Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2005, n. 37456
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Sentenza 20 settembre 2005

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L'art. 603, comma quarto, cod.proc. pen. prevede un'ipotesi speciale, in quanto "obbligata", di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale basata sul presupposto che l'imputato, contumace in primo grado, provi in appello la riconducibilità della sua mancata comparizione a caso fortuito o forza maggiore o alla mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione. (Fattispecie nella quale la Corte, in assenza della detta dimostrazione, ha ritenuto che la condizione stessa di contumacia protratta in secondo grado può ritenersi significativa della mancanza di una concreta volontà dell'imputato di coltivare la prova e, contemporaneamente, di un intento meramente dilatorio sotteso alla richiesta di rinnovazione della istruttoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2005, n. 37456
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37456
    Data del deposito : 20 settembre 2005

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