Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
In tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la sussistenza di "res derelictae" ovvero di cose abbandonate con l'intenzione di disfarsene con riguardo a legname incustodito ed appoggiato lungo una pubblica via, sul margine di un terreno privo di recinzione, in quanto, stante l'utilità intrinseca del legname, ciò non escludeva che lo stesso fosse destinato al successivo prelievo da parte dei proprietari del terreno o di terzi autorizzati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2013, n. 35352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35352 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
35352/13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 1927 GENNARO MARASCA - Presidente - Sent. n. GERARDO SABEONE - Consigliere - UP - 20/06/2013 MARIA VESSICHELLI - Consigliere - R.G.N. 45735/12 CARLO ZAZA - Consigliere rel. - PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/04/2012 della Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione distaccata di Cefalù, del 30/09/2009, venivano confermate l'affermazione di responsabilità di NO LI per il reato continuato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen., commesso in Cefalù dal 15 1 aprile al 24 maggio del 2006 sottraendo da un terreno di proprietà di OS AM, IA AM e OR FI 210 pezzi di legname appartenenti a LU ZZ in quanto corrispettivo della propria attività di pulitura degli alberi del fondo, rinvenuti su un terreno in uso al LI, e da ultimo tentando di impossessarsi nello stesso luogo, caricandolo su un autocarro, di un ulteriore quantitativo di legname pari a kg. 200, e la condanna del LI alla pena di mesi otto di reclusione ed €. 40 di multa, eliminandosi la statuizioni civili della decisione di primo grado. L'imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sul rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per inesistenza della relativa motivazione, il ricorrente deduce violazione di legge nella ritenuta possibilità per il giudice d'appello di integrare detta motivazione, in quanto per l'appunto inesistente.
2. Sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, il ricorrente deduce illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento, da parte della persona offesa, del legname sequestrato presso l'imputato, fondato su dati non significativi ed in parte inutilizzabili in quanto riferiti a seguito di domande suggestive del difensore della parte civile.
3. Sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla circostanza del trovarsi il legname incustodito e sparso disordinatamente sul bordo di una pubblica via in un terreno privo di recinzione, che poteva farlo ritenere abbandonato dopo il taglio degli alberi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso relativo all'eccepita inesistenza della motivazione della sentenza di primo grado è infondato. Come osservato nella sentenza impugnata, la motivazione della decisione del Tribunale non può essere ritenuta inesistente, nel momento in cui la stessa indicava gli elementi di prova posti a fondamento del giudizio e, sia pure sinteticamente, le ragioni per le quali si perveniva all'affermazione di responsabilità dell'imputato. In ogni caso, la mancanza pur assoluta della motivazione non è ricompresa fra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., nei quali all'esito dell'appello deve essere dichiarata la nullità della sentenza appellata;
omessa previsione che si giustifica per i poteri di piena cognizione e valutazione del fatto che l'ordinamento processuale attribuisce al giudice d'appello, che consentono allo stesso di redigere anche integralmente la 2 motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008 (23/01/2009), R., Rv. 244118; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009 (11/03/2010), Ignatiuk, Rv. 246227; Sez. 6, n. 26075 dell'08/06/2011, B., Rv. 250513).
2. E' altresì infondato il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa sui particolari in base ai quali la stessa avrebbe riconosciuto nel legname rinvenuto in possesso dell'imputato il materiale da lui tagliato ed accantonato sul fondo AM-FI, in quanto asseritamente indotte da domande suggestive del difensore della parte civile, è superata dal riferimento della sentenza impugnata alle dichiarazioni del verbalizzante MM;
il quale affermava che già sul luogo in cui il legname veniva sequestrato lo stesso veniva immediatamente riconosciuto dallo ZZ in base agli stessi dettagli di cui poi lo stesso parlava nel corso della propria deposizione dibattimentale. La valenza identificativa di tali dettagli, indicati dallo ZZ nella particolare modalità con la quale i pezzi di legno erano stati tagliati e nelle bruciacchiature presenti su alcuni di essi, veniva ritenuta significativa dalla Corte territoriale con argomentazione che si sottrae a rilievi di illogicità. Va peraltro aggiunto che tale argomentazione deve essere correlata al richiamo dei giudici di merito alle ulteriori dichiarazioni delle ZZ in ordine all'aver lo stesso sorpreso l'imputato il 24/05/2006 mentre asportava altra parte del legname che egli aveva riposto sul terreno dopo il taglio;
elemento che, nel complesso motivazionale della sentenza, riscontra logicamente l'individuazione del legname sequestrato all'imputato come precedentemente sottratto dallo stesso terreno.
3. E' da ultimo infondato il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Premesso che, affinchè una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario, è necessario che le condizioni o il luogo in cui essa si trovi rendano evidente la volontà di quest'ultimo di disfarsene (Sez. 2, n. 2816 del 17/10/1983 (27/03/1984), De Gregorio, Rv. 163362), la tesi del ricorrente, per la quale siffatta situazione sarebbe ravvisabile nello stato del legname nella specie sottratto, è insostenibile. Anche se il materiale era incustodito ed appoggiato lungo una pubblica via sul margine di un terreno privo di recinzione, tanto non escludeva infatti la possibilità, al contrario apprezzabile in considerazione dell'utilità intrinseca del legname, che lo stesso fosse destinato al successivo prelievo da parte dei proprietari del terreno o di altri soggetti a ciò dagli stessi 3 EZ 3 autorizzati;
apparendo la collocazione in prossimità della pubblica via funzionale alla più agevole esecuzione di tale prelievo. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 20/06/2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Zaza Depositata in Cancelleria Roma, I 22 A60. 2013 Funzionario Giudiziario TY PAROMAZI +