Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2003, n. 7946
CASS
Sentenza 21 maggio 2003

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La giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità contabile sussiste tutte le volte in cui fra l'autore del danno e l'amministrazione o l'ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'apparato organico dell'ente e nell'attività di questo suscettibile di rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo. Un rapporto di tal fatta è configurabile tra le università degli studi ed i relativi rettori; deve pertanto ritenersi la giurisdizione della Corte dei conti in ordine ai giudizi afferenti alla responsabilità contabile di un rettore per danni causati all'ateneo (nella specie: per effetto del conferimento di incarichi di consulenza in violazione dei doveri scaturenti dal detto rapporto di servizio; nell'enunciare il principio di cui in massima, le S.U. - muovendo dal principio della non incidenza sulla giurisdizione della connessione fra cause - hanno altresì escluso la rilevanza, in ordine alla giurisdizione così determinata, della circostanza che la vertenza concernente l'accertamento della responsabilità del consulente illegittimamente designato, e concorrente nella causazione del danno, sia stata nel caso dichiarata ricadente nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2003, n. 7946
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7946
    Data del deposito : 21 maggio 2003

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