Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12143
CASS
Sentenza 19 agosto 2003

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Sulla base dell'interpretazione adeguatrice risultante dalla sentenza n. 6 del 1999 della Corte Costituzionale, secondo cui il meccanismo di accesso diretto dei lavoratori alle liste di mobilità - previsto dall'art. 4, comma primo, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236 e confermato dall'art. 81, comma secondo, lett. b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è esteso a tutte le ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività, che - dati i termini generali in cui è stata formulata - deve intendersi riferita a tutti i casi di licenziamento collettivo per i quali è stata attivata la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991, ove il datore di lavoro, all'esito della procedura di intimazione di un licenziamento collettivo ometta le comunicazioni prescritte dall'art. 4, commi quarto e nono, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in combinato disposto con gli artt 6, comma primo e settimo, comma primo, della stessa legge, il lavoratore licenziato può domandare l'iscrizione nelle liste di mobilità al fine di conseguire, ricorrendone i presupposti di legge, l'indennità di mobilità dall'Istituto previdenziale; di conseguenza il lavoratore è carente di interesse ad agire per ottenere il mero accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di provvedere alle comunicazioni suddette.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12143
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12143
    Data del deposito : 19 agosto 2003

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