TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 435
TAR
Ordinanza cautelare 17 aprile 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
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TAR
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità nomina e composizione Commissione giudicatrice

    Il Collegio ritiene il motivo infondato, applicando il regime transitorio dell'art. 216, comma 12, d.lgs. n. 50/2016. Le modalità di nomina sono state conformi alle delibere regionali e alle indicazioni del Consiglio di Stato. La nomina del Presidente è avvenuta tramite sorteggio, e le eventuali irregolarità formali sono irrilevanti. La competenza della commissione è valutata nel suo complesso. L'individuazione degli altri componenti è avvenuta tramite avviso pubblico a causa della carenza di candidati idonei per il sorteggio, garantendo trasparenza e buon andamento.

  • Rigettato
    Violazione principio segretezza offerte e imparzialità

    La mera conoscibilità della precedente offerta aggiudicataria non costituisce prova della compromissione del giudizio della nuova commissione. In caso di riedizione del potere dopo annullamento, la conoscenza delle offerte precedenti è un dato strutturale. La par condicio non è stata scalfita da una nuova valutazione effettuata da una commissione differente. La ricorrente non ha fornito prova concreta dell'incidenza di tale circostanza sul processo valutativo.

  • Rigettato
    Inattualità delle offerte economiche del 2018 e illegittimità della procedura

    La censura è infondata poiché EM ha confermato la validità della propria offerta economica nel 2024. Le offerte sono da considerarsi valide rispetto alla data di conferma. La ricorrente non ha dimostrato che l'aumento dei costi renda l'appalto insostenibile, limitandosi a lamentele generiche. Le questioni relative a possibili modifiche quantitative sono state già affrontate dal Consiglio di Stato e non vi è interesse a dolersene preventivamente.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione nella verifica di anomalia dell'offerta di AD

    La valutazione del RUP è immune da vizi. Il giudizio di anomalia è globale e sintetico, espressione di potere tecnico-discrezionale, sindacabile solo in casi di macroscopica erroneità. La ricorrente non ha dimostrato che l'appalto verrebbe eseguito in perdita o che vi sia un'oggettiva impossibilità di adempiere. Le critiche sono parcellizzate e non scalfiscono la ragionevolezza del giudizio. La sottostima del costo del personale è infondata, così come le critiche ai costi di produzione, approvvigionamento e logistica, basate su calcoli soggettivi e non provati. La motivazione del giudizio di congruità è adeguata quando l'offerta è ritenuta congrua.

  • Rigettato
    Illegittimità procedura individuazione componenti commissione

    Motivo assorbito dal rigetto del primo motivo del ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Verbali designazione presidente privi di valenza probatoria

    Motivo assorbito dal rigetto del primo motivo del ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Ulteriori anomalie procedurali (oggetto errato, sorteggio antecedente rinuncia)

    Motivo assorbito dal rigetto del primo motivo del ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Profilo professionale e incompatibilità del Presidente della commissione

    Motivo assorbito dal rigetto del primo motivo del ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Persistente accessibilità offerta economica precedente

    Motivo assorbito dal rigetto del secondo motivo del ricorso introduttivo.

  • Improcedibile
    Sopravvenuto difetto di interesse

    Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto conseguenza del rigetto dei motivi principali che riguardano la legittimità dell'aggiudicazione. Viene meno l'interesse della ricorrente a impugnare la nota di attivazione del servizio da parte dell'aggiudicataria.

  • Improcedibile
    Sopravvenuto difetto di interesse e difetto di giurisdizione

    Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto conseguenza del rigetto dei motivi principali. L'eventuale annullamento del nulla osta al subappalto non arrecherebbe utilità alla ricorrente. Inoltre, la controversia riguarderebbe diritti soggettivi inerenti all'esecuzione contrattuale, rientrando potenzialmente nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e inattendibilità giustificazioni AD sui costi di manodopera

    Infondato. Il costo del personale è stato ancorato alle tabelle ministeriali vigenti nel 2018 e gli incrementi sono stati computati nelle spese generali. Non vi è omissione nel computo degli addetti, imputati correttamente alle voci di trasporto e logistica e processo industriale. La verifica verte sulla tenuta complessiva dell'offerta, non su singole voci.

  • Rigettato
    Inattendibilità costi di produzione AD

    Inconferente. AD ha giustificato il contenimento dei costi con brevetti industriali proprietari e un impianto fotovoltaico, configurando condizioni favorevoli specifiche. I calcoli della ricorrente si basano su medie di mercato prive delle medesime dotazioni tecnologiche. L'efficienza della catena di produzione giustifica scostamenti dai costi medi.

  • Rigettato
    Inattendibilità costi di approvvigionamento AD

    Le argomentazioni di EM si risolvono in un tentativo di sostituire il proprio giudizio tecnico a quello dell'amministrazione. AD ha fornito elementi sufficienti per una valutazione di sostenibilità razionale.

  • Rigettato
    Inattendibilità costi di trasporto e logistica AD

    La censura non evidenzia alcuna oggettiva illegittimità. EM ha prospettato un metodo di calcolo alternativo. I dati su percorsi e mezzi sono analiticamente esposti. La localizzazione dello stabilimento è stata giustificata da AD.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione del giudizio di congruità

    La motivazione del giudizio di congruità è adeguata quando l'offerta è ritenuta congrua. L'onere di dimostrare l'irragionevolezza o l'erroneità dell'offerta spetta a chi contesta l'anomalia. EM non ha fornito la prova rigorosa che l'appalto verrebbe eseguito in perdita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 435
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 435
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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