Sentenza 21 maggio 2003
Massime • 1
La giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità contabile sussiste tutte le volte in cui fra l'autore del danno e l'amministrazione o l'ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'apparato organico dell'ente e nell'attività di questo suscettibile di rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo. Un rapporto di tal fatta è configurabile tra le università degli studi ed i relativi rettori; deve pertanto ritenersi la giurisdizione della Corte dei conti in ordine ai giudizi afferenti alla responsabilità contabile di un rettore per danni causati all'ateneo (nella specie: per effetto del conferimento di incarichi di consulenza in violazione dei doveri scaturenti dal detto rapporto di servizio; nell'enunciare il principio di cui in massima, le S.U. - muovendo dal principio della non incidenza sulla giurisdizione della connessione fra cause - hanno altresì escluso la rilevanza, in ordine alla giurisdizione così determinata, della circostanza che la vertenza concernente l'accertamento della responsabilità del consulente illegittimamente designato, e concorrente nella causazione del danno, sia stata nel caso dichiarata ricadente nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2003, n. 7946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7946 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. PAOLINI Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL ST D'LC NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI ST D'LC GU, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FAVARELLI 22, presso lo studio dell'avvocato PAOLO SALVATORI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI PITRUZZELLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA, PROCURA REGIONALE DELLE CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 110/01 della Corte dei Conti di PALERMO, depositata il 08/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/03 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione della Corte dei Conti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Sicilia, con sentenza del 23 gennaio - 8 giugno 2001, ha rigettato l'appello, a suo tempo, interposto da GL TA D'TR, rappresentato dalla sua procuratrice generale ID TA D'TR, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sicilia in data 12 novembre 1997 - 16 febbraio 1998 che lo aveva condannato a pagare all'Università degli studi di Messina una somma di L. 678.071.900, "maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali", a titolo di ristoro di un danno cagionato a detto ateneo nella sua veste di rettore dello stesso.
GL TA D'TR, sempre rappresentato dalla sua dianzi nominata procuratrice generale, ricorre per la cassazione della più sopra indicata sentenza di secondo grado, non notificata, deducendo che "la Corte dei Conti non è fornita di giurisdizione sul Rettore in considerazione del fatto che il Rettore dell'Università degli Studi è un organo di natura elettiva....", che, "giusta la sua promanazione dall'elettorato,... svolge i propri compiti in una dimensione onoraria, che non può essere considerata strettamente pubblicistica, nel senso che tale carica esprime prerogative che la differenziano rispetto a quella dei pubblici dipendenti";
sostenendo, quindi, che spetta "al giudice ordinario il compito di giudicare le fattispecie di danno ascrivibili alla responsabilità del Rettore".
Il ricorrente soggiunge, inoltre, che "nel caso in questione, le fattispecie di danno che sono state oggetto di pronuncia del giudice contabile ineriscono al conferimento di incarichi consulenziali al Prof. AL che hanno costituito il substrato di attività amministrative poi perfezionate da organi universitari", e che, però, siccome "la Corte dei conti si è ritenuta priva di giurisdizione nei confronti del Prof. AL", dovrebbe riconoscersi che "tale difetto di giurisdizione operi anche nei confronti del soggetto che ha conferito gli incarichi, determinandosi altrimenti inaccettabili frammentazioni della funzione giurisdizionale con danno per la certezza del diritto", nella evidenza della necessità "che sia un solo giudice a valutare una determinata fattispecie causativa di danno, con la conseguenza che la giurisdizione generale del giudice ordinario esprime forza attrattiva ed assorbente rispetto a tutti gli aspetti e a tutte le condotte che sono confluite nella medesima fattispecie, anche quando le stesse possano di norma rientrare nella giurisdizione di un giudice diverso". Il Procuratore generale della Corte dei conti per la Regione Sicilia ed il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sicilia, ai quali il ricorso è stato notificato l'8 febbraio 2002, si sono astenuti da ogni attività difensiva nella presente fase del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
A)- La giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità contabile sussiste tutte le volte in cui fra l'autore del danno e l'amministrazione o l'ente pubblico danneggiati sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso proprio e ristretto ma, di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'apparato organico dell'ente e nell'attività di questo suscettibile di rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo (cfr., in tal senso, ex aliis.
Cass. SS.UU. civ., sent. n. 16216 del 28.12.2001). Si rivela innegabile la riscontrabilità di un rapporto di tal fatta fra le università ed i relativi rettori, e, quindi, deve ritenersi la giurisdizione della Corte dei conti in ordine ai giudizi, del genere di quello in esame, afferenti alla responsabilità contabile di un rettore per danni causati all'ateneo di cui è a capo con violazione dei doveri scaturenti dal rapporto ridetto (cfr., in proposito, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 439 del 15.6.2000). Il primo degli assunti come sopra prospettati dal ricorrente, dunque, va senz'altro disatteso.
B)- La connessione fra cause può bensì importare, nei limiti stabiliti dal codice di rito, modificazioni della competenza, ma non incide sulla giurisdizione, ciascuna delle cause, pur attualmente connesse, dovendo restare, comunque, e inderogabilmente, devoluta alla cognizione del giudice che su di essa abbia la giurisdizione. Alla stregua dell'enunciato principio, la circostanza, dedotta dal ricorrente, che la vertenza concernente l'accertamento della responsabilità di un, asserito, concorrente nella causazione del danno di che trattasi sia stata dichiarata ricadente nella sfera di competenza giurisdizionale di un giudice diverso dalla Corte dei conti (e cioè del giudice ordinario) non può essere utilmente invocata per contestare la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile sulla controversia in argomento, per quanto detto nella lettera precedente, ineludibilmente devoluta alla sua cognizione in ragione della specificità del relativo oggetto. Anche il secondo degli assunti sui quali il ricorso si basa, pertanto, è da ravvisare destituito di pregio.
C)- Consequenzialmente, il delibato gravame, nell'evidenziata infondatezza degli assunti che lo suffragano, va rigettato, e deve dichiararsi la giurisdizione della Corte dei conti sulla causa considerata.
D)- non vanno adottate statuizioni sulle spese, non competendo il relativo rimborso ai, pur vittoriosi, uffici del pubblico ministero intimati (cfr., al riguardo, Cass. SS.UU. civ., senta 2123 del 12.10.1965).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 10 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2003