Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2001, n. 10303
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Sentenza 27 luglio 2001

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In relazione ad azione proposta, al fine di ottenere la reintegrazione nel possesso, dai titolari di una servitù di passaggio nei confronti di alcuni dei comproprietari del fondo servente che avevano limitato l'esercizio del passaggio attraverso l'apposizione di paletti infissi al suolo mediante asole, non sussista litisconsorzio necessario nei confronti degli altri comproprietari del fondo servente quando la successiva sentenza di riduzione in pristino, imponendo la rimozione dei paletti incide solo sui beni mobili (paletti e asole) appartenenti ai comproprietari che le avevano apposti e non sul bene immobile di proprietà comune, con la conseguenza che l'avente causa da uno dei comproprietari del fondo servente non convenuto nel giudizio di reintegrazione non è legittimato a proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di riduzione in pristino.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2001, n. 10303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10303
    Data del deposito : 27 luglio 2001

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