Sentenza 8 gennaio 2013
Massime • 1
La richiesta di applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato non ammesso nel giudizio di primo grado è motivo di impugnazione non esclusivamente personale e, quindi, se accolto, è estensibile agli altri imputati, impugnanti o meno, che lo abbiano proposto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che aveva concesso la diminuente a tutti i coimputati proponenti appello avverso la reiezione della istanza da parte del tribunale, omettendo di esaminare l'identica posizione dei coimputati non impugnanti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/2013, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/01/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 1
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 46671/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA AN N. IL 25/02/1955;
2) AL SA N. IL 24/11/1980;
3) EN AN N. IL 10/09/1976;
4) IL SE N. IL 28/09/1982;
5) LI EL N. IL 15/12/1968;
6) AN SE N. IL 10/07/1978;
7) IT NC N. IL 31/08/1982;
8) DO LU N. IL 11/09/1981;
9) LI IE N. IL 14/05/1978;
avverso la sentenza n. 875/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del 13/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura A. che ha concluso per annullamento nei confronti di IS e DO limitatamente alla mancata applicazione della determinante di cui all'art. 442 c.p.p. rideterminando la pena nei loro confronti;
rigettarsi nel resto i ricorsi di IS e DO;
rigetto degli altri ricorsi;
Udito per la parte civile l'Avv. D'Angelo che si associa al PG;
Udito il difensore Avv. Silvestro TO e LÒ RA che si riportano ai motivi di ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 13 aprile 2011, la Corte di appello di Messina, ha, per quel che qui interessa, così deciso in parziale riforma della sentenza emessa il 29 luglio 2009 dal Tribunale della medesima città:
- ha assolto RA AN dal reato di cui al capo 21) perché il fatto non sussiste ed ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 22) e 26) perché estinti per prescrizione;
ha ritenuto la continuazione tra i rimanenti reati ascritti all'imputato ai capi 1), 2), 21) e 35) ed ha rideterminato la pena al medesimo inflitta in anni 16 di reclusione, applicata la diminuente per il rito abbreviato, richiesta e non concessa in primo grado;
- ha assolto IT RA dal reato di cui al capo 21) perché il fatto non sussiste ed ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 16), 22), 23), 26) 30), 36) e 39), previa concessione per quest'ultimo reato DEattenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, equivalente alle contestate aggravanti, perché estinti per prescrizione;
ha ritenuto la continuazione tra i rimanenti reati di cui ai capi 1), 2), 29), 31), 32) e 34), ed ha rideterminato la pena in anni 15 di reclusione;
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LI LE in ordine ai reati di cui ai capi 10) (ritenuto il fatto riferito a sostanza stupefacente di cui alle tabelle 2^) e 4^) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990), art. 14; 41), 42), 43) 44), 46), 47), 50), 51) e 81), perché estinti per prescrizione;
ha rideterminato la pena in ordine al delitto di cui al capo 40), esclusa l'aggravante di capo e promotore DEassociazione, in anni 8 di reclusione, applicata la diminuente per il rito abbreviato, richiesta e non concessa in primo grado;
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di DO UI in ordine ai reati di cui ai capi 13), 22), 23), 26), 30) e 36) perché estinti per prescrizione;
ritenuta la continuazione tra i rimanenti reati di cui ai capi 1) e 2), ha rideterminato la pena in anni 13 e mesi 6 di reclusione;
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LI RO in ordine ai reati di cui ai capi 3), 16), 22), 23) e 26), perché estinti per prescrizione;
ritenuta la continuazione tra i rimanenti reati di cui ai capi 1), 2) e 34), ha rideterminato la pena in anni 9 di reclusione, applicata la diminuente del rito abbreviato, richiesta e non concessa in primo grado;
- ha assolto EN GI dal reato di cui al capo 16) per non aver commesso il fatto ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine ai reati di cui ai capi 44), 45), 46), 47), 48), 50), 53), 54), 55), 56), 59), 60), 61), 62), 65), 67), 69), 70), 71), 72), 73), 74) e 75), perché estinti per prescrizione;
ha rideterminato la pena in ordine al residuo reato di cui al capo 40) in anni 6 e mesi 8 di reclusione, applicata la diminuente per il rito abbreviato, richiesta e non concessa in primo grado;
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AN SE in ordine ai reati di cui ai capi 41), 43), 44) e 82) perché estinti per prescrizione ed ha rideterminato la pena in ordine al residuo reato di cui al capo 40) in anni 9 di reclusione, applicata la diminuente del rito abbreviato, richiesta e non concessa in primo grado;
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AL TO in ordine al reato di cui al capo 22) perché estinto per prescrizione e, ritenuta la continuazione tra i rimanenti reati di cui ai capi 1) e 2), ha rideterminato la pena in anni 8 di reclusione, applicata la diminuente del rito abbreviato, richiesta e non concessa in primo grado;
- ha ritenuto la continuazione tra i reati di cui ai capi 2) e 35) ascritti a IL SE ed ha rideterminato la pena al medesimo inflitta in anni 3 di reclusione, applicata la diminuente del rito abbreviato, richiesta e non concessa in primo grado, sostituendo la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione per anni cinque.
Avverso la sentenza indicata in premessa hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati suddetti, rassegnando vari motivi di impugnazione.
Nel ricorso proposto dall'avv. TO Silvestro nell'interesse di AL TO, IL SE, LI LE, RA AN e LI RO si deduce, quale primo motivo la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione del combinato disposto DEart. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 cod. proc. pen.. Si sottolinea, al riguardo, che, nei decreti esecutivi delle operazioni di intercettazione, condotte con l'impiego di impianti delle forze DEordine, si darebbe atto della indisponibilità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica, richiamandosi la nota che ciò attestava, ma - si sostiene - la motivazione in ordine alla urgenza ed indifferibilità risulterebbe meramente riproduttiva "del fine normale di ogni singola attività investigativa e ciò indipendentemente dalla natura e dalla tipologia dei reati per cui si procedeva". Per altro verso, la motivazione offerta sul punto dai giudici a quibus sarebbe incongrua, perché la stessa sarebbe valida solo in riferimento alle intercettazioni ambientali effettuate su alcune autovetture. Quanto al LI, si lamenta, poi, la mancanza dei presupposti per ritenere integrata la fattispecie associativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 contestata al capo 40) della rubrica, in quanto la sentenza impugnata avrebbe enfatizzato, desumendone erroneamente un elemento atto a sostanziare l'associazione, la frenetica ricerca di stupefacenti messa in atto da taluni imputati. I rapporti tra i presunti associati, infatti, sarebbero stati sporadici, senza che le singole condotte abbiano mostrato una stabilità nelle relazioni, al di là di singole vicende inerenti la vendita di stupefacenti. In buona sostanza, si afferma, tanto il LI che l'EN si sarebbero "occupati in prima persona di porre in essere tutte le attività prodromiche all'attività di spaccio, senza che nelle varie fasi della stessa interagissero con altri soggetti, diversi dall'occasionale fornitore AN SE, con condotte assistite dal necessario elemento psicologico". Mancherebbe, dunque, la coscienza e volontà di cooperare stabilmente con altri nell'illecito traffico. Si lamenta, poi, che, comunque, sussisterebbero nella specie i presupposti per l'applicazione della fattispecie attenuata di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6 (testo unico sugli stupefacenti), posto che nel procedimento sono state riscontrate solo cessioni di modesti quantitativi di droga leggera (hashish), "anche se ripetuti per un apprezzabile arco temporale". Per AL, IL, RA e LI si deduce, poi, la insussistenza dei presupposti per ritenere integrata l'ipotesi di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Varie intercettazioni, infatti sarebbero frutto di millanterie esternate dall'interlocutore di turno, mentre difetterebbero elementi oggettivi di valutazione, quali indagini patrimoniali e bancarie, così come la esistenza effettiva di un clima generalizzato di intimidazione e di assoggettamento omertoso. Dalle conversazioni intercettate, si afferma, emergerebbe "in buona sostanza, la figura carismatica di un vecchio pregiudicato, quale RA, sfruttata dai singoli, più o meno consapevolmente senza che dal contenuto delle stesse possa argomentarsi in ordine alla necessaria visibilità all'esterno della consorteria oggetto di esplorazione processuale". D'altra parte, neppure dalle voci dei collaboratori sarebbero emerse significative affermazioni circa l'esistenza del contestato sodalizio. Si contestano, poi, i singoli elementi evocati a carico di ciascuno dei ricorrenti, per asseverare la relativa partecipazione e ruolo nella associazione mafiosa, denunciandosi la insufficienza e talora la incoerenza delle argomentazioni svolte sui singoli punti ed episodi dai giudici DEappello. Si ribadiscono, a tale riguardo, i singoli rilievi già svolti in sede di gravame e si contesta la replica offerta su ciascun aspetto nella sentenza impugnata. Si rinnovano, inoltre, le censure già devolute in appello circa la insussistenza dei presupposti per ritenere nella specie provata l'aggravante della disponibilità di armi da parte della associazione mafiosa, deducendosi la carenza della motivazione offerta sul punto nella sentenza oggetto di impugnazione.
Viene altresì contestato il giudizio di responsabilità del LI in ordine al delitto di tentata estorsione contestato al capo 34) della rubrica. Si ribadisce, infatti, la tesi, già sostenuta in appello e disattesa dai giudici di quel grado, secondo la quale la semplice collocazione di un biglietto, non seguita da alcun contatto con la persona offesa per libera determinazione del soggetto agente, non possa integrare un tentativo di estorsione, ma una ipotesi di desistenza volontaria, come tale non punibile, svolgendosi sul punto diffusi rilievi in ordine ai connotati che devono presentare i parametri della idoneità e non equivocità degli atti, a norma DEart. 56 c.p.. Ugualmente si censura la ritenuta responsabilità del IL e del RA in ordine alla tentata estorsione di cui al capo 35), osservandosi che, anche in ordine a tale episodio, doveva pronunciarsi assoluzione per le stesse ragioni che avevano indotto i giudici del merito a ritenere non provata, nella sua "esistenza giuridica," la fattispecie estorsiva contestata al capo 33). Non sussisterebbe neppure l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ascritta al capo 1) all'AL, al RA ed al LI. Malgrado i controlli di polizia, infatti, non sarebbe stata rinvenuta sostanza stupefacente, neppure nella stalla del RA che si asserisce rappresentasse la base logistica della organizzazione. Per altro verso, dai colloqui intercettati, di per sè ambigui, non emergerebbe l'esistenza di una struttura stabile, non essendo stati individuati neppure i canali di approvvigionamento, ma, semmai, accordi in vista di singole operazioni. Si censurano, poi, i risultati della perizia fonica in relazione alla identificazione della voce del RA come uno degli interlocutori, contestandosi la fondatezza dei rilievi svolti sul punto nella sentenza impugnata per disattendere le medesime censure allora proposte dalla difesa e, fra queste, la richiesta di nuova perizia in dibattimento. Comunque, sottolinea il ricorso, non può ritenersi sussistente in capo al RA l'aggravante di essere stato organizzatore e non semplice partecipe della associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 evocandosi una conversazione telefonica dalla quale trasparirebbe che l'imputato non aveva alcun potere decisionale neanche in relazione alla ripartizione dello stupefacente che i colloquianti detenevano, mettendo in luce l'autonomia di cui gli associati godevano senza vincolo gerarchico con il RA stesso.
Si lamenta, infine, per tutti i ricorrenti, la mancata concessione delle attenuanti generiche e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Per IT RA e DO UI, il medesimo difensore avv. Silvestro ha rassegnato motivi identici in riferimento alla prospettata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed in merito alla assenza dei presupposti per ritenere integrata la ipotesi di associazione di stampo mafioso, della quale mancherebbero tutti gli elementi tipizzanti, nonché in merito alla mancanza di elementi per ritenere provata l'aggravante della associazione armata. Si lamenta, poi, che nei confronti dei ricorrenti non sia stata ritenuta sussistente l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 in riferimento alla rapina di cui al capo 29), deducendosi la illogicità della motivazione offerta sul punto dai giudici a quibus. Si ribadiscono, poi, le doglianze, già dedotte in appello, circa la mancanza di prove, quanto all'DO, in merito alla sua partecipazione alla rapina ai danni della salumeria FI, contestata al capo 29), sul rilievo che nella specie non sarebbe stata acquisita prova congrua circa la identificazione del medesimo nel soggetto soprannominato LO. Ciò in quanto l'annotazione di servizio sulla cui base sarebbe avvenuta tale identificazione - per di più priva di riscontro esterno - non sarebbe utilizzabile, posto che la mancata opposizione alla acquisizione di tale annotazione da parte delle difese non sanerebbe la intrinseca inutilizzabilità di tale atto. In riferimento, poi, al capo 34), ascritto al IT, si ripropongono le medesime censure già dedotte nell'interesse dei coimputati, in ordine alla insussistenza del tentativo di estorsione, versandosi in una ipotesi di desistenza volontaria, non punibile. Identici a quelli rassegnati per l'AL, il RA ed il LI sono pure i motivi relativi alla insussistenza della associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, mentre si censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui non avrebbe fornito motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato. Tale richiesta era stata infatti formulata in sede di udienza preliminare, subordinando la stessa all'espletamento della consulenza relativa alla trascrizione delle intercettazioni. Richiesta che veniva reiterata alla prima udienza davanti al Tribunale, che la rigettava. A tale proposito - soggiunge il ricorso - tutti gli imputati, tranne i due ricorrenti, proponevano appello sul punto e la Corte territoriale concedeva a tutti gli imputati richiedenti la riduzione per la scelta del rito, negandola di fatto ai due ricorrenti, senza peraltro offrire motivazione per giustificare tale diversità di trattamento. La Corte, infatti, avrebbe dovuto fare applicazione DEeffetto estensivo della impugnazione proposta dagli altri imputati, trattandosi di motivo non esclusivamente personale, e, dunque, estensibile a norma DEart.587 cod. proc. pen.. Si lamenta, infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche e si denuncia vizio di motivazione in ordine ai criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio. In altro atto di ricorso a firma DEavv. RA Tracio, sempre nell'interesse di IT RA e DO UI, si propongono identici motivi in ordine alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni e si sviluppano censure analoghe a quelle proposte nel ricorso già passato in rassegna in ordine alla insussistenza della contestata associazione mafiosa, posto che difetterebbero i relativi connotati di intimidazione promanante impersonalmente dal sodalizio e la percezione esterna del sodalizio stesso, come è dimostrato dal fatto che nessuna delle persone offese abbia mai affermato di aver avvertito la presenza di una associazione facente capo al RA, e come sarebbe asseverato anche dalla assenza di contributi da parte dei collaboratori. Ugualmente analoghi sono i rilievi per contestare la sussistenza della associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, alla luce dei principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, che vengono diffusamente passati in rassegna. Parimenti del tutto analoghi sono i rilievi svolti per sostenere la sussistenza, nella specie, dei presupposti per ritenere almeno integrata la ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 tenuto conto della qualità e quantità delle sostanze trattate. Non sussisterebbe, invece, l'aggravante della associazione armata di cui all'art. 416-bis c.p.p., commi 4 e 5, essendosi la Corte territoriale limitata a riportare la motivazione offerta dai giudici di primo grado. Si deducono, infine, gli stessi rilievi già esaminati, tanto in ordine alla mancata applicazione della diminuente per il rito abbreviato, che in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
identiche, poi, risultano anche le censure relative al vizio di motivazione che affliggerebbe la sentenza impugnata in relazione ai criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio. Anche nell'interesse di EN GI, l'avv. Silvestro propone identici motivi di ricorso in riferimento alla inutilizzabilità delle intercettazioni, alla insussistenza del reato di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, di cui al capo 40), alla applicabilità della ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, cit. D.P.R., alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al vizio di motivazione in ordine ai parametri di commisurazione del trattamento sanzionatorio.
Per AN SE si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità circa la partecipazione alla associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, in quanto gli stessi giudici DEappello, nel disattendere la fondatezza della eccezione di competenza proposta dalla difesa, hanno riconosciuto che l'imputato era elemento autonomo rispetto al sodalizio, avendo avuto contatti con uno soltanto dei compartecipi per la cessione di hashish: quando, invece, il sodalizio estendeva i propri interessi ad ogni tipo di sostanza stupefacente. Vizio di motivazione si deduce anche in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Per LI RO è stato proposto anche altro atto di ricorso a firma DEavv. SE Amendolia, ove ugualmente si deduce la carenza di motivazione dei decreti che hanno autorizzato la effettuazione delle intercettazioni extra moenia, e si contesta la sussistenza del reato di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, difettando la prova circa la sussistenza dei relativi elementi costitutivi, così come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Sul punto, la Corte territoriale si sarebbe limitata a valutazioni del tutto incongrue e avrebbe omesso di prendere in considerazione i rilievi difensivi posti a fondamento DEatto di appello. Nella sostanza analoghi a quelli già esaminati, sono i rilievi svolti per sostenere l'applicabilità, nella specie, della ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, cit. D.P.R. e si formulano censure circa la mancanza di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis. Non sussisterebbe, poi, il reato di tentata estorsione contestato all'imputato, e si lamenta, infine, vizio di motivazione tanto in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche che in merito ai criteri di commisurazione del trattamento sanzionatorio. Sono fondate le censure svolte nell'interesse del IT e DEDO in ordine alla mancata applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato. È noto a questo riguardo come la giurisprudenza di questa Corte abbia da tempo avuto modo di osservare che il fenomeno processuale della estensione della impugnazione - sulla falsariga del ritenuto omologo regime, tracciato dagli artt. 203 e 204 del codice abrogato - che si realizza nel processo plurisoggettivo per lo stesso reato o in un procedimento cumulativo, in favore del coimputato non impugnante (evidentemente sul punto che venga in specifico risalto) o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile, si risolve nella prospettazione di un evento - quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sulla impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente - al verificarsi del quale, operando di diritto come rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante, rende questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato, attesa la definibilità teorica DEeffetto della estensione della impugnazione, come rimedio straordinario condizionato al verificarsi DEevento di accoglimento del motivo non esclusivamente personale. Da qui il corollario (che peraltro qui non rileva) secondo il quale fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, il richiamato fenomeno processuale non spiega influenza alcuna sulla esecutorietà della sentenza relativa la rapporto processuale individuo concernente il non impugnante od equiparato (ex plurimis, Cass., Sez. un., 24 marzo 1995, Cacciapuoti;
Cass., Sez. 5, 17 febbraio 2004, Koshi;
Cass., Sez. 1, 11 dicembre 2008, Casola). Attraverso la estensione della impugnazione si realizza, dunque, un ampliamento della sfera "soggettiva" del devoluto, nel senso che la domanda "estensibile" attrae nell'alveo del relativo perimetro decisorio anche le posizioni soggettive "estranee" a quella domanda, ma attingibili dai relativi effetti positivi: essendo chiaro, infatti, che l'istituto opera solo in favor, come emerge dalla espressione "giova", che univocamente traccia il fine - ed il limite - DEistituto, vale a dire quello di impedire che si realizzi un contrasto tra giudicati "endoprocessuali", consentendo la "purgazione" DEerrore del giudice in riferimento soltanto alla posizione processuale che quell'errore ha inteso denunciare. E ciò spiega, da un lato, la dimensione "officiosa" in cui il rimedio è chiamato ad operare, e, dall'altro, la necessità che l'errore coinvolga anche la posizione del coimputato non impugnante e, dunque, non sia un errore "esclusivamente personale".
Ebbene, in tale quadro di rifermento, la sussistenza dei presupposti per la celebrabilità del giudizio abbreviato e l'erroneo mancato riconoscimento della diminuente indebitamente negletta, rappresentano una quaestio che, in presenza - come nella specie - di presupposti comuni a più posizioni processuali, poteva e doveva essere delibata dal giudice, ritualmente investito del tema da alcuni imputati, anche nei confronti degli imputati non appellanti sul punto, ancorché posti in una identica situazione processuale, considerata la dimensione "sostanziale" che la diminuente del rito - nella specie riconosciuta expost - assume per tutti gli imputati che ad essa avevano diritto. Da qui, la condivisibilità DEassunto, già in varie occasioni affermato in giurisprudenza, secondo il quale la richiesta di applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato non ammesso nel giudizio di primo grado è motivo di impugnazione non esclusivamente personale e quindi, se accolto, estensibile agli altri imputati, impugnanti o meno, che non lo abbiano proposto (Cass., Sez. 4, 14 ottobre 2008, Capraro;
Cass., Sez. 5, 12 giugno 2002, Piperis ed altri). Ebbene, nella specie, come correttamente deduce il ricorso proposto nell'interesse del IT e DEDO, i due imputati avevano formulato, in sede di udienza preliminare, richiesta di giudizio abbreviato subordinata all'espletamento della consulenza per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche. Tale richiesta veniva poi reiterata davanti al Tribunale che la respingeva. Avverso tale reiezione, tutti gli imputati, ad eccezione dei due ricorrenti anzidetti, avevano proposto appello sul punto e la Corte, nella sentenza impugnata, aveva concesso a tutti la riduzione di pena per la scelta del rito, ritenendo fondati i rilievi svolti per contrastare la decisione negativa oggetto di impugnazione e conclusivamente affermando competesse alla stessa Corte, "di rideterminare la pena computando la diminuzione per il rito in favore degli imputati che ne hanno fatto richiesta (non accolta) in primo grado e riproposto la questione nei motivi di appello" (v. la sentenza impugnata a pag. 19).
Dunque, la Corte territoriale ha indebitamente negletto di esaminare la identica posizione dei due ricorrenti, che pur doveva essere scrutinata in virtù della estensione del principio sancito dall'art.587 c.p.p.. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata in parte qua nei confronti del IT e DEDO e, quanto a quest'ultimo, la pena può essere di conseguenza rideterminata in quella precisata in dispositivo.
Del pari fondate sono le censure svolte nell'interesse del LI e del IT a proposito del mancato riconoscimento della desistenza in ordine alla tentata estorsione contestata al capo 34). Questa Corte, come è noto, ha costantemente avuto modo di affermare che la desistenza dalla azione delittuosa può ritenersi volontaria quando la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata, ossia quando la prosecuzione della azione non sia impedita da fattori esterni che ne renderebbero estremamente improbabile il conseguimento. Fermo restando che la esimente in questione non richiede una autentica resipiscenza, potendo essere giustificata da motivi di qualsiasi natura, anche utilitaristici;
ciò che conta è che la deliberazione di desistere dal programma criminoso sia stata assunta in piena libertà, indipendentemente da fatti esterni suscettibili di influire sulla determinazione DEagente (ex plurimis, Cass., Sez. 6, 20 dicembre 2011, Del Giudice;
Cass., Sez. 4, 24 giugno2010, Sergi;
Cass., Sez. 1, 26 febbraio 2009, P.M. in proc. Fondino;
Cass., Sez. 1, 2 dicembre 2005, Plivia). Tanto considerato, non può d'altra parte trascurarsi la circostanza - valorizzata dai giudici a quibus - secondo la quale, avendo la desistenza natura di esimente, incombe sull'imputato l'onere di provare o almeno allegare le circostanze di fatto in base alle quali essa viene ad essere integrata (Cass., Sez. 6, 21 novembre 1989, Riccobene;
Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2010, Agosta). Ma la vicenda di specie, presuppone l'arresto DEiter criminis come di per sè ontologicamente asseverativo della volontarietà - in assenza di elementi estrinseci - di desistere dal programma criminoso, giacché l'atto di intimidazione compiuto attraverso il recapito di un messaggio anonimo, proprio perché non seguito da altri atti tesi a "personalizzare" in qualche modo la provenienza della intimidazione a finalità estorsive, rendeva impossibile qualsiasi tipo di reazione e, dunque, di intervento di ipotetici fattori esterni atti a perturbare la volontarietà della desistenza. La "prova" che i giudici del merito erroneamente richiedevano agli imputati, era, pertanto, la prova non della volontarietà della desistenza, ma delle "ragioni" della desistenza: "ragioni" che, per quel che si è detto, da un lato, si rivelano del tutto inconferenti ai fini della applicabilità della esimente, e, dall'altro, presupporrebbero un onere non di natura genericamente "probatoria," ma di tipo eminentemente "confessorio".
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto con la debita formula, con rinvio alla competente Corte di appello di Reggio Calabria per la nuova determinazione della pena nei confronti dei due imputati suddetti.
Tutti gli altri motivi di ricorso svolti dagli imputi di cui innanzi si è detto e dagli altri ricorrenti devono invece essere respinti. Si rivelano anzitutto inconsistenti le doglianze che i ricorrenti muovono in ordine ai pretesi vizi di motivazione che riguarderebbero i presupposti per la effettuazione delle operazioni extra moenia, utilizzando impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica. In proposito, va infatti rammentato come l'origine della peculiare disciplina dettata dall'art. 268 c.p.p., comma 3, debba essere rinvenuta nel principio, enunciato dalla Corte costituzionale nella vigenza del codice di procedura penale del 1930, secondo il quale devono essere ricondotte nel perimetro della previsione dettata dall'art. 15 Cost., anche le garanzie di ordine più propriamente "tecnico", concernenti la predisposizione di servizi tali da consentire alla autorità giudiziaria, "anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti DEautorizzazione", auspicandosi, a tal proposito, che il legislatore dettasse le previsioni occorrenti al tal fine (Corte cost., sentenza n. 34 del 1973). A seguito di tale ormai risalente pronuncia, il legislatore, come è noto, stabilì dapprima che le intercettazioni dovessero effettuarsi esclusivamente mediante impianti installati nelle procure della repubblica, salva la facoltà di utilizzare, in via transitoria, gli impianti di pubblico servizio, fin quando gli uffici giudiziari non si fossero attrezzati alla bisogna (art. 226-quater c.p.p., comma 1 del 1930, aggiunto dalla L.8 aprile 1974, n. 98, art. 5). Successivamente, e considerata la perdurante insufficienza degli impianti installati presso le procure, venne introdotta la possibilità di utilizzare, ma solo "per ragioni di urgenza", anche gli "impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria" (citato art. 226-quater, nuovo comma 2 come sostituito dal D.L. 21 marzo 1978, n. 59, art. 8 convertito, con modificazioni, nella L. 18 maggio 1978, n. 191) - Da qui, il permanere della regola anche nel nuovo codice, con la previsione della possibilità di utilizzare impianti esterni in caso di "eccezionali ragioni di urgenza" e del concorrente requisito della insufficienza o inidoneità degli impianti di procura, con il corrispondente obbligo di motivazione del provvedimento da parte del pubblico ministero. Si tratta, quindi, come è evidente, di una disciplina che, originata da esigenze di garanzia fortemente avvertite all'epoca della decisione della Corte costituzionale del 1973, risulta ormai - come da più parti rilevato - non poco svilita nella sua ratio essendi, in considerazione dei profondi mutamenti che sul piano tecnico hanno subito le telecomunicazioni e, con essi, il tema delle intercettazioni e del relativo "controllo": il che, peraltro, se può aver indotto taluno a formulare perplessità sul piano della attuale coerenza e funzionalità della disciplina, non determina conseguenze sul versante della relativa legittimità costituzionale, posto che - come ha puntualmente rilevato in più occasioni dal Giudice delle leggi - "non è evidentemente compito della Corte inseguire il progresso tecnologico, valutando se esso renda necessario od opportuno un adeguamento, o addirittura il superamento delle originarie regole di cautela: trattandosi, al contrario, di valutazione istituzionalmente rimessa al legislatore" (v. Corte cost., ordinanza n. 443 del 2004. V. altresì le ordinanze n. 248 e 209 del 2004 e n. 259 del 2001). Ebbene, in tema di utilizzazione di impianti esterni, la giurisprudenza di questa Corte ha in varie occasioni avuto modo di puntualizzare che, in ordine al profilo relativo alla insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti presso la procura della repubblica, le eccezionali ragioni di urgenza che autorizzano il pubblico ministero a disporre il compimento delle operazioni mediante impianti esterni, si riferiscono alla ipotesi in cui gli impianti esistenti presso la procura siano insufficienti, potendosi ritenere che, trascorso un ragionevole periodo di tempo, l'intercettazione autorizzata possa essere eseguita: il presupposto della urgenza risulterebbe invece incoerente nella ipotesi di impianti inidonei, dal momento che il ricorso ad uno strumento di ricerca della prova non può essere condizionato dal tempo necessario all'ufficio giudiziario per dotarsi di attrezzature più moderne ed efficaci (Sez. V, 9 maggio 2002, rv. 223547). D'altra parte, si è pure puntualizzato, l'utilizzazione di impianti esterni, tenuto conto della lettera e dello spirito della norma, è legittima tanto in caso di insufficienza DEimpianto che in quello di una sua inidoneità tecnica, intendendosi per impianto inidoneo, sia quello che risulti materialmente non operativo, sia l'impianto che risulti "funzionalmente" inidoneo, in quanto non adatto al raggiungimento degli scopi che la intercettazione mira a raggiungere, in relazione al reato per cui si procede ed alla tipologia della indagine necessaria per il suo accertamento (Sez. 1, 24 giugno 2003, rv 225260). Da ciò gli inevitabili riflessi che ne scaturiscono sul versante della motivazione del provvedimento del pubblico ministero. Va infatti ribadito, in linea generale, che l'obbligo di motivazione circa l'impiego di impianti extra moenia non può dirsi assolto col semplice riferimento alla "insufficienza o inidoneità" degli impianti stessi, trattandosi di enunciato che si limita a ripetere il conclusivo giudizio racchiuso nella formula di legge, ma richiede la specificazione delle ragioni di tale carenza che in concreto depongono per la ritenuta "insufficienza o inidoneità". L'adempimento DEobbligo di motivazione implica dunque, per il caso, peraltro, di inidoneità cosiddetta funzionale degli impianti della procura, che sia data contezza, seppure senza particolari locuzioni o approfondimenti, delle ragioni che li rendono concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al rato per cui si procede ed al tipo di indagini necessarie (Sez. Un., 12 luglio 2007, Aguneche;
Sez. Un., 26 novembre 2003, Gatto, ove si è ritenuto correttamente motivato il decreto del pubblico ministero con l'espressione "attesa l'indisponibilità di linee presso la procura", che, non ripetendo la formula legislativa, consentiva di identificare il fatto che aveva determinato la insufficienza degli impianti, offrendo così al giudice e alle parti uno strumento di controllo della correttezza DEoperato del pubblico ministero).
A proposito, poi, delle eccezionali ragioni di urgenza richieste per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura, si è più volte affermato che la sussistenza di tale requisito può essere anche implicita, quando si faccia riferimento ad una attività criminosa in corso, quale quella relativa a reati di criminalità organizzata, per loro natura permanenti (Sez. 2 17 dicembre 2009, Cannizzaro, rv. 246453; Sez. 6, 11 dicembre 2007, Sitzia rv. 239633;
Sez. 1, 3 febbraio 2005, Gallace, rv. 232262). Per altro verso, pur apparendo i requisiti di urgenza di cui all'art.267 c.p.p., comma 2, non coincidenti con quelli della assoluta urgenza di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, trattandosi di presupposti eterogenei, strutturalmente e funzionalmente diversificati - l'uno correlato al potere interinale del pubblico ministero di autorizzazione della intercettazione;
l'altro connesso alla esecuzione delle intercettazioni con impianti esterni alla procura - è ben possibile che la motivazione DEun profilo assorba quella DEaltro, ove le ragioni addotte ai fini DEesigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura di richiesta di autorizzazione al giudice, stabilita in via ordinaria dall'art. 267 c.p.p., comma 1, sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica (ex plurimis, Sez. 5 16 marzo 2010, Baldisin, rv. 247268; Sez 6, 16 luglio 2009, dep. 16/9/2009 rv. 244872; Sez. 6, 19 maggio 2005, Roveto, rv. 232220). In tale contesto, dunque, la replica puntualmente offerta dai giudici a quibus tanto in ordine alla assoluta improcrastinabilità delle operazioni captative che in merito alla insufficienza ed inidoneità degli impianti si rivelano del tutto satisfattive in merito ai rilievi svolti dagli appellanti, incentrati sulla assenza del presupposti per le operazioni di intercettazione e sulla contestata congruità delle motivazioni poste a base dei provvedimenti di autorizzazione e proroga, e tali da rendere prive di consistenza le censure, ora nuovamente poste a base del ricorso.
Prive di consistenza e per larga parte orientate verso una inammissibile rivisitazione di profili attinenti il merito della decisione impugnata, sono le doglianza poste a fondamento dei ricorsi proposti nell'interesse di LI LE e EN GI. A proposito del LI, infatti, l'assunto difensivo teso a screditare un coinvolgimento stabile nel sodalizio criminoso, finisce per refluire su di un piano meramente assertivo, che non incrina la coerenza e la univocità del quadro probatorio posto in luce nelle sentenze di merito, attente a scandagliare la portata del relativo contributo seppure in una prospettiva di ridimensionamento del ruolo ricoperto all'interno della associazione. La trasparenza delle circostanze che si desumono dalle intercettazioni, il sequestro di droga operato a carico DEEN al ritorno da uno dei viaggi che lo avevano visto come protagonista, i contatti commerciali intrattenuti con il AN, sono tutti elementi che i giudici del merito hanno coerentemente ricomposto all'interno di un quadro unitario, evitando quella impropria rilettura atomistica del contesto probatorio che, al contrario, è posta a fulcro delle doglianze svolte dal ricorrente. Del tutto congrua si rivela, infine, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non concedibili attenuazioni di pena, mentre la questione relativa alla applicabilità della attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, oltre a presupporre, per sua stessa natura,
apprezzamenti in punto di fatto palesemente incompatibili con la presente sede di legittimità, risulta essere stata affrontata, in termini giuridicamente ineccepibili, dai giudici del merito, che hanno fatto leva sui quantitativi, tutt'altro che trascurabili, di droga trattata. Le contestazioni sul punto si rivelano, dunque, palesemente inconsistenti, oltre che inammissibili perché fondate su motivi non devolvibili in questa sede.
Considerazioni del tutto analoghe possono svolgersi anche in merito al ricorso proposto nell'interesse DEEN, tenuto conto della puntuale disamina della relativa posizione svolta dai giudici a quibus, specie laddove hanno passato in rassegna le diverse - e convergenti - acquisizioni, scaturite dall'arresto in occasione del trasporto di dieci chili di sostanza stupefacente proveniente da Palermo, dalla documentazione sequestrata, e dalle numerose intercettazioni telefoniche che, non soltanto eloquentemente coinvolgono l'imputato nel traffico degli stupefacenti, ma ne additano lo stabile inserimento nella associazione contestata. Anche per l'EN risultano palesemente inconsistenti le doglianze relative alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 74, comma 6, del cit. testo unico sugli stupefacenti e quelle concernenti le attenuanti generiche, alla stregua della motivazione offerta dai giudici a quibus.
Ugualmente infondate, ed ai limiti della inammissibilità per genericità dei motivi, si rivelano anche le censure poste a base del ricorso rassegnato nell'interesse del AN, posto che i giudici del merito hanno ben posto in luce la circostanza che, pur in presenza di un ruolo "autonomo" svolto dall'imputato all'interno del sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, tale ruolo non lo ponesse affatto al di fuori della sfera di operatività della associazione, ma lo vedesse anzi stabilmente convergere verso la realizzazione dei comuni obiettivi, in un contesto in cui, messa a fuoco la permanenza del vincolo, la natura dei rapporti intersoggettivi e la specificità delle rispettive attribuzioni, non appariva neppure teoricamente compatibile con la ricostruzione operata nelle sentenze di merito una ipotesi - ora, seppur labilmente, rievocata in sede di ricorso - di isolata e sporadica "continuazione" fra i diversi "momenti" in cui si articolava l'anzidetto illecito traffico di stupefacenti. Le doglianze formulate in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche sono palesemente inammissibili per totale genericità, a fronte della esauriente ed incensurabile motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata.
Sono infondati anche i ricorsi proposti nell'interesse DEAL, del IL, del RA e, salvo quanto si è già detto a proposito del capo 34), anche del LI, nonché i rilievi del tutto analoghi che lo stesso difensore ha rassegnato anche nell'interesse del IT e DEDO. Le diffuse considerazioni svolte per screditare la ravvisata sussistenza della ipotesi associativa di cui all'art. 416-bis, incentrate su una lettura del tutto riduttiva delle emergenze probatorie, e tesa ad ipotizzare come frutto di semplici millanterie le eloquenti conversazioni intercettate, si rivelano, nella sostanza, come una impropria riedizione degli stessi temi già agitati in sede di gravame e che ora vengono nuovamente prospettati come altrettanti indici di aporia motivazionale ed erroneo apprezzamento delle risultanze processuali. Al contrario, isolare fra loro i singoli apporti scaturiti dalla istruzione dibattimentale, per tentare, poi, di affievolirne il significato, equivale ad introdurre un metodo di scrutinio della prova, non soltanto contrario al chiaro dettato normativo, ma addirittura antitetico rispetto agli stessi ordinari canoni della logica, in virtù dei quali ogni elemento di fatto che scaturisca dalle acquisizioni processuali, per trovare una sua chiave di lettura coerente - specie sul versante della ricomposizione della altrimenti del tutto eterea fattispecie associativa - deve vivere in stretta connessione con i restanti elementi, giacché solo nella reciproca interazione i singoli "spezzoni" di accertamento possono condurre ad una ricostruzione coerente della vicenda. Ed è proprio facendo applicazione di tali più che tradizionali principi che i giudici del merito sono pervenuti ad una appagante rievocazione della vicenda e delle singole responsabilità, non senza aver preventivamente saggiato la affidabilità -anche sul piano della coerenza logica - dei singoli (e nella specie diversificati) apporti probatori. Sulla "esistenza" della associazione contestata al capo 2) della rubrica e coagulatasi attorno alla "carismatica" figura del RA, i giudici del doppio grado di merito hanno infatti messo in luce il fitto intessersi di contatti telefonici e personali tra i diversi imputati, focalizzandone la quantità e qualità per desumerne, alla stregua anche delle circostanze scaturite dalle restanti acquisizioni -significative e probanti anche sul versante dei singoli episodi criminosi oggetto di contestazione - la convergenza degli interessi criminali, la programmazione delle attività illecite, la sinergia dei diversi apporti, diversificati in ragione dei ruoli ricoperti, l'esistenza di una gerarchia interna alla associazione e la piena consapevolezza dei singoli di operare nel quadro (e nell'interesse) di un gruppo di stampo mafioso, essendo a tutti noto e da tutti condiviso l'impiego di quella specifica metodologia criminale.
Correttamente è stata a tal proposito evocata la natura allusiva e criptica del linguaggio impiegato, per lo scambio di direttive, indirizzi e informazioni e commenti, nelle numerose conversazioni intercettate, a fedele dimostrazione, da un lato, DEintima relazione di sodalità tra i complici - tutti consapevoli del reale contenuto della conversazione - e, dall'altro, della esigenza di mantenere "coperta" la reale natura ed il contenuto dei discorsi e dei commenti. Linguaggio, peraltro, che l'attività investigativa ha permesso di decifrare appieno, fornendo un quadro di situazioni, metodi e rapporti intersoggettivi di univoca valenza probatoria, solo assertivamente contrastata dai ricorrenti. Del pari è significativa la circostanza che il RA si sia presentato ed abbia speso il proprio nome per imporre il pagamento di una tangente, e che sempre a soggetti di elevata caratura criminale ed a metodologie tipiche delle associazioni maliose abbia fatto riferimento il IT nell'individuare obiettivi e mezzi per la realizzazione del programma estorsivo. Del pari emblematica della natura e potenzialità criminosa del gruppo è la riscontrata varietà dei settori criminosi praticati per la realizzazione del diversificato programma associativo, posto che il sodalizio ha concretamente spaziato nel settore degli stupefacenti, in quello delle estorsioni, così come delle rapine e dei furti. Sono dunque pacificamente ravvisabili, nella specie, tutti gli elementi tipizzanti del reato di associazione mafiosa, avuto riguardo alla sicura potenzialità intimidatrice che il sodalizio ha dimostrato di essere in grado di manifestare all'esterno. Per qualificare, infatti, come mafiosa, ai sensi DEart. 416-bis cod. pen., comma 3 una organizzazione criminale, è sufficiente la mera capacità di intimidire che essa abbia dimostrato all'esterno, da valutare tenendo conto del sodalizio, DEambiente di operatività, dei metodi utilizzati, della struttura organizzata e di qualsiasi altro elemento utile. Considerata la funzione anticipatoria della fattispecie criminosa, tale capacità può essere anche solo potenziale, per cui l'espressione "si avvalgono" contenuta nella norma, non presuppone solamente che la capacità di incutere timore si sia già imposta, ma deve essere intesa anche nel senso che i partecipi al sodalizio intendano avvalersi della loro intrinseca capacità intimidatoria per perseguire i propri scopi criminali (ex plurimis, Cass., Sez. 5, 2 ottobre 2003, P.M. in proc. Peluso;
Cass., Sez. 1, 16 maggio 2011, Baratto). Quanto, poi, al tipo di contributo offerto da singoli associati, è principio consolidato quello secondo il quale la condotta di partecipazione alla associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi DEorganismo: in questo modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito DEassociazione. Da ciò consegue che la condotta del partecipe può risultare variegata, differenziata, ovvero assumere connotazioni diverse, indipendenti da un formale atto di inserimento nel sodalizio, sicché egli può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito attraverso la utilizzazione di metodi mafiosi (tra le varie, Cass., Sez. 2, 17 gennaio 1997, P.M. e Accardo;
Cass., Sez. 5, 13 marzo 2002, Bagarella). A proposito, poi, della aggravante della associazione armata, che i ricorrenti in vario modo contestano, va rammentato che qualora sia accertato anche nei confronti di taluno soltanto dei componenti di una associazione per delinquere di stampo mafioso il possesso di armi, l'aggravante della associazione armata è configurabile a carico di ogni altro componente che sia consapevole di tale possesso o lo abbia ignorato per colta (tra le tante, Cass., Sez. 6, 6 aprile 1995, P.M. in proc. Primavera;
Cass., Sez. 5, 21 ottobre 1996, Licciardo). Va infatti ribadito che in tema di associazione di stampo mafioso l'aggravante delle armi è applicabile anche agli aderenti del gruppo che per colpa ignorino la disponibilità delle stesse, in quanto, attesa l'ampia formulazione DEart. 59 cod. pen. in ordine alle circostanze non conosciute, non sussiste alcuna logica incompatibilità tra l'imputazione, a titolo di dolo, della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione (Cass., Sez. 6, 6 dicembre 1994, Imerti;
Cass., Sez. 1, 26 agosto 1998, Bruno). Appare, dunque, del tutto satisfattiva la replica offerta ai rilievi difensivi da parte dei giudici del gravame, laddove hanno dato atto di come l'associazione disponesse di pistole di vario tipo - indispensabili, d'altra parte, per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal sodalizio - come poteva desumersi dall'uso delle armi nelle rapine commesse dall'DO e dal IT ai capi 29) e 31).
Quanto, poi, alla disamina delle singole posizioni - la cui ampia portata probatoria, messa in evidenza nelle sentenze di merito, sarebbe del tutto superfluo ripercorrere in questa sede - va rilevato come le censure dei ricorrenti finiscano per rivelarsi sterilmente riproduttive di quanto già dedotto nei motivi di appello, senza che risulti in concreto sottoposta ad autonoma critica impugnatoria, la puntuale ricostruzione delle dinamiche del sodalizio e la altrettanto esauriente replica offerta, in ordine al ruolo svolto da ciascuno dei ricorrenti, dai giudici del gravame. Non senza sottolineare, d'altra parte, come, i motivi sviluppati sul punto finiscano per ruotare attorno ad una interpretazione alternativa (ed apoditticamente riduttiva) delle risultanze processuali, davvero eccedente i rigorosi confini entro i quali è consentito l'odierno sindacato di legittimità.
Sono, poi, palesemente infondate le censure dedotte per il IT e l'DO in ordine alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 in riferimento alla rapina ai danni della salumeria FI (capo 29), tenuto conto della più che esauriente e giuridicamente ineccepibile motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata e si rivelano manifestamente infondate le censure relative alla pretesa mancata identificazione DEDO con il soprannome di "palloncino", avuto riguardo alla utilizzabilità degli atti sulla cui base tale identificazione è stata effettuata, posto che (per stare alla stessa prospettazione del ricorrente) le acquisizioni non contestate attraverso formale opposizione devono ritenersi del tutto rituali, salvo che non si tratti - e non è certo questo il caso - di acquisizioni vietate dalla legge.
Del pari infondate sono le doglianze tramite le quali si censura la ritenuta responsabilità del BELLÈ e del RA in ordine alla tentata estorsione di cui al capo 35). La narrazione di tale episodio delittuoso che traspare dalla conversazione tra lo stesso IL ed il IT intercettata la sera del 15 aprile 2003 a bordo della autovettura del IT - in un contesto, dunque, di ampia affidabilità, che esclude ipotesi di millanterie e che, anzi, denota il "metodo" praticato dai sodali - risulta, infatti, puntuale e circostanziata, tanto da rendere del tutto congrua la formulazione DEaddebito, non potendosi ritenere a ciò di ostacolo la mancata precisa individuazione della vittima, peraltro ben descritta quanto ad attività (titolare di un esercizio commerciale che vendeva computers), ed essendo rimasta la contestazione sulla soglia del tentativo, in mancanza di notizie circa l'esito dei "contatti estorsivi" già realizzatisi: del tutto eloquente, semmai, è la circostanza - che ben denota il metodo mafioso e la personalità del RA - che l'esercizio preso di mira fosse già assoggettato a "protezione" estorsiva di altro gruppo e che, malgrado ciò, il RA avesse preteso il "pizzo", vantando il primato nel controllo di quel territorio.
Devono essere respinti anche i motivi di ricorso rassegnati nell'interesse DEAL, del RA e del LI in ordine alla sussistenza ed alla relativa partecipazione, con il ruolo loro rispettivamente ascritto, alla associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestata al capo 1). La ricostruzione dei fatti operata nelle due sentenze di merito - con termini e prospettive necessariamente differenziati, ma perfettamente interagenti e reciprocamente integrabili - è chiara nel denotare come, accanto alla teorica compatibilità di associazioni "plurifunzionali" e tali da realizzare, ad un tempo, la violazione DEart. 416-bis cod. pen. e quella DEart. 74, cit. D.P.R., nella vicenda di specie la duplicità funzionale dei sodalizi abbia visto l'associazione finalizzata a realizzare il traffico di stupefacenti operare, nel concreto, null'altro che come una articolazione operativa del sodalizio mafioso, con l'ovvia conseguenza che, dimostrata la sussistenza del vincolo di sodalità nell'alveo della associazione mafiosa, il relativo dato necessariamente refluisce come prova della identico collegamento anche nella prospettiva della associazione dedita al traffico di stupefacenti, che della prima finisce per rappresentare una sorta di "ramo di azienda". Correttamente, dunque, si sono valorizzati i rapporti personali tra i singoli, la posizione carismaticamente verticistica del RA, il quale fra l'altro era il diretto gestore del locale all'interno del quale veniva occultata la sostanza stupefacente, la natura e la frequenza dei contatti fra i sodali, monitorati attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche, il cui tenore, talora palese e in altre occasioni occulto, ma puntualmente decrittato, svela la reale natura dei contatti e dei traffici. Una ricomposizione del quadro d'assieme che i giudici del merito hanno esaurientemente passato in rassegna, per desumerne, all'esito, un quadro delle responsabilità del tutto coerente e solidamente agganciato ad obiettive e non seriamente contestabili emergenze probatorie. Quanto, poi, alle deduzioni relative alla pretesa non certa identificazione della voce del RA come uno dei colloquianti ed alle contestazioni concernenti il suo ruolo in seno al sodalizio, i rilievi difensivi - reiterativi di quanto già dedotto in appello - non incrinano affatto la coerenza ed esaustività della motivazione esibita su entrambi i punti dai giudici a quibus, attenti a mettere in risalto, quanto al primo rilievo, le risultanze peritali e, quanto al secondo, la corretta lettura che doveva darsi al contesto complessivo delle conversazioni intercettate ed alla sostanziale inconferenza dei rilievi difensivi circa la portata da annettere agli eventuali dissidi interni al sodalizio.
A proposito della posizione DEAL, la puntuale evocazione dei plurimi contatti con correi, nel corso dei quali si parla della qualità dello stupefacente, della immissione sul mercato e delle modalità di taglio, nonché delle discussioni relative ai criteri di distribuzione degli utili, sono tutte circostanze ampiamente dimostrative, non di una episodica e parcellizzata attività nello specifico settore (come erroneamente opina il ricorrente), ma di uno stabile inserimento nel sodalizio. Identici rilievi valgono anche per il ruolo del LI, collocato in posizione di non trascurabile risalto, anche in virtù dei rapporti di parentela che lo legano al RA. Sono palesemente inconsistenti, poi, le censure svolte in merito alla mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 74, comma 6, del cit. D.P.R., avuto riguardo alla puntuale motivazione offerta al riguardo dai giudici DEappello.
I restanti motivi rassegnati nell'interesse del solo LI sono inammissibili perché meramente reiterativi di questioni già dedotte e disattese in appello. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell' affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento DEimpugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma DEart. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, Burzotta;
Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2002, Notaristefano;
Cass., Sez. 4, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4, 29 marzo 2000, Barone;
Cass., Sez. 4, 18 settembre 1997, Ahmetovic). Parimenti inammissibili per manifesta infondatezza (oltre che per sostanziale genericità) sono, infine, le doglianze che, nell'interesse del LI, del RA e DEAL vengono proposte in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed in merito al trattamento sanzionatorio, risultando del tutto immune da censure la motivazione offerta al riguardo dai giudici del merito. Tutti i ricorrenti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Messina, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DO UI limitatamente alla omessa applicazione della diminuente per il rito abbreviato e ridetermina la pena al medesimo inflitta in anni nove di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IT RA relativamente alla mancata applicazione della diminuente per il rito abbreviato e nei confronti dello stesso IT e di LI RO in ordine al delitto di cui al capo 34) perché trattasi di persone non punibili per intervenuta desistenza, e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto i ricorsi del LI e del IT.
Rigetta i ricorsi di RA AN, AL TO, EN GI, IL SE, LI LE e AN SE che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna tutti i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Messina che liquida in complessivi Euro cinquemila oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2013