Sentenza 5 giugno 2002
Massime • 1
La contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) e consistente nella mancata ottemperanza al provvedimento di urgenza del sindaco che imponga l'esecuzione delle opere necessarie ad evitare il pericolo di crollo di una costruzione, mentre è assorbita da quella di cui all'art. 677, comma terzo, stesso codice (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina), non lo è con riguardo alla violazione, già costituente reato e ora depenalizzata, contemplata dal comma primo di quest'ultimo articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2002, n. 25796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25796 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI D'URSO - Presidente - del 05/06/2002
1. Dott. GIANVITTORE FABBRI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - N. 547
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LIVIO PEPINO - Consigliere - N. 5056/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da VE SE, n. 13/3/62
avverso la sentenza emessa il 5/4/01 dal Tribunale di Messina in composizione monocratica
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Frasso che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Osserva:
con sentenza in data 5/4/01, emessa in esito a giudizio conseguente a opposizione a decreto penale, il Tribunale di Messina in composizione monocratica ha dichiarato VE SE colpevole di violazione degli artt. 678 (capo A) e 650 (capo B) C.P. per avere, nella sua qualità di legale rappresentante di una società che eseguiva lavori di costruzione di un fabbricato, omesso di provvedere, come impostatogli dal locale Sindaco con ordinanza in data 20/5/97, alle opere necessarie per evitare il pericolo di rovina di un muro lesionato e, unificati tali reati accertati in quella città il 24/9/97 nel vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di lire 500.000 di ammenda.
Avverso questa decisione il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce: l'intervenuta degradazione in illecito amministrativo del fatto di cui al capo A, da intendersi come violazione dell'art. 677 comma 1 C.P.; e l'assorbimento in tale violazione, o comunque l'intervenuta prescrizione, del reato di cui all'art. 650 C.P. contestato al capo B.
L'indicazione dell'art. 678 C.P. contenuta nel capo A di imputazione è in effetti frutto di errore materiale e va corretta, rientrando il fatto ivi descritto inequivocabilmente nella previsione dell'art. 677 comma 1 C.P. (non essendo stata contestata l'esistenza di un pericolo effettivo per la pubblica incolumità).
La violazione di quest'ultima norma è stata degradata in illecito amministrativo dall'art. 52 comma 1 lett. a) del D.L.vo 30/12/99 n.507, e deve quindi farsi luogo all'annullamento senza rinvio in tale parte della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 lett. a) C.P.P.. Non essendosi alla data di entrata in vigore del citato D.L.vo ancora verificata la prescrizione del reato, gli atti dovranno essere trasmessi al Sindaco di Messina per quanto di competenza ai sensi degli artt. 102 comma 1 dello stesso D.L.vo e 19-bis comma 2 lett. e) disp. coord. C.P.
Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, la violazione dell'art. 650 C.P. contestata al VE al capo B, per non avere ottemperato al provvedimento emesso in via di urgenza dal Sindaco che gli imponeva l'esecuzione delle opere, non può ritenersi assorbita - come sarebbe invece se gli fosse stata addebitata l'ipotesi, costituente più grave reato, di cui al comma 3 dell'art. 677 C.P. - nella violazione depenalizzata di cui al capo A.
Il reato omissivo permanente di cui al capo B è peraltro ormai prescritto - ai sensi degli artt. 157 comma 1 n. 5, 153 comma 1 e 160 ultima parte C.P. - essendo trascorsi più di quattro anni e mezzo dalla data in cui è stato accertato la quale, non risultando dagli atti che vi sia stata una ulteriore protrazione dalla condotta illecita, deve assumersi, per il principio in dubio pro reo, come data di consumazione del reato stessa anche ai fini della prescrizione (cfr. al riguardo la sentenza della 3^ Sezione di questa Corte 3/9/99, Valerio - rv. 214.039). Non sussistendo, per quanto evidenziato da giudice del merito sul comportamento dell'imputato sino al 24/9/97, gli estremi per l'applicazione dell'art. 129 comma 2 C.P.P., si impone quindi anche in tale parte l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 650 C.P. essendo estinto per prescrizione e relativamente alla imputazione di cui al capo A, corretta peraltro l'indicazione dell'art. 678 C.P. in quella esatta dell'art. 677 comma 1 C.P., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,
disponendo la trasmissione degli atti al Sindaco di Messina per quanto di competenza ai sensi del D.L.vo 507/1999. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002