Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
Sulla base dell'interpretazione adeguatrice risultante dalla sentenza n. 6 del 1999 della Corte Costituzionale, secondo cui il meccanismo di accesso diretto dei lavoratori alle liste di mobilità - previsto dall'art. 4, comma primo, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236 e confermato dall'art. 81, comma secondo, lett. b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è esteso a tutte le ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività, che - dati i termini generali in cui è stata formulata - deve intendersi riferita a tutti i casi di licenziamento collettivo per i quali è stata attivata la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991, ove il datore di lavoro, all'esito della procedura di intimazione di un licenziamento collettivo ometta le comunicazioni prescritte dall'art. 4, commi quarto e nono, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in combinato disposto con gli artt 6, comma primo e settimo, comma primo, della stessa legge, il lavoratore licenziato può domandare l'iscrizione nelle liste di mobilità al fine di conseguire, ricorrendone i presupposti di legge, l'indennità di mobilità dall'Istituto previdenziale; di conseguenza il lavoratore è carente di interesse ad agire per ottenere il mero accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di provvedere alle comunicazioni suddette.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12143 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CLUB MEDITERRANEE S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OV EL RI, IL LI, SC NA RI, elettivamente domiciliate in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato MARIO LEPORE, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
PA IR;
- intimata -
avverso la sentenza n. 19223/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/06/00 R.G.N. 16741/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato BOER PAOLO per delega PESSI;
udito l'Avvocato LEPORE MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Pretore di Roma, depositato il 25.11.1995 OV GE MA, IL DA e SC AN MA, premesso di aver lavorato come impiegate di 3^ livello alle dipendenze della Società, Club Mediterranee - Sede secondaria in Italia - esponevano che la Società, in data 24.10.1994, aveva trasmesso, ai soggetti interessati, comunicazione ai sensi degli artt. 4 e 24 della l. n. 223/91, deducendo la necessità di sopprimere la sede periferica di
Roma e, conseguentemente, di licenziare le 8 unità di personale ad essa addette intendendo sostituire progressivamente la vendita diretta dei servizi con quella mediata dalle agenzie di viaggio;
che, in data 9.12.1994, veniva stipulato, presso l'UPLMO, un accordo con il quale si prendeva atto della volontà della Società di "mettere in mobilità" il personale della sede di Roma;
che lo stesso giorno, dinanzi alla commissione per la conciliazione delle controversie individuali di lavoro, ciascuna delle ricorrenti, richiamato il contestuale verbale di accordo, accettava la risoluzione del rapporto di lavoro rinunciando al preavviso o alla relativa indennità e la Società corrispondeva una somma di denaro a titolo di incentivazione all'esodo; che era stato concluso altro accordo, senza che vi fosse alcuno specifico mandato in ordine ad eventuali rinunce al trattamento previdenziale da parte delle lavoratoci, tra il rappresentante della Società e quello del sindacato UILTUCS, secondo cui il datore di lavoro si impegnava a corrispondere ai dipendenti tre mensilità nette "qualora gli stessi non potessero fruire dell'indennità di mobilità in quanto l'azienda non è in possesso del codice previsto dall'INPS per far fruire i lavoratori di detta indennità"; che tale accordo non era mai stato ratificato, ne' era stato compiuto alcun accertamento per verificare la presenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità; che in data 20.1.1995, dinanzi alla commissione di conciliazione, venivano regolate le residue pendenze economiche;
che, stante la possibilità che si desumesse dalla scrittura privata tra la Società ed il sindacato una rinuncia al diritto al trattamento di mobilità, la stessa veniva impugnata formalmente ai sensi dell'art. 2113 c.c.; che, compiuti accertamenti presso l'INPS, risultava effettivamente la Società possedere un codice di iscrizione che consentiva l'accesso al trattamento di mobilità; che, comunque, in virtù della disposizione di cui all'art. 7, comma 7^, del d.l. 20.5.93, n. 148, conv. in l. 19.7.93, n. 236, il trattamento era stato esteso anche alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici;
e che, pertanto, esse avevano diritto al trattamento di mobilità.
Chiedevano quindi che, a) accertato che gli atti dei procedimenti di conciliazione non avevano avuto ad oggetto rinunce o transazioni sul trattamento di mobilità o sul titolo del licenziamento, venisse dichiarata la nullità della separata scrittura privata senza data tra la resistente ed il sindacato, qualora si fosse ravvisata nella stessa un atto avente tali contenuti, o in subordine venisse annullata la stessa scrittura ex art. 1975 c.c. 20^ comma;
b) accertato altresì che vi era stata una non palese trasformazione del titolo del licenziamento stesso in individuale plurimo, venisse dichiarata l'insussistenza di tale ultimo titolo;
c) venisse condannata la Società al compimento di tutti gli adempimenti finalizzati all'ammissione delle lavoratici al trattamento di mobilità; d) in subordine, venisse condannata la Società al risarcimento del danno derivante dalla mancata percezione dell'indennità di mobilità; e) in via subordinata alternativa, venisse dichiarata l'inefficacia dei licenziamenti comminati. La Soc. Club Mediterranee, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda rilevando che essa non poteva considerarsi agenzia di viaggi poiché aveva come oggetto sociale la creazione e gestione di centri di vacanza e di ogni altra attività ad essa connessa;
che la richiesta di riassunzione era inammissibile poiché le lavoratrici avevano conciliato la possibile controversia;
e che nessuna promessa era mai stata fatta circa il trattamento di mobilità.
Il Pretore, con sentenza 22.4-7.8.1997, n. 13293/97, respingeva la domanda sull'assunto che le conciliazioni intervenute il 20 gennaio 1995 avevano effetto novativo e precludevano, quindi, qualsiasi ulteriore domanda nei confronti dell'ex datore di lavoro.
2. Con atto depositato il 24.4.1998, le lavoratrici hanno proposto appello deducendo che la decisione era errata in primo luogo perché era stato ritenuto che le conciliazioni del 21.1.1995 avevano forza preclusiva rispetto alle domande in quanto aventi una valida funzione novativo-estintiva rispetto ai costituendi diritti delle lavoratrici in materia di possibili e future prestazioni previdenziali, in violazione delle norme che non consentono transazioni su diritti previdenziali ed indisponibili;
in secondo luogo per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sotto il profilo del travisamento dei fatti per aver dichiarato l'efficacia preclusiva basandola sulla disposizione di cui all'art. 2116, 2^ co. c.c., non sussistente nella fattispecie;
in ultimo, perché il Giudice aveva ravvisato la fonte negoziale della pretesa efficacia novativa della conciliazione in un atto estraneo, privo di contenuto dispositivo, sottratto al regime di insindacabilità giudiziale ed autonomamente impugnato.
Con atto depositato il 26.10.1998, PA IR, premesso di trovarsi nella medesima situazione delle appellanti, spiegava intervento formulando le conclusioni sopra riportate. La Società, costituitasi con memoria depositata il 14.5.1999, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione evidenziando che i rapporti erano definitivamente conclusi per effetto delle intervenute conciliazioni e nessuna altra pretesa o diritto poteva da essi scaturire e che, comunque, difettavano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di mobilità, avendo negato l'INPS, come già dedotto in primo grado, che l'attività svolta potesse far qualificare la Società come agenzia di viaggi.
Con sentenza 28 ottobre 1999 - 19 giugno 2000 il tribunale - dichiarato inammissibile l'intervento della NT - in accoglimento dell'appello dichiarava che la società appellata aveva "l'obbligo di compiere gli adempimenti di legge strumentali per l'ammissione delle appellanti al trattamento di mobilità". Compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Avverso questo pronuncia propone ricorso per Cassazione la società con due motivi di impugnazione, illustrati anche con successiva memoria.
Resistono le intimate IO, LI e RI con controricorso illustrato anch'essa con successiva memoria. Non si è costituita la NT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo la difesa della società denuncia la violazione degli artt. 1463, 1366, 2113 c.c, 3, comma 8^, l. n. 335 del 1995 relativamente all'interpretazione degli accordi transattivi intervenuti tra le parti, nonché vizio di motivazione. In particolare la società deduce che la transazione del 20 gennaio 1995 doveva intendersi come preclusiva di qualsiasi pretesa dei dipendenti e quindi anche di quelle azionate dalle resistenti.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e della legge n. 223 del 1991. Osserva la società ricorrente che la pretesa delle ricorrenti all'indennità di mobilità non poteva che essere fatta valere nei confronti dell'INPS. Inoltre la ricorrente si duole del fatto che la pronuncia impugnata non abbia tenuto conto dell'interpretazione evolutiva offerta dalla giurisprudenza costituzionale in riferimento all'ipotesi dell'inerzia del datore di lavoro che non abbia avviato le procedure previste dalla legge n. 223/91; infatti i lavoratori interessati possono rivolgersi direttamente all'INPS (C. cost. n. 6 del 1999).
2. Preliminarmente il ricorso della società va dichiarato inammissibile nei confronti di NT IR perché inammissibile era stato dal tribunale dichiarato l'intervento di quest'ultima che quindi non ha mai rivestito la qualità di parte, seppur interveniente, in questo giudizio.
3. Nel merito il secondo motivo del ricorso - che va esaminato per primo in quanto logicamente antecedente - è fondato.
3.1. Giova ricordare che il presente giudizio è stato promosso dalle resistenti con un petitum molto ampio ed articolato, indicato in narrativa, che investiva l'impugnativa dell'accordo tra società e sindacato (senza data, ma intervenuto tra l'accordo del 9 dicembre 1994 raggiunto in sede di procedura di intimazione del licenziamento collettivo e la successiva transazione del 20 gennaio 1995 riguardante le pendenze economiche dei cessati rapporti di lavoro), la natura dei licenziamenti in questione (collettiva e non già individuale), il diritto delle resistenti "al compimento di tutti gli adempimenti omessi, finalizzati all'ammissione (...) al trattamento di mobilità", nonché - in via subordinata - il risarcimento del danno per la mancata percezione di tale indennità da parte dell'INPS e la declaratoria di inefficacia dei licenziamenti da qualificarsi come collettivi.
La sentenza impugnata - riformando la pronuncia di primo grado di totale rigetto della domanda - ha accolto un unico capo della domanda quello relativo "al compimento di tutti gli adempimenti omessi, finalizzati all'ammissione (...) al trattamento di mobilità". Considerato che le resistenti non hanno proposto ricorso incidentale accettando la sentenza nel suo contenuto di accoglimento parziale dell'originaria domanda, si deve concludere che il thema DU ha ad oggetto unicamente la pretesa delle ricorrenti a che la società datrice di lavoro si attivi, ponendo in essere quegli adempimenti che su di essa fanno carico, affinché le lavoratrici siano poste in condizione di percepire l'indennità di mobilità. Si tratta quindi - nell'originaria prospettazione delle lavoratrici ricorrenti, quale poi è stata accolta dalla sentenza impugnata - di obbligazioni strumentali della datrice di lavoro di carattere servente rispetto all'obbigazione dell'INPS di corrispondere l'indennità di mobilità alle lavoratrici in quanto destinatarie di, un licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 24, 4 e 5 della legge n. 223 del 1991. 3.2. Così definito e delimitato il thema DU , occorre rilevare l'originaria carenza di interesse ad agire delle ricorrenti, come esattamente ha dedotto la difesa della società ricorrente nel suo secondo motivo di ricorso.
La cit. legge n. 223 del 1991 effettivamente pone delle obbligazioni strumentali (di comunicazione e di informativa) a carico del datore di lavoro che parrebbero condizionare l'insorgenza dell'obbligo dell'INPS di erogare l'indennità di mobilità. Ma questo apparente condizionamento è sembrato subito di dubbia legittimità costituzionale. Si è osservato, dai giudici che poi hanno sollevato la questione di cui infra, che, ancorché il necessario previo esperimento della procedura di mobilità si esaurisca in adempimenti soltanto formali (quali la comunicazione alle rappresentanze sindacali e all'Ufficio provinciale del lavoro della volontà di cessare l'attività aziendale e la successiva comunicazione dell'esaurita procedura contestualmente all'invio dell'elenco dei lavoratori licenziati all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione al fine della compilazione della lista dei lavoratori in mobilità) non di meno l'inesistenza o il mancato perfezionamento della procedura di mobilità porta alla mancata iscrizione di un lavoratore licenziato per cessazione di attività nelle liste di collocamento;
Io stesso lavoratore, pertanto, anche se in possesso del requisito dell'anzianità aziendale previsto dall'art. 16 della legge n. 223 del 1991. non potrebbe aver diritto all'indennità di mobilità atteso che il cit. art. 7 dispone che i lavoratori hanno diritto a tale prestazione previdenziale se "collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4".
Con una prima pronuncia la Corte costituzionale (sent. n. 413 del 1995) ha chiarito che l'art. 7 necessariamente presuppone - perché insorga il diritto del lavoratore alla percezione dell'indennità di mobilità - (non già e non solo il mero stato di sopravvenuta disoccupazione, bensì) l'iscrizione nelle liste di mobilità all'esito della procedura di concertazione sindacale di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991 cit.; iscrizione che comporta uno status per il lavoratore da cui discendono plurime conseguenze strettamente legate alla percezione della prestazione previdenziale. Successivamente la Corte veniva investita con un'ordinanza di rimessione che maggiormente centrava la questione, perché la poneva nei confronti degli artt. 6, comma 1^, e 7^. comma 1^, della già citata legge n. 223 del 1991, nella parte in cui riservavano soltanto al datore di lavoro e non anche, in alternativa, ai lavoratori licenziati per cessazione di attività, "l'iniziativa o il compimento degli atti indispensabili" per l'iscrizione nelle liste;
di mobilità da compilarsi a cura dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
Secondo il rimettente era irragionevole subordinare l'iscrizione (e la prestazione conseguente) al comportamento (in ipotesi arbitrario) di un terzo estraneo al rapporto previdenziale e sostanzialmente indifferente agli effetti negativi dell'omessa iscrizione. La Corte (sent. n. 6 del 1999) ha nella sostanza coonestato i dubbi di costituzionalita del giudice rimettente, ma - in luogo di pronunciare l'incostituzionalità delle disposizioni censurate - ne ha accolto un'interpretazione adeguatrice. Ha osservato la Corte che il legislatore, successivamente alla legge n. 223 del 1991, ha previsto un'ipotesi d'iscrizione nelle liste, originata esclusivamente dall'iniziativa del lavoratore interessato. Infatti l'art. 4, comma 1^, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 236, consente ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrino nella disciplina della mobilità, licenziati "per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro", di richiedere l'iscrizione alla sezione circoscrizionale per l'impiego entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento (termine questo - può qui aggiungersi - a carattere ordinatorio). Tale disposizione - ha ulteriormente rimarcato la Corte - siccome espressiva, per le considerazioni sopra svolte, di un ampliamento della tutela dei lavoratori, va letta nel senso, costituzionalmente adeguato, di consentire a quanti siano rimasti privi del posto di lavoro in conseguenza del mero comportamento datoriale che ha posto fine all'attività, di inoltrare la richiesta d'iscrizione nelle liste.; restando poi a carico dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione l'ulteriore controllo circa l'esistenza degli eventuali presupposti oggettivi e soggettivi necessari per la corresponsione dell'indennità. È l'ufficio regionale che deve estendere la sua istruttoria al riscontro dei presupposti oggettivi e dei requisiti soggettivi che danno titolo alla percezione dell'indennità allorché sia mancata la disponibilità di questi dati quale esito della procedura tipica, attivata e condotta dall'imprenditore.
Si tratta di un'interpretazione estensiva "imposta dalla logica, prima ancora che costituzionalmente necessaria", precisa la Corte.
3.3. Quindi la facoltà del lavoratore licenziato di chiedere l'iscrizione nelle liste di mobilità deve intendersi estesa a tutte le ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività, consentendosi così - come ha rilevato al Corte costituzionale nella cit. sentenza - di acquisire a posteriori gli elementi su cui si fonda, il diritto all'indennità.
Si tratta di un meccanismo (confermato da ultimo;
dall'art 81, comma 2^, lett. b), legge 23 dicembre 1998, n. 448) che deve "considerarsi ormai un consolidato complemento delle disposizioni di cui agli artt. 4, 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, là dove assicura ai lavoratori una via di accesso diretto alle liste e, pur nella imperfezione del generale ordito normativo, rende possibile il conseguimento dello status derivante dall'iscrizione, con le connesse agevolazioni del collocamento nonché, se ne sussistano i requisiti, della percezione di un'indennità".
La formulazione in termini tendenzialmente generali di tale interpretazione adeguatrice - che la citata pronuncia della Corte costituzionale ha accolto in riferimento alla fattispecie del giudizio a quo che in quel caso consisteva in un licenziamento collettivo per cessazione di attività - consente poi di riferirla a tutti i casi di licenziamento collettivo per i quali è stata attivata la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991, altrimenti rimarrebbe un'ingiustificata disciplina differenziata tra la fattispecie del licenziamento collettivo per cessazione di attività e quella del licenziamento collettivo per altre ragioni. Così interpretato l'art. 4, commi 4^ e 9^, della legge 23 luglio 1991, n. 223. in combinato disposto con gli artt. 6, comma 1^, e 7^,
comma 1^, della legge stessa, consegue che il vantato diritto delle lavoratrici ricorrenti all'indennità di mobilità, diritto da farsi valere nei confronti dell'INPS, non era indefettibilmente mediato dall'adempimento delle obbigazioni strumentali di comunicazione poste a carico della società datrice di lavoro, ben potendo le stesse supplire all'inerzia della società chiedendo l'iscrizione nelle liste di mobilità per poi far valere il loro diritto alla prestazione previdenziale suddetta. Quindi le lavoratrici non avevano interesse al mero accertamento della sussistenza dell'obbligo strumentale della datrice di lavoro e ciò ridondava, sul piano processuale, in carenza di interesse ad agire.
Deve però aggiungersi che l'interpretazione adeguatrice offerta dalla cit. giurisprudenza costituzionale e che questa Corte parimenti accoglie generalizzandola ad ogni fattispecie di licenziamento collettivo non fa certo venir meno gli obblighi strumentali di comunicazione posti a carico del datore di lavoro. Ma l'interesse ad agire del lavoratore insorge solo allorché quest'ultimo faccia valere una ragione di danno (quale la perdita dell'indennità di mobilità) conseguente alla violazione dell'obbligo suddetto, danno che non è incompatibile con la riconosciuta facoltà del lavoratore di chiedere egli stesso l'iscrizione nelle liste di mobilità surrogandosi all'inerzia del datore di lavoro, atteso che l'eventuale mancata iniziativa del lavoratore potrebbe essere in concreto incolpevole e quindi non evitabile (ex art. 1227, secondo comma, c.c.). Mentre l'interesse ad agire è carente allorché il lavoratore chieda solo il mero accertamento dell'obbligo che non costituisce affatto, in ragione dell'esaminato arresto giurisprudenziale, il indefettibile per l'accesso alla prestazione previdenziale che rappresenta il bene della vita cui mira il lavoratore.
4. In conclusione il ricorso va accolto nel suo secondo motivo, assorbito il primo, con affermazione del seguente principio di diritto: "Ove il datore di lavoro, all'esito della procedura di intimazione di un licenziamento collettiva;
ometta le comunicazioni prescritte dall'art. commi 4^ e 9^, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in combinato disposto con gli artt. 6 comma 1^ e 7^, comma 1^,
della legge stessa, il lavoratore licenziato può non di meno domandare l'iscrizione nelle liste di mobilità al fine di conseguire, ricorrendone i presupposti di legge, l'indennità di mobilità dall'Istituto previdenziale;
talché il lavoratore è carente di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) per ottenere il mero accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di provvedere alle comunicazioni suddette".
La sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto essendo inammissibile per carenza di interesse la domanda delle lavoratrici resistenti di accertamento dell'obbligo della società di compiere gli adempimenti di legge strumentali per l'ammissione delle lavoratrici al trattamento di mobilità. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio dei gradi di merito e di questo giudizio di legittimità. Non occorre invece provvedere sulle spese per l'intimata NT che non ha svolto difesa alcuna.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di NT IR. Accoglie il secondo motivo di ricorso nei confronti delle resistenti, assorbito il primo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e compensa tra le parti costituite le spese di giudizio dei gradi di merito e di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003