Sentenza 20 settembre 2005
Massime • 1
L'art. 603, comma quarto, cod.proc. pen. prevede un'ipotesi speciale, in quanto "obbligata", di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale basata sul presupposto che l'imputato, contumace in primo grado, provi in appello la riconducibilità della sua mancata comparizione a caso fortuito o forza maggiore o alla mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione. (Fattispecie nella quale la Corte, in assenza della detta dimostrazione, ha ritenuto che la condizione stessa di contumacia protratta in secondo grado può ritenersi significativa della mancanza di una concreta volontà dell'imputato di coltivare la prova e, contemporaneamente, di un intento meramente dilatorio sotteso alla richiesta di rinnovazione della istruttoria).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2005, n. 37456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37456 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 20/09/2005
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1716
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE TO - Consigliere - N. 013373/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS ON N. IL 04/06/1944;
avverso SENTENZA del 04/02/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. STELLATO Filomena, del foro di S. Maria Capua Vetere - sostituto processuale dell'avv.to Iappulli Renato - per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
La Corte:
OSSERVA
Investita del gravame proposto da CI TO avverso la sentenza 1.2.2002, con la quale il Tribunale di Napoli lo aveva condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione oltre alle pene accessorie di legge quale responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale (reato commesso nella qualifica di amministratore della S.a.s. CE dichiarata fallita in data 13.1.1993), la Corte di Appello di Napoli, con pronuncia del 4.4.2004, confermava il giudizio di colpevolezza, tuttavia riducendo la pena ad anni uno e mesi 4 di reclusione.
L'imputato ricorre per cassazione, deducendo mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della rinnovazione dibattimentale, richiesta sub specie di esame dell'imputato ed invocata come "obbligatoria" ex comma 4 dell'art. 603 cod. proc. pen., nonché in ordine al giudizio di colpevolezza.
Il ricorso deve essere rigettato.
Va rilevato, infatti, che nel dibattimento di appello il difensore si è limitato ad una generica richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante esame dell'imputato ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 603 codice di rito, e la Corte territoriale, in presenza di prova (data essenzialmente dalle bolle di consegna) dell'acquisizione al patrimonio dell'imprenditore di merce non più rinvenuta dal curatore, e della cui sorte l'imprenditore stesso non aveva fornito giustificazione alcuna, ha affermato che "appare chiara la responsabilità dell'imputato" in ordine al factum distractionis;
in tali termini, dunque, risulta coerentemente affermata la decidibilità allo stato degli atti, in puntuale applicazione del principio (consolidato nella giurisprudenza di legittimità) secondo cui nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603 cod. proc. pen.) è un istituto eccezionale nel quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi davanti ai primi giudici, ed in linea generale può essere disposta solo se il giudice valuti di non poter decidere (appunto) allo stato degli atti. Nella specie, poi, trattavasi di processo celebrato con la forma del rito abbreviato, di tal che al giudice di appello, in ragione della affermata decidibilità allo stato degli atti, non sarebbe stato possibile disporre di ufficio il mezzo di prova secondo il disposto dell'art. 603 terzo comma cod. proc. pen.; in tale fase, infatti, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova ed in loro favore residua unicamente la possibilità di sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado (Cass. Sez. Un. 13/12/1995 - 29/01/1996 n. 930, Clarke).
Neppure, ed in ogni caso, risultava minimamente prospettabile l'ipotesi "speciale" di cui al 4^ comma dell'art. 603 cod. proc. pen., tale norma prevedendo una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in secondo grado, in qualche modo "obbligata", sul presupposto che l'imputato, contumace in primo grado, provi la riconducibilità della sua mancata comparizione a caso fortuito o forza maggiore o alla mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione;
prova che, nella specie, il ricorrente non ha fornito con l'atto di appello - ma neppure oggi con il ricorso - evidentemente insufficiente, in tal senso, la deduzione di trovarsi all'epoca del decreto di citazione a giudizio residente all'estero" ovvero della "impossibilità di rientrare in Italia con la frequenza imposta dai numerosi rinvii subiti dal processo", questa seconda addirittura "confessoria" di una situazione di mera difficoltà partecipativa non riconducibile alle ipotesi normativamente previste per la peculiare fattispecie di rinnovazione a beneficio dell'imputato contumace. Peraltro (e ad abundantiam), la contumacia dell'imputato anche in secondo grado confligge con l'ipotesi che questi intendesse concretamente coltivare la prova attraverso il recupero del diritto ad essere sottoposto all'esame e denuncia, a tal punto, intenti meramente dilatorii.
Quanto, poi, al giudizio di colpevolezza, deve ribadirsi che non è viziata la motivazione espressa con richiamo alla mancata giustificazione della sorte dei beni da parte dell'imprenditore, risultando in tal senso, viceversa, correttamente applicato un principio in tali termini consolidato nella giurisprudenza di legittimità; e, parimenti, che non è sotto un qualsiasi profilo censurabile l'apprezzamento di un effettivo introito delle merci (per circa un miliardo di lire) - non più rinvenute nel patrimonio societario - come desunto dalle bolle di consegna, trattandosi di valorizzazione di atti per loro natura destinati a dar prova del fatto acquisitivo.
Non hanno fondamento, peraltro, le censure di vizio logico della motivazione nell'apprezzamento della valenza probatoria delle bolle di consegna in presenza di mancato rinvenimento, da parte dell'organo fallimentare, del luogo in cui le stesse erano state indirizzate (deposito della merce), perché tale circostanza non contraddice certamente il fatto acquisitivo;
e, infine, si traduce in una palese richiesta di un ulteriore giudizio di merito la prospettazione dell'ipotesi alternativa di un raggiro del quale l'imputato sarebbe rimasto vittima, ipotesi, peraltro, già valutata in sentenza e rifiutata in presenza di una semplice enunciazione non corredata di alcun elemento a sostegno.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 20 settembre 2005. Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2005