di designazione dei commissari sarebbero avvenute nel rispetto della delibera di giunta regionale n. 28 del 17 febbraio 2017 e delle indicazioni contenute nelle sentenze del Consiglio di Stato, che si sono occupate della vicenda; inoltre, la ricorrente non avrebbe dimostrato come una diversa composizione della commissione avrebbe potuto mutare l'esito della gara a suo favore, sicché la censura sarebbe un mero esercizio di controllo generico e, pertanto, inammissibile;
- quanto alla violazione del principio di segretezza delle offerte: non risulterebbe alcuna violazione, essendo state adottate specifiche procedure per evitare che la nuova commissione potesse vedere i verbali della precedente valutazione; la mera conoscibilità dell’offerta economica della precedente aggiudicazione costituirebbe una circostanza di per sé inidonea a inficiare l'indipendenza valutativa della nuova commissione, in assenza della conoscenza delle offerte tecniche e delle offerte economiche degli altri concorrenti; quanto al verbale dell’8 ottobre 2024, il richiamo alla “ lettura dei verbali precedenti ” deve intendersi limitato agli atti della medesima nuova commissione e non a quelli della procedura annullata;
- quanto all’inattualità delle offerte economiche formulate nel 2018: il sopravvenuto aumento dei costi (manodopera e materie prime) e i nuovi prezzi di riferimento ANAC del 2022 per il servizio di “lavanolo” nel lasso di tempo intercorso tra l’indizione della gara (2018) e l’aggiudicazione (2025) non determinerebbe l’illegittimità della gara: infatti, da un lato, i prezzi ANAC del 2022 rappresenterebbero un vincolo solo per le gare bandite successivamente alla loro pubblicazione e non possono essere applicati retroattivamente; dall’altro, con nota del 29 febbraio 2024, EM, ha confermato la validità dell’offerta economica presentata nel 2018; in ogni caso, come già rilevato dal Consiglio di Stato nella precedente sentenza n. 5162 del 25 maggio 2023, a fronte di una analoga censura, non è sufficiente lamentare un aumento dei costi generico, essendo necessario che l’operatore economico dimostri che, a causa di tali aumenti, l'esecuzione dell'appalto risulterebbe “ in perdita ”;
- quanto all’anomalia dell’offerta: tale valutazione sarebbe espressione di discrezionalità tecnica riservata alla commissione e al RUP, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della macroscopica illogicità o del travisamento dei fatti; inoltre, nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a contestare un generico difetto di motivazione, senza provare l’irragionevolezza delle giustificazioni rese.
18. Si è costituita AD, deducendo quanto segue:
- quanto all’illegittimità della procedura di nomina commissione: l’individuazione dei commissari (incluso il subentro del Presidente) sarebbe avvenuta nel rispetto della delibera di giunta regionale n. 28 del 17 febbraio 2017, come modificata dalla delibera n. 222 del 31 maggio 2021, nonché conformemente ai principi espressi dal Consiglio di Stato nella propria sentenza n. 2509 del 25 marzo 2021;
- quanto alla violazione del principio di segretezza: la pregressa conoscenza dell’offerta economica precedentemente aggiudicataria non inficerebbe la nuova valutazione, trattandosi di un’evenienza fisiologica che l’ordinamento accetta per garantire la continuità e la speditezza dell’azione amministrativa; inoltre, questo TAR con la propria sentenza n. 2211 del 6 dicembre 2022 avrebbe già confermato l’idoneità delle misure organizzative adottate per preservare l’autonomia della nuova valutazione; quanto al verbale dell’8 ottobre 2024, come già rilevato dalla difesa della RE IA, il richiamo ai “ verbali precedenti ” riguarderebbe esclusivamente l'attività istruttoria svolta dalla medesima commissione tra gennaio e giugno 2024;
- quanto all’inattualità delle offerte presentate: la doglianza risulterebbe inammissibile, trattandosi di questioni già affrontate e rigettate dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5162 del 25 maggio 2023; inoltre, EM non avrebbe dimostrato la non sostenibilità dell’appalto, limitandosi a citazioni generiche sull’aumento dei costi nel settore “lavanolo”; infine, EM, come seconda classificata, non trarrebbe alcun vantaggio diretto dal contestare la presunta antieconomicità dell'offerta aggiudicataria, rendendo il motivo di ricorso puramente strumentale al mantenimento del servizio in proroga;
- quanto al difetto di motivazione della valutazione di congruità dell’offerta economica di AD: in assenza di prove su errori macroscopici, la censura si risolverebbe in una inammissibile richiesta di controllo sul merito amministrativo, incapace di inficiare la legittimità del giudizio espresso.
19. Con ordinanza n. 185 del 17 aprile 2025, questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare, ordinando contestualmente alla RE di depositare una relazione dettagliata sulle modalità di nomina dei commissari, inclusa la documentazione attestante l’avvenuto sorteggio.
20. In ottemperanza all’ordine istruttorio, la RE ha depositato una relazione dettagliata secondo la quale:
- i sorteggi per l’individuazione del Presidente sono avvenuti regolarmente in data 30 ottobre 2023 e 31 luglio 2024 (quest'ultimo antecedente alla rinuncia formale del precedente incaricato);
- per i componenti della commissione, a seguito della rinuncia dei profili estratti dagli elenchi di esperti esistenti presso la Stazione Unica Appaltante, si è proceduto tramite avviso pubblico, al quale hanno risposto cinque candidati; la selezione è, quindi, avvenuta sulla base dei curricula , ritenendo idonei solo due profili con competenze sanitarie, mentre gli altri tre, con competenze giuridico amministrative, sono stati esclusi; pertanto, la RE ha ritenuto di non procedere al sorteggio, avendo già individuato i due profili ritenuti adeguati.
21. Alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta dalla RE IA, EM ha depositato, in data 9 giugno 2025, motivi aggiunti di ricorso, deducendo quanto segue:
- la procedura di individuazione dei componenti della commissione risulterebbe viziata, in quanto svoltasi mediante mero avviso pubblico e valutazione curriculare, senza effettuare alcun sorteggio;
- i verbali relativi alla designazione del Presidente sarebbero privi di valenza probatoria e certezza giuridica, stante l’assenza di protocollo, firma digitale e marcatura temporale;
- la procedura presenterebbe ulteriori anomalie, ovverosia: l’indicazione di un oggetto errato nelle comunicazioni ufficiali (“gara dialisi”); il RUP avrebbe svolto il sorteggio del sostituto del Presidente in data 31 luglio 2024, antecedentemente alla rinuncia formale dell’ultimo nominativo individuato, avvenuta solo il 1° agosto;
- il profilo professionale della dott.ssa Barbalace, nominata nuovo Presidente della commissione, sarebbe estraneo all'oggetto dell'appalto (“lavanolo” sanitario), essendo maturato nel settore alberghiero/balneare, e, comunque, la dott.ssa Barbalace risulterebbe incompatibile, ai sensi dell’art. 77, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, avendo ricoperto la carica di assessore regionale nel biennio precedente alla gara;
- la persistente accessibilità sul portale SUA dell’offerta economica precedentemente aggiudicataria confermerebbe la definitiva compromissione del principio di riservatezza delle offerte, inficiando la genuinità della riedizione del potere valutativo.
22. Con memoria depositata in data 22 giugno 2025, la RE IA ha replicato analiticamente alle censure contenute nei motivi aggiunti, eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito.
23. Anche la controinteressata AD ha depositato memorie difensive, resistendo ai motivi aggiunti e ribadendo la regolarità formale e sostanziale dell’operato dell’amministrazione.
24. Con ordinanza n. 363 del 11 luglio 2025, il TAR ha rigettato la domanda cautelare formulata con i motivi aggiunti; la decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3049 del 29 agosto 2025.
25. In data 22 settembre 2025, EM ha depositato ulteriori motivi aggiunti avverso la nota dell'ASP di Reggio IA prot. n. 72824 del 16 settembre 2025, con la quale è stata disposta l’attivazione del servizio da parte di AD e la contestuale dismissione dei contratti in proroga con decorrenza 1° ottobre 2025; in tale sede, sono state sostanzialmente riproposto le doglianze già formulate.
26. Si è costituita l’ASP di Reggio IA, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'intera procedura di gara è stata gestita dalla SUA della RE IA.
27. La RE IA ha depositato memorie difensive a sostegno della legittimità dei propri atti.
28. Con motivi aggiunti del 16 ottobre 2025, EM ha impugnato l’autorizzazione rilasciata dall'ASP di Reggio IA con nota prot. 76826 del 30 settembre 2025 per la stipula del contratto di subappalto tra AD e Egea Global Services S.r.l.s..
29. Si è difesa AD deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza delle nuove doglianze.
30. A seguito dell'ostensione delle giustificazioni rese dall'aggiudicataria in sede di verifica, con motivi aggiunti depositati il 4 dicembre 2025, EM ha impugnato il giudizio di congruità dell’offerta e la conseguente conferma dell’aggiudicazione, deducendo quanto segue:
- AD si sarebbe limitata a riproporre un prospetto tabellare delle singole voci di spesa, omettendo, tuttavia, di esplicitare i criteri metodologici e gli elementi analitici di calcolo necessari a supportare la determinazione degli importi offerti;
- il costo della manodopera sarebbe basato su tabelle ministeriali del triennio 2016-2018, palesemente anacronistiche rispetto ai valori attuali., e, comunque, il calcolo è sottostimato, poiché limitato ai soli addetti al guardaroba, omettendo interamente il personale che lavora presso lo stabilimento produttivo e i conducenti di automezzi;
- le giustificazioni fornite con riferimento ai costi di produzione sarebbero inattendibili, in quanto basate su dichiarazioni prive di riscontri oggettivi e parametri verificabili;
- anche in relazione ai costi di approvvigionamento, l’aggiudicataria si sarebbe limitata a indicare i costi inclusi in tale voce, senza specificare i criteri di determinazione e gli eventuali vantaggi competitivi sul mercato dell’approvvigionamento dei quali possa eventualmente beneficiare;
- sarebbero, altresì, inattendibili i costi di trasporto e logistica, in quanto la giustificazione fornite dall’aggiudicataria si risolverebbero in una mera elencazione di categorie astratte, priva di qualsivoglia riscontro analitico e parametrico.
31. Si è difesa AD, evidenziando, in estrema sintesi, che il giudizio di congruità espresso dal RUP è esente da vizi dedotti, essendosi basato su elementi economici certi e su una valutazione complessiva dell'offerta che ne conferma la piena attendibilità e sostenibilità per l’intera durata dell'appalto.
32. Anche la RE IA ha difeso con memoria la correttezza delle valutazioni espresse nel giudizio di congruità.
33. Sono seguite, infine, le repliche di parte ricorrente.
34. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
35. Il Collegio ritiene infondati il ricorso introduttivo nonché i motivi aggiunti depositati in data 9 giugno 2025 e in data 4 dicembre 2025 (rispettivamente primi e quarti motivi aggiunti); tale esito consente di prescindere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione regionale e dall’aggiudicataria, mentre la sostanziale identità delle questioni sottoposte al vaglio del Tribunale ne suggerisce la trattazione congiunta.
36. Con il primo motivo del ricorso introduttivo e dei secondi motivi aggiunti del 9 giugno 2025, la ricorrente contesta la legittimità della procedura di nomina della commissione giudicatrice, censurando le modalità di individuazione dei componenti e del Presidente e sostenendo, in particolare, l’obbligatorietà del ricorso al sorteggio.
Il motivo è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
36.1. Il Collegio osserva, innanzitutto, che alla procedura in esame è applicabile ratione temporis il regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12, d.lgs. n. 50/2016. Tale disposizione prevedeva che, sino alla piena operatività dell'Albo nazionale dei commissari presso l'ANAC, le stazioni appaltanti continuassero a nominare i commissari secondo proprie “ regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate ”.
In proposito, il Consiglio di Stato, affrontando tale questione nella più volte citata sentenza n. 2509 del 25 marzo 2021, ha chiarito la necessità di distinguere due momenti diversi:
- la definizione di un perimetro di soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie, per garantire il buon andamento dell’amministrazione;
- il sorteggio quale metodo di scelta tra i profili precedentemente qualificati, per garantire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, evitando favoritismi.
In tale prospettiva, la RE IA ha disciplinato le modalità di nomina delle commissioni di gara con le delibere di giunta n. 28/2017 e n. 222/2021, prevedendo quanto segue:
i) “ Relativamente alla composizione della commissione ”, che: “
- la commissione è composta da un numero dispari di componenti, per un massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, assicurando comunque la rotazione nelle nomine;
- il sorteggio deve comunque avvenire tra un numero di soggetti doppio rispetto a quello dei commissari da individuare; qualora non sia possibile garantire tale rapporto rispettando il principio di rotazione, il sorteggio deve avvenire tra tutti gli iscritti agli elenchi di esperti esistenti presso la Stazione Unica Appaltante;
- il numero dei componenti è determinato tenendo conto della complessità e del valore economico dell’appalto;
- il presidente della commissione di gara è individuato tra i dirigenti dell’amministrazione regionale ovvero tra gli esperti inseriti negli elenchi esistenti presso la Stazione Unica Appaltante, in possesso della qualifica dirigenziale e aventi competenza nella materia oggetto della gara ”;
ii) “ Relativamente ai requisiti ”, che: “
- i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;
- la stazione appaltante si avvale di esperti di aree diverse nelle procedure di appalto misto, nelle gare su più lotti distinti con unica commissione giudicatrice e negli affidamenti particolarmente complessi (es. finanza di progetto);
- nel caso di carenza di professionalità negli elenchi si procederà alla selezione dei commissari attraverso avvisi ad hoc rivolti anche a professionisti esterni, selezionati in funzione della specificità della gara e delle competenze professionali possedute ”.
Dall’esame della documentazione prodotta dalla RE IA (anche a seguito delle richieste istruttorie disposte con ordinanza n. 185 del 17 aprile 2025), risulta che l’amministrazione abbia agito in piena conformità a tali indirizzi.
36.2. Quanto alla nomina del Presidente:
- contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l’individuazione è avvenuta regolarmente mediante sorteggio in data 30 ottobre 2023, alla presenza di due testimoni, con estrazione casuale tra i dirigenti della Giunta Regionale, utilizzando l’elenco trasmesso dal dipartimento organizzazione e risorse umane. La successiva sostituzione del Presidente dimissionario ha seguito il medesimo iter ;
- le operazioni sono comprovate dai verbali prodotti, che, in quanto atti pubblici, fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale; né assumono rilievo le doglianze formali sull'assenza di protocollazione o firma digitale, trattandosi di profili che non inficiano la sostanza dell'atto e la sua provenienza, in assenza di circostanziata contestazione;
- l'errata indicazione dell’oggetto della gara (“ gara dialisi ”) in alcune comunicazioni costituisce un mero refuso materiale, inidoneo a spiegare efficacia viziante; l'atto rimane chiaramente riferibile alla procedura in esame e l'errore non ha generato alcuna incertezza sostanziale o pregiudizio difensivo;
- la precedenza cronologica del sorteggio del 31 luglio 2024 rispetto alla rinuncia formale del precedente nominativo individuato (acquisita il 1° agosto 2024) si giustifica con l'esigenza di celerità del procedimento: il RUP, essendo stato informato “per le vie brevi” dell'imminente rinuncia, ha attivato immediatamente le operazioni di sostituzione per evitare la paralisi della gara; l'atto di nomina ha, comunque, seguito della rinuncia formale, configurando una sanatoria ex post o una regolarizzazione procedimentale che non altera la sostanza della scelta;
- quanto al profilo professionale del nominato Presidente, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la competenza dello specifico settore oggetto di gara debba essere valutata con riferimento alla commissione nel suo complesso e non necessariamente in capo al singolo componente o al Presidente, requisito qui soddisfatto dalla presenza di membri esperti del settore, come si vedrà oltre (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 maggio 2025 n. 4196 secondo il quale “ la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto (Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721), per cui il requisito della competenza dell’organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatta allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato, sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595) ”);
- risulta, infine, destituita di fondamento l'eccezione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 77, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016: infatti, il mandato politico della dott.ssa Barbalace è cessato ben sette anni prima della nomina a Presidente della commissione. Tale rilevante distacco temporale neutralizza in radice qualsiasi rischio di condizionamento o violazione dei principi di imparzialità, rendendo l'ipotesi di conflitto di interessi meramente congetturale e priva di riscontro normativo e sostanziale.
36.3 Quanto agli altri componenti della commissione, l’istruttoria ha confermato l'impossibilità oggettiva di procedere al sorteggio per carenza di una platea di candidati eccedentaria, evidenziando, in particolare, che:
- l'amministrazione ha inizialmente tentato di attingere dall'albo degli esperti della SUA, ma i soli due profili ritenuti idonei, “ contattati telefonicamente, hanno rinunciato ”;
- il RUP ha, dunque, provveduto a pubblicare una manifestazione di interesse rivolta anche all’esterno, all’esito della quale (sulle cinque candidature pervenute) solo due sono risultate idonee e coerenti con l’oggetto dell’appalto, in quanto dotati delle specifiche competenze tecniche necessarie, mentre le restanti tre candidature presentavano profili di matrice esclusivamente giuridico-economico-amministrativa, privi di attinenza con le attività di valutazione tecnica proprie della commissione in esame;
- l’individuazione di soli due profili adeguati (numero esattamente corrispondente a quello dei componenti esperti da nominare) ha reso l'invocato sorteggio una “ inutile formalità ”, priva di utilità pratica e contraria al principio di celerità dell'azione amministrativa;
- in simili scenari, in assenza di un numero sovrabbondante di esperti, la nomina basata sulla valutazione comparativa dei curricula garantisca pienamente i principi di imparzialità e buon andamento; non residuando alcun margine per l’estrazione a sorte, la scelta dell'amministrazione si configura non come un atto fiduciario, bensì come l'esito di un rigoroso e trasparente processo di qualificazione tecnica dei commissari (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 22 marzo 2023, n. 2886).
36.4. In conclusione, occorre osservare come la ricorrente non abbia fornito prova di profili di incompatibilità o carenza tecnica dei commissari effettivamente nominati, limitandosi a censure di carattere formale e procedurale.
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza, il sorteggio non costituisce una modalità normativamente vincolata di selezione dei componenti della commissione di gara, acquisendo rilievo, invece, il dato della preventiva individuazione dei criteri di scelta secondo i principi di trasparenza e imparzialità, in grado di escludere una scelta meramente fiduciari (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 giugno 2025, n. 5363).
Nel caso di specie, tali obiettivi di trasparenza e correttezza sono stati perseguiti mediante l'applicazione degli indirizzi dettati dalle delibere di giunta regionale n. 28/2017 e n. 222/2021, come emerge chiaramente dalla documentazione prodotta dalla RE IA.
Infine, si evidenzia come l’evoluzione normativa culminata con il d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) abbia sancito il definitivo superamento del modello previgente, che subordinava la nomina dei commissari all'estrazione da un Albo Nazionale ANAC (sistema rimasto in uno stato di perenne transitorietà). L’attuale disciplina (applicabile quale canone ermeneutico dell’evoluzione del settore) privilegia la professionalizzazione interna e la semplificazione procedimentale. L’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce, infatti, che la commissione giudicatrice debba essere composta da esperti del settore individuati secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione, ma senza fissare regole procedurale rigide e lasciando alla stessa amministrazione appaltante la scelta di stabilire le modalità più adeguate a raggiungere tali scopi.
37. Quanto alla dedotta violazione della segretezza delle offerte (secondo motivo del ricorso introduttivo e dei secondi motivi aggiunti), il Collegio ritiene che la mera conoscibilità della precedente offerta economica aggiudicataria sul sito istituzionale non costituisce, di per sé, prova della compromissione del giudizio della nuova commissione.
Come evidenziato dalla difesa di AD, in sede di riedizione del potere dopo un annullamento giurisdizionale, il rischio di “conoscenza” delle offerte precedenti è un dato strutturale e ineliminabile, che non preclude alla stazione appaltante di procedere a una nuova valutazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 luglio 2024 n. 6720, secondo il quale “ la normativa in materia non tutela in via assoluta la segretezza delle offerte tecniche nei termini pretesi dall’odierna appellante, essendo ammesso dal legislatore che le stesse possano essere nuovamente valutate dalla medesima Commissione dopo un esame già avvenuto ”).
Il principio di segretezza va, infatti, armonizzato con i principi della conservazione degli atti giuridici, nonché di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.
È, dunque, ammessa rinnovazione parziale della gara a partire dall’atto viziato, a condizione che la nomina di una nuova commissione assicuri che la rivalutazione delle offerte avvenga in condizioni di assoluta imparzialità e indipendenza (cfr. TAR IA, sez. II, 13 maggio 2021, n. 971).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, deve ritenersi, che la par condicio tra i concorrenti, quale vero valore protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica, non sia stata scalfita da un nuovo apprezzamento delle offerte già conosciute, proprio perché quest’ultimo è stato compiuto da parte di una commissione giudicatrice, composta da membri differenti e nuovi rispetto a quelli in precedenza individuati (Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2025, n. 1822).
Inoltre, va rilevato come la ricorrente si sia limitata a dedurre la conoscibilità dell’offerta economica di AD sul sito della SUA, senza tuttavia allegare alcun elemento fattuale concreto idoneo a dimostrare che tale circostanza abbia effettivamente inciso sul processo logico valutativo della commissione o che abbia eventualmente determinato un “aggiustamento” dei punteggi tecnici.
In definitiva, in assenza di una prova rigorosa circa l'effettiva lesione della par condicio , la censura si risolve in una prospettazione meramente ipotetica. Il valore della segretezza non può essere invocato in modo assoluto per paralizzare l'azione amministrativa e imporre un rinnovo integrale della gara, che risulterebbe sproporzionato e contrario al principio del buon andamento.
38. È, altresì, infondato il terzo motivo del ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente sostiene che l’amministrazione avrebbe illegittimamente aggiudicato il servizio sulla base di offerte economiche ormai superate dall’evoluzione dei costi di mercato.
Il Collegio rileva, tuttavia, che tale prospettazione omette di considerare il seguente dato procedimentale dirimente: in sede di rinnovazione della procedura, con nota n. 146555 del 26 febbraio 2024, il RUP ha interpellato formalmente gli operatori economici richiedendo di confermare la perdurante “validità” delle proprie offerte, con la conseguenza che il parametro temporale rilevante ai fini della valutazione dell’attualità delle stesse non è quello dell’originaria indizione della gara, bensì quello della formale conferma resa dagli operatori economici in riscontro alla nota n. 146555 del 26 febbraio 2024.
Avendo la stessa EM prestato il proprio assenso alla validità della propria offerta originaria, la censura risulta non solo infondata nel merito, ma finanche contraddittoria rispetto alla condotta tenuta dalla ricorrente in sede di gara.
Peraltro, come statuito dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, n. 5162 del 25 maggio 2023, che già aveva affrontato analoga censura, “[l] a parte interessata è onerata di dimostrare che i costi di esecuzione della prestazione superano la base d’asta, non essendo invece sufficiente dimostrare che essa non terrebbe conto dei costi effettivi della commessa ”.
Rientra, infatti, nella discrezionalità dell'amministrazione modulare le condizioni economiche per massimizzare la convenienza pubblica, restando fermo il solo limite della preservazione di un congruo margine di utile.
Nel caso di specie, la ricorrente EM si è limitata a prospettare genericamente un aumento dei prezzi di mercato e dei costi fissi dovuto al tempo trascorso, senza tuttavia fornire alcun supporto probatorio o analisi analitica volta a dimostrare che tali incrementi abbiano eroso integralmente l’utile d’impresa, rendendo il servizio oggettivamente insostenibile. In assenza di una siffatta dimostrazione puntuale sulla perdita di remuneratività, la doglianza rimane confinata nell'alveo delle mere congetture.
Quanto alla possibile modifica quantitativa dei servizi richiesti prospettata dall’ASP di Reggio IA, anche in questo caso, si tratta di questioni già affrontate con la sentenza del Consiglio di Stato, n. 5162 del 25 maggio 2023, che ha chiarito come l’eventuale lesione del principio di concorrenza derivante da affidamenti aggiuntivi possa essere fatta valere solo nel momento in cui tali affidamenti siano “concretamente attuati”.
Poiché, nel caso di specie, l’aggiudicazione è stata disposta sulla base del perimetro prestazionale definito dagli atti di gara originari (senza alcuna estensione surrettizia del medesimo), sussiste un evidente difetto di interesse della ricorrente a dolersi, in via preventiva e ipotetica, di modifiche quantitative non ancora deliberate.
39. Infine, quanto alla congruità dell'offerta di AD (quarto motivo del ricorso introduttivo e ultimi motivi aggiunti presentati il 4 dicembre 2025), il Collegio ritiene che la valutazione del RUP sia immune dai vizi dedotti da parte ricorrente.
Il Collegio ritiene utile richiamare, al fine di delimitare il perimetro del proprio sindacato, il consolidato orientamento giurisprudenziale il secondo il quale:
- “ il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell'Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 30 luglio 2025 n. 6748);
- “[i] l sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione; laddove pertanto le valutazioni dell'amministrazione in ordine alla congruità della offerta, pur in ipotesi opinabili, siano tuttavia motivate sotto il profilo tecnico discrezionale e fondate su dati, anche statistici, non manifestamente errati né travisati (o del cui errore o travisamento non sia stata fornita alcuna dimostrazione in giudizio), non può che concludersi per il rigetto della relativa impugnazione ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 giugno 2025 n. 4898);
- “ il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; l'esito della gara può infatti essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell'interesse pubblico ” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 3 ottobre 2025, n. 7712);
- “[i] l giudizio di attendibilità dell'offerta ha contenuto globale e sintetico, di talchè è precluso procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla concreta esecuzione dell'appalto, non potendo risolversi in una parcellazione delle singole voci di costo e in una caccia all'errore nella loro indicazione nel corpo dell'offerta. In altri termini, la visuale deve essere, rispetto alle voci dell'offerta, globale e non parcellizzata, atteso che la verifica è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa, mediante espressione di un tipico potere tecnico - discrezionale riservato all'Amministrazione, in via di principio insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate all'eventuale (e dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza ” (TAR Lazio, Roma, sez. II ter, 30 maggio 2025 n. 10499).
40. Orbene, il Collegio ritiene che le censure sollevate da parte ricorrente, pur articolate mediante una minuziosa ricostruzione contabile dei costi (manodopera, processo industriale, approvvigionamento e logistica e trasporti), non risultino idonee a scalfire la legittimità del giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante, in quanto tali doglianze si limitano, in sostanza, a contrapporre, alle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria, criteri e modalità di imputazione dei costi dati da una valutazione prettamente soggettiva e, come tale, opinabile e non scrutinabile in questa sede.
40.1. Comunque, sotto un primo profilo, risulta infondata la censura relativa alla presunta sottostima del costo del personale.
Al riguardo, si osserva come, in realtà, le giustificazioni prodotte da AD chiariscano che:
- la quantificazione del costo del personale è stata condotta, assumendo come parametro le tabelle del Ministero del Lavoro vigenti al momento della formulazione dell'offerta (2018);
- gli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali e gli scatti di anzianità sono stati computati all'interno delle spese generali.
Ne consegue che appare privo di fondamento l'assunto secondo cui i costi indicati non garantirebbero i minimi salariali inderogabili, in quanto:
- il costo del personale è stato “ancorato” alle tabelle ministeriali vigenti al momento dell’offerta;
- la copertura dei differenziali retributivi è stata garantita mediante altre voci di costo (spese generali).
Peraltro, non sussiste alcuna omissione nel computo degli addetti: AD ha correttamente evitato una doppia e immotivata contabilizzazione, imputando i costi degli autisti e del personale di stabilimento direttamente alle voci di trasporto e logistica e processo industriale.
In una prospettiva più ampia, va respinta la visione “atomistica” della ricorrente, volta a isolare singole componenti di costo.
Come precisato dalla giurisprudenza sopra richiamata, la verifica dell’anomalia verte sulla tenuta complessiva dell'offerta, la cui inattendibilità, nel caso di specie, non è stata dimostrata, poiché il divario ipotizzato da parte ricorrente è frutto di un calcolo teorico basato su parametri estranei all'organizzazione di AD.
40.2. Quanto ai costi di produzione, AD ha ricondotto il contenimento dei costi di produzione all'impiego di due brevetti industriali proprietari (che automatizzano il processo riducendo la manodopera) e alla disponibilità di un impianto fotovoltaico presso lo stabilimento di Pomezia.
Tali fattori configurano condizioni favorevoli specifiche (ai sensi dell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023), che giustificano la competitività della proposta, rendendo inconferenti i calcoli della ricorrente basati su medie di mercato di operatori privi delle medesime dotazioni tecnologiche.
Inoltre, la pretesa della ricorrente di vincolare il calcolo dei costi di produzione al mero dato quantitativo della biancheria ignora che i costi di un processo industriale dipendono non solo dai volumi trattati, ma soprattutto dall'efficienza della catena di produzione, che può giustificare uno scostamento dai costi che gli altri operatori, meno tecnologicamente avanzati, sono costretti a sostenere.
40.3. Analoghe considerazioni valgono per i costi di approvvigionamento. La ricorrente censura l'assenza di una scomposizione analitica basata su posti letto e degenze, proponendo una propria tabella di calcolo.
Sul punto, deve tuttavia ribadirsi che il sindacato giurisdizionale non può spingersi fino alla ricostruzione delle singole voci di costo secondo i desiderata dei concorrenti (cfr. § 40). AD ha fornito elementi sufficienti (quali i sistemi di tracciabilità dei capi e le attrezzature offerte) per consentire alla stazione appaltante una valutazione di sostenibilità razionale. Le argomentazioni di EM si risolvono, dunque, in un inammissibile tentativo di sostituire il proprio giudizio quello tecnico dell'amministrazione.
40.4. Quanto ai costi di logistica e di trasporto, ancora una volta deve rilevarsi che EM si sia limitata a prospettare un metodo di calcolo alternativo rispetto a quello utilizzato da AD, sicché la censura in esame, al pari delle precedenti, non evidenzia alcuna oggettiva né macroscopica illegittimità del giudizio di congruità.
Risulta parimenti smentita per tabulas la presunta carenza informativa su percorsi e mezzi, essendo tali dati analiticamente esposti, come si evince nella documentazione prodotta.
Allo stesso modo, la localizzazione dello stabilimento a Pomezia non costituisce un elemento penalizzante, essendo stata ampiamente giustificata da AD alla luce delle economie di scala e della propria struttura organizzativa.
40.5. Infine, va rigettata la censura di difetto di motivazione del giudizio di congruità. Come chiarito dalla giurisprudenza “ la valutazione favorevole sulle giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia, non postula un rincarato onere motivazionale, essendo piuttosto richiesta una motivazione più approfondita soltanto là dove l’Amministrazione avesse ritenuto di non condividere le giustificazioni prodotte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4912). Nella diversa ipotesi di giudizio positivo dell’offerta sospettata di anomalia, spetta – per contro - a colui che contesta l’anomalia dell’offerta l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2021, n. 3174; id., 27 settembre 2017 n. 4527), non essendo sufficiente allegare considerazioni parcellizzate sulla incongruenza o insufficienza (solo) di talune voci di costo ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 04/01/2024n. 163/2024).
Nel caso di specie, come evidenziato precedentemente, EM non ha fornito la prova rigorosa che l'appalto verrebbe eseguito “in perdita”, né che sussista un'oggettiva impossibilità di adempiere. La doglianza rimane confinata a critiche parcellizzate che non scalfiscono la ragionevolezza del giudizio espresso dalla stazione appaltante.
41. Quanto ai motivi aggiunti presentati il 22 settembre 2025 e il 16 ottobre 2025, il Collegio ne rileva l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, quale conseguenza del rigetto dei motivi principali concernenti la legittimità dell'aggiudicazione in favore di AD.
Infatti, una volta accertata la regolarità della gara e la “congruità” dell'offerta, viene meno anche l’interesse della ricorrente, ormai definitivamente esclusa dalla possibilità di aggiudicazione, a impugnare la nota prot. n. 72824 del 16 settembre 2025 con la quale l’ASP di Reggio IA ha disposto la dismissione delle proroghe tecniche e l'attivazione del servizio da parte dell’aggiudicataria AD.
Per la stessa ragione, la ricorrente non vanta una posizione giuridica differenziata e qualificata né alcun interesse a interloquire sulle modalità esecutive del contratto affidato alla controparte.
Infatti, l’eventuale annullamento del nulla osta al subappalto non le arrecherebbe alcuna utilità, determinando al più l’obbligo per AD di eseguire direttamente le prestazioni, senza alcun effetto caducante sull'affidamento.
Peraltro, come correttamente eccepito da AD, trattandosi di questioni relative alle modalità esecutive del contratto affidato (ivi compresa la determinazione della data di decorrenza del nuovo servizio e la cessazione dei rapporti precari o in proroga), la controversia rientrerebbe semmai nella giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di diritti soggettivi inerenti all'esecuzione di obbligazioni contrattuali e non di poteri pubblicistici autoritativi.
42. In conclusione, per le ragioni esposte:
- devono essere respinti, siccome infondati, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati da EM in data 9 giugno 2025 e in data 4 dicembre 2025;
- devono essere dichiarati improcedibili (nonché inammissibili per difetto di giurisdizione) i motivi aggiunti presentati in data 22 settembre 2025 e in data 16 ottobre 2025;
- mentre le spese del presente giudizio possono essere compensate per la peculiarità e complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati da EM in data 9 giugno 2025 e in data 4 dicembre 2025;
- dichiara l’improcedibilità (nonché l’inammissibilità per difetto di giurisdizione) dei motivi aggiunti presentati in data 22 settembre 2025 e in data 16 ottobre 2025;
- compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO EA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AR | VO EA |
IL SEGRETARIO