CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2023, n. 18520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18520 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/01/2023 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
atairaltd.~1 e e e - • RS Penale Sent. Sez. 4 Num. 18520 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 06/04/2023 CONSIDERATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 15.12.2022 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di RE IC, indagato in relazione alla consumazione del reato previsto dall'art.73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, a seguito dell'arresto in flagranza del trasporto di cinque panetti di cocaina dal peso complessivo di kg 6,037, collocati a bordo di una vettura dallo stesso condotta ed ivi occultati in un doppio fondo ricavato sotto il sedile anteriore del lato passeggero. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RE IC, tramite il proprio difensore, con un unico, articolato motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art.606, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione all'art.273 cod.proc.pen. e all'art.73 T.U. Stup.. Ha argomentato come dovessero ritenersi insussistenti i gravi indizi di colpevolezza per effetto della mancata risposta del Tribunale alle osservazioni esposte nella memoria difensiva depositata in sede di incidente de libertate, con la quale era stato evidenziato il mancato espletamento di una consulenza tossicologica per quantificare il principio attivo della sostanza. Ha dedotto l'insufficienza del solo narcotest, in assenza di elementi idonei al fine di ritenere provata l'efficacia drogante della sostanza in sequestro. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, data la sua manifesta infondatezza. 1.1. Nella motivazione dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato come l'indagato - in sede di interrogatorio - avesse riferito di avere acquistato lo stupefacente in Napoli versando complessivi C 100.000,00 in contanti e di essersi prestato a fare da corriere per un'organizzazione nigeriana, per conto della quale avrebbe dovuto consegnare la droga in una località siciliana. 2 1.2. Il Tribunale ha ritenuto quindi pienamente sussistente il quadro di gravità indiziaria, pur in assenza di una compiuta analisi sul principio attivo rinvenibile nella sostanza sequestrata e in presenza del narcotest effettuato nell'immediatezza del rinvenimento. 1.3. Sul piano cautelare ha ritenuto sussistente un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, non prevenibile neanche con la gradata misura degli arresti domiciliari anche in considerazione dei sicuri rapporti con ambienti criminali dediti al narcotraffico;
ha altresì rilevato, sotto tale profilo, che il rinvenimento della sostanza in un doppio fondo appositamente creato lasciasse presumere che l'arrestato fosse soggetto professionalmente dedito al commercio di stupefacente;
ha quindi, per l'effetto, confermato la decisione del GIP procedente in ordine alla sola adeguatezza della misura di massimo rigore. 2. Il vizio di omessa motivazione, dedotto nell'ambito dell'esposizione dell'unitario motivo di gravame e formulato in riferimento alla memoria difensiva depositata nel corso del procedimento di riesame, è manifestamente infondato. 2.1. A tale proposito, va ricordato che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo e il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez.2, n.38834 del 7/6/2019, Forzini, RV. 277220), non sussistendo comunque alcun vizio della motivazione deducibile ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., quando il giudice del riesame - anche se con argomentazione sintetica - abbia dato conto del dissenso rispetto alle relative argomentazioni difensive (Sez.5, n.45520 del 15/7/2014, n.45520, Musto, RV. 260765; Sez.6, n.31362 del 8/7/2015, Carbonari, RV. 264938); e non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti sviluppati nell'ordinanza, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez.5, n.5443 del 18/12/2020, dep.2021, Bagalà, RV. 280670). 2.2. Nel caso di specie - e in relazione allo specifico contenuto della memoria difensiva richiamato nel ricorso, attinente alla valenza indiziaria da attribuire al narcotest ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - va quindi rilevato come il Tribunale del riesame si sia espressamente e adeguatamente confrontato esprimendo in modo esplicito le proprie ragioni 3 di dissenso in ordine alla prospettazione giuridica contenuta nell'atto di parte. 3. Il punto di doglianza attinente alla sussistenza di un vizio di violazione delle disposizioni processuali rilevante ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., è manifestamente infondato. 3.1. A tale proposito, sulla base di orientamento che il Collegio condivide, in tema di traffico di sostanze stupefacenti, durante le indagini preliminari e ai fini della sola valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di una misura cautelare, non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente allo scopo il narcotest eseguito dalla sezione narcotici della polizia (Sez.4, n.3380 del 15/12/2009, dep.2010, Tomassini, RV. 246417; Sez.4, n.22652 del 4/4/2017, Morabito, RV. 270486; Sez.6, n.40444 del 29/9/2022, Pataffio, RV. 283942). 3.2. Né appare rilevante il riferimento - già operato in sede di memoria difensiva nel corso del procedimento di riesame e ribadito nel ricorso - ad altro precedente di questa Corte (Sez.6, n.45876 del 18/10/2022, Cunsolo non massimata) in quanto, nella fattispecie concreta in quel caso in esame - riguardante un ricorso del Pubblico ministero avverso decisione del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza applicativa di misura cautelare - la valenza probatoria del narcotest era stata esclusa unicamente perché si era in presenza di un quadro indiziario tale da connotare come lecita l'attività di coltivazione svolta dall'indagato. 3.3. In ogni caso, atteso che il narcotest consente di provare adeguatamente la natura stupefacente di una sostanza, essendo unicamente carente la prova del complessivo principio attivo (Sez.6, n.6069 del 16/12/2016, Corvino, RV. 269007), va rilevato come il motivo anzidetto sia stato formulato in assenza di un effettivo e concreto interesse ad impugnare, considerato che la difesa dell'imputato non ha messo in discussione il carattere stupefacente di quella sostanza ma solo l'esatta qualità della cocaina in sequestro e l'entità totale del principio attivo: dati, questi, nella fattispecie irrilevanti, non essendo stata addebitata alcuna aggravante collegabile alla entità ponderale del principio attivo della droga, né essendo stata impugnata la decisione in ordine ad una riqualificazione del fatto in termini di lieve entità (in termini, sul punto e in parte motiva, Sez.6, n.2599 del 14/12/2021, dep.2022, Palmas, RV. 282680). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 4 Il Presidente giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp.att., cod.proc.pen., copia del presente provvedimento va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dello stesso art.94.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp.att., cod . proc. pen.. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2023 Il Consigliere estensore
atairaltd.~1 e e e - • RS Penale Sent. Sez. 4 Num. 18520 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 06/04/2023 CONSIDERATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 15.12.2022 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di RE IC, indagato in relazione alla consumazione del reato previsto dall'art.73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, a seguito dell'arresto in flagranza del trasporto di cinque panetti di cocaina dal peso complessivo di kg 6,037, collocati a bordo di una vettura dallo stesso condotta ed ivi occultati in un doppio fondo ricavato sotto il sedile anteriore del lato passeggero. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RE IC, tramite il proprio difensore, con un unico, articolato motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art.606, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione all'art.273 cod.proc.pen. e all'art.73 T.U. Stup.. Ha argomentato come dovessero ritenersi insussistenti i gravi indizi di colpevolezza per effetto della mancata risposta del Tribunale alle osservazioni esposte nella memoria difensiva depositata in sede di incidente de libertate, con la quale era stato evidenziato il mancato espletamento di una consulenza tossicologica per quantificare il principio attivo della sostanza. Ha dedotto l'insufficienza del solo narcotest, in assenza di elementi idonei al fine di ritenere provata l'efficacia drogante della sostanza in sequestro. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, data la sua manifesta infondatezza. 1.1. Nella motivazione dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato come l'indagato - in sede di interrogatorio - avesse riferito di avere acquistato lo stupefacente in Napoli versando complessivi C 100.000,00 in contanti e di essersi prestato a fare da corriere per un'organizzazione nigeriana, per conto della quale avrebbe dovuto consegnare la droga in una località siciliana. 2 1.2. Il Tribunale ha ritenuto quindi pienamente sussistente il quadro di gravità indiziaria, pur in assenza di una compiuta analisi sul principio attivo rinvenibile nella sostanza sequestrata e in presenza del narcotest effettuato nell'immediatezza del rinvenimento. 1.3. Sul piano cautelare ha ritenuto sussistente un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, non prevenibile neanche con la gradata misura degli arresti domiciliari anche in considerazione dei sicuri rapporti con ambienti criminali dediti al narcotraffico;
ha altresì rilevato, sotto tale profilo, che il rinvenimento della sostanza in un doppio fondo appositamente creato lasciasse presumere che l'arrestato fosse soggetto professionalmente dedito al commercio di stupefacente;
ha quindi, per l'effetto, confermato la decisione del GIP procedente in ordine alla sola adeguatezza della misura di massimo rigore. 2. Il vizio di omessa motivazione, dedotto nell'ambito dell'esposizione dell'unitario motivo di gravame e formulato in riferimento alla memoria difensiva depositata nel corso del procedimento di riesame, è manifestamente infondato. 2.1. A tale proposito, va ricordato che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo e il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez.2, n.38834 del 7/6/2019, Forzini, RV. 277220), non sussistendo comunque alcun vizio della motivazione deducibile ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., quando il giudice del riesame - anche se con argomentazione sintetica - abbia dato conto del dissenso rispetto alle relative argomentazioni difensive (Sez.5, n.45520 del 15/7/2014, n.45520, Musto, RV. 260765; Sez.6, n.31362 del 8/7/2015, Carbonari, RV. 264938); e non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti sviluppati nell'ordinanza, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez.5, n.5443 del 18/12/2020, dep.2021, Bagalà, RV. 280670). 2.2. Nel caso di specie - e in relazione allo specifico contenuto della memoria difensiva richiamato nel ricorso, attinente alla valenza indiziaria da attribuire al narcotest ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - va quindi rilevato come il Tribunale del riesame si sia espressamente e adeguatamente confrontato esprimendo in modo esplicito le proprie ragioni 3 di dissenso in ordine alla prospettazione giuridica contenuta nell'atto di parte. 3. Il punto di doglianza attinente alla sussistenza di un vizio di violazione delle disposizioni processuali rilevante ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., è manifestamente infondato. 3.1. A tale proposito, sulla base di orientamento che il Collegio condivide, in tema di traffico di sostanze stupefacenti, durante le indagini preliminari e ai fini della sola valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di una misura cautelare, non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente allo scopo il narcotest eseguito dalla sezione narcotici della polizia (Sez.4, n.3380 del 15/12/2009, dep.2010, Tomassini, RV. 246417; Sez.4, n.22652 del 4/4/2017, Morabito, RV. 270486; Sez.6, n.40444 del 29/9/2022, Pataffio, RV. 283942). 3.2. Né appare rilevante il riferimento - già operato in sede di memoria difensiva nel corso del procedimento di riesame e ribadito nel ricorso - ad altro precedente di questa Corte (Sez.6, n.45876 del 18/10/2022, Cunsolo non massimata) in quanto, nella fattispecie concreta in quel caso in esame - riguardante un ricorso del Pubblico ministero avverso decisione del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza applicativa di misura cautelare - la valenza probatoria del narcotest era stata esclusa unicamente perché si era in presenza di un quadro indiziario tale da connotare come lecita l'attività di coltivazione svolta dall'indagato. 3.3. In ogni caso, atteso che il narcotest consente di provare adeguatamente la natura stupefacente di una sostanza, essendo unicamente carente la prova del complessivo principio attivo (Sez.6, n.6069 del 16/12/2016, Corvino, RV. 269007), va rilevato come il motivo anzidetto sia stato formulato in assenza di un effettivo e concreto interesse ad impugnare, considerato che la difesa dell'imputato non ha messo in discussione il carattere stupefacente di quella sostanza ma solo l'esatta qualità della cocaina in sequestro e l'entità totale del principio attivo: dati, questi, nella fattispecie irrilevanti, non essendo stata addebitata alcuna aggravante collegabile alla entità ponderale del principio attivo della droga, né essendo stata impugnata la decisione in ordine ad una riqualificazione del fatto in termini di lieve entità (in termini, sul punto e in parte motiva, Sez.6, n.2599 del 14/12/2021, dep.2022, Palmas, RV. 282680). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 4 Il Presidente giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp.att., cod.proc.pen., copia del presente provvedimento va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dello stesso art.94.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp.att., cod . proc. pen.. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2023 Il Consigliere estensore