Sentenza 27 luglio 2001
Massime • 1
In relazione ad azione proposta, al fine di ottenere la reintegrazione nel possesso, dai titolari di una servitù di passaggio nei confronti di alcuni dei comproprietari del fondo servente che avevano limitato l'esercizio del passaggio attraverso l'apposizione di paletti infissi al suolo mediante asole, non sussista litisconsorzio necessario nei confronti degli altri comproprietari del fondo servente quando la successiva sentenza di riduzione in pristino, imponendo la rimozione dei paletti incide solo sui beni mobili (paletti e asole) appartenenti ai comproprietari che le avevano apposti e non sul bene immobile di proprietà comune, con la conseguenza che l'avente causa da uno dei comproprietari del fondo servente non convenuto nel giudizio di reintegrazione non è legittimato a proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di riduzione in pristino.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2001, n. 10303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10303 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIOVNA SCHERILLO - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MO ME, PO NZ, AN DI TU TA, RA NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato PO TOMMASO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DE EO NA, DE GIOVNA, RD AR RE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FREGENE 10, presso lo studio dell'avvocato QUATTROCCHI A., difesi dall'avvocato RAIO ALBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
RD LU, LA CC SE, DI MA ES, IL IG, AN SA, MM NA, MM GA, DE LU AT ved. MM, MM AR, MM BE, SI ROSNA, SI AR, D'AM INES;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2578/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 24/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/01 dal Consigliere Dott. OV SCHERILLO;
udito l'Avvocato Emanuele MO, per delega dell'avv. IT, depositata in udienza, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Napoli in data EO RR, CE IT, NA CH, AT NO di TU, SA MO, CL AN, ES D'TO, LU AS, AT EM ed RS LU - tutti proprietari di appartamenti posti a Napoli, al Corso Vittorio Emanuele 110 - Parco Quattro Stagioni deducevano di avere subito lesione del possesso di una servitù di passaggio, a piedi P con mezzi di trasporto, esercitata, per accedere ai loro immobili, sulla strada di proprietà di ER La RO e ES Di IO, i quali, al fine di creare una zona di parcheggio, avevano collocato lungo un lato della strada una serie di paletti mobili, con le relative asole infisse al suolo, così restringendo la superficie stradale destinata a transito.
Chiedevano, pertanto, nei confronti dei predetti La RO e Di IO la reintegrazione nel possesso della servitù di cui erano stati spogliati e, in subordine, la manutenzione del possesso medesimo. I convenuti si costituivano negando, anzitutto, il possesso della servitù da parte degli attori. Deducevano, inoltre, di avere apposto paletti per regolare la circolazione sulla strada, che era pregiudicata dall'indiscriminata presenza di auto in sosta, per cui non era configurabile, a loro avviso, alcuna lesione del possesso attoreo.
Con sentenza 9/6/92 il Pretore rigettava la domanda. La decisione veniva riformata dal Tribunale di Napoli ,che, con sentenza n. 116880/95 del 7/21/95, rilevato che la collocazione dei paletti aveva ridotto la larghezza della strada rendendo più, difficoltoso l'uso della stessa, e ritenuta pertanto un'ipotesi di spoglio, ordinava al La RO e al Di IO la rimozione dei paletti e delle relative asole.
Tale sentenza veniva impugnata dai soccombenti con ricorso per cassazione, che questa Corte rigettava con sentenza del 12/11/97 n. 11157. Nel frattempo accadeva che, avverso la sentenza n. 1168/95 del Tribunale proponeva opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. RI OB, la quale, deducendo di avere acquistato dal La RO e dal Di IO nonché dalle loro mogli De ME NN e EO OV, con atto pubblico per notaio Bellecca del 19/4/95, privata, distinti con i numeri 21 e 22, NCEU sez. Chiaia, f.ll. mapp. 267 sub 41 e 42, conveniva in giudizio davanti al medesimo Tribunale, con atto di citazione del 3/11/95, tutti i soggetti che avevano partecipato al giudizio possessorio chiedendo che la predetta sentenza fosse dichiarata inopponibile nei suoi confronti perché pregiudicava il suo diritto dominicale.
Dei convenuti si costituivano soltanto RR, IT, CH, NO, MO, AN, D'AM e AS, i quali chiedevano il rigetto dell'opposizione sostenendo che l'opposto sentenza era opponibile alla OB essendo stata pronunziata in un giudizio possessorio. In via subordinata proponevano domanda riconvenzionale al fine di accertare l'esistenza, in forza del regolamento condominiale negoziale risalente al 1958, della servitù di passaggio a piedi e con ogni mezzo sulla strada oggetto di causa a favore degli immobili di loro proprietà. Chiedevano, inoltre, che fosse dichiarata l'inesistenza del diritto di creare e mantenere i posti auto in forza dell'atto per notaio Bellecca e, in subordine, l'inesistenza del diritto dell'opponente di delimitare i detti posti auto con paletti o altri manufatti che ostacolavano il passaggio sulla strada.
Veniva ordinato ,l'intervento in causa iussu iudicis di De ME NN e di EO OV, coniugi in comunione dei beni con i venditori La RO e Di IO.
Veniva, altresì, ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di IN LU, coniuge della OB. Le due chiamate si costituivano proponendo anch'esse opposizione di terzo avverso la medesima sentenza, in quanto comproprietarie della strada su cui era stata disposta la rimozione dei paletti e, perciò, litisconsorti necessarie pretermesse.
Si costituiva anche il IN aderendo all'opposizione e chiedendo altresì che fosse dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
Con sentenza 24/3/98 il Tribunale, ritenuto che la OB era legittimata all'opposizione in quanto avente causa dalla De ME e dalla EO, litisconsorti necessarie pretermesse, in accoglimento delle proposte opposizini, dichiarava la nullità - anche tra le altre parti - della sentenza n. 1168/95 resa dallo stesso Tribunale il 7/2/95 nonché la nullità della sentenza di primo grado, in quanto pronunziate senza che avessero partecipato al giudizio le predette De ME e EO, e rimetteva le parti davanti al Pretore di Napoli. Dichiarava inammissibile, in tutte le sue formulazioni, la domanda riconvenzionale dei convenuti.
Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione alcuni dei soccombenti, e cioè RR, IT, CH e NO, allegando cinque motivi di censura.
Degli intimati, hanno resistito soltanto De ME NN, EO OV e OB RI con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo si denunciano violazione di legge (art. 404 c.p.c.) e vizi di motivazione su punto decisivo per avere la sentenza ritenuto ammissibile l'opposizione di terzo proposta da OB RI e dalle chiamate De ME e EO avverso la sentenza 7/2/95 n. 1168/95, emessa in grado d'appello dal Tribunale di Napoli senza considerare che nessuna di esse poteva considerarsi terzo, e cioè titolare di un diritto autonomo suscettibile di essere pregiudicato dalla sentenza resa nei confronti di altri soggetti: la OB perché, essendo divenuta acquirente in data successiva alla sentenza, era integralmente subentrata, quale successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c, nella posizione giuridica dei suoi danti causa;
la De ME e la EO perche, quali comproprietarie della strada, non potevano vantare alcun diritto autonomo rispetto al passaggio violato dal La RO e dal Di IO.
Col secondo motivo si denuncia ancora violazione di legge (art. 102 c.p.c.) per non avere il Tribunale considerato che la sentenza era stata resa in un giudizio possessorio ditalché non sussisteva alcun obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti, quali le opponenti, che non erano le autrici ne' materiali n è, morali dello spoglio accertato dalla sentenza, essendo soltanto comproprietarie della strada su cui erano stati collocati i paletti e le relative asole.
Anche col terzo motivo si denuncia violazione di legge (art. 1140 c.c.) per avere il Tribunale erroneamente fatto riferimento,
nell'annullare la sentenza pronunziaLa nel giudizio possessorio, a profili di natura petitoria (qualità di comproprietarie della strada rivestita dalle opponenti), senza considerare che nel giudizio possessorio non rileva l'esistenza del diritto sottostante al possesso.
Col quarto motivo si denunciano violazione di legge (art. 1168 c.c.) e vizi di motivazione per non avere il Tribunale considerato che , pur riconoscendo in capo alle opponenti la comproprietà della strada, non era dimostrato che esse fossero anche comproprietarie delle asole e dei paletti, che erano stati apposti incontestatamente dai rispettivi mariti. Quand'anche, poi, fosse stata dimostrata tale comproprietà, nessun pregiudizio poteva derivare alle opponenti dalla loro rimozione, trattandosi di beni non incorporati al suolo e perciò amovibili senza alcun danno.
Anche col quinto motivo si denuncia violazione di legge (art. 404 c.p.c.) lamentando che, con la rimessione degli atti al primo giudice disposta dall'impugnata sentenza, sia stata in concreto frustrata la tutela possessoria accordata dalla sentenza annullata.
2 - Le doglianze, tra loro interdipendenti, possono essere esaminate congiuntamente.
Ai fini della proposizione dell'opposizione di terzo ai sensi del primo comma dell'art. 404 c.p.c, occorre non soltanto che il soggetto non abbia partecipato al giudizio e che sia titolare di un diritto di carattere autonomo rispetto a coloro che vi hanno partecipato, ma che la pronunzia resa inter alios arrechi, sia pure potenzialmente, un pregiudizio alla sua posizione giuridica, essendo tali elementi (il pregiudizio e l'interesse) gli aspetti di un'unica condizione che legittima il terzo all'impugnazione della sentenza pronunziata nei confronti degli altri soggetti. Pertanto, il proprietario o comproprietario del bene su cui deve materialmente incidere la pronunzia, richiesta in via possessoria, di abbattimento totale o parziale di opere il quale, ancorché non abbia materialmente partecipato alla costruzione dell'opera, si giova dell'altrui fatto lesivo (per il che va considerato autore morale dello spoglio) e la cui partecipazione al giudizio è necessaria non potendo la richiesta demolizione avvenire in relazione alla sua quota astratta è legittimato a proporre opposizione di terzo, quale litisconsorte necessario pretermesso, se ed in quanto dalla sentenza inter alios gli possano derivare effetti pregiudizievoli e non anche quando la riduzione in pristino non gli arreca alcun nocumento, neppure potenziale, perché, in tal caso, difettando il pregiudizio difetta anche l'interesse all'impugnazione della sentenza. Non è legittimato a proporre l'opposizione di terzo l'avente causa da una delle parti che, quale successore per atto tra vivi a titolo particolare, subentra nella medesima posizione della parte ditalché la sentenza inter alios fa stato anche nei suoi confronti. Il successore a titolo particolare, infatti, è solo apparentemente terzo rispetto alla sentenza pronunziata nei confronti del suo dante causa, perché il diritto che egli può vantare nei confronti di coloro che hanno partecipato al giudizio è il medesimo del dante causa.
Di tali principi, affermati più volte da questa Corte (v. Cass. 8835/95; 4137/83; 4382/93 nonché Cass. 4333/93) l'impugnata sentenza non ha fatto corretta applicazione.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che la OB, quale avente causa dalla De ME e dalla EO, litisconsorti necessarie pretermesse, era legittimata a proporre opposizione di terzo avverso la sentenza resa inter alios essendo subentrata nella medesima posizione giuridica.
Senoché, nella specie, pur potendosi riconoscere in capo alle opponenti De ME e EO, in quanto comproprietarie della strada gravata della servitù, un interesse ad impugnare la sentenza che, senza la loro partecipazione al giudizio possessorio, aveva ordinato agli altri comproprietari La RO e Di IO, convenuti in quel giudizio con l'azione di reintegrazione, la riduzione in pristino richiesta dagli attori, non era tuttavia configurabile alcun pregiudizio che potesse legittimarle alla proposizione dell'opposizione, ex art. 404 primo comma c.p.c., in quanto l'ordine di ripristino emesso dal giudice non incideva sul bene immobile di cui le opponenti erano comproprietarie (la strada), ma su beni mobili (i paletti e le relative asole), che non solo appartenevano, incontestatamente, agli altri comproprietari (e cioè il La RO e il Di IO che li avevano apposti), ma che, in ogni caso, non potevano essere considerati incorporati al suolo ai sensi dell'art.812 C.C, trattandosi di cose amovibili e comunque separabili dal suolo senza sostanziali alterazioni(Cass. 962/70). Partendo da tale errato presupposto, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le predette De ME e EO fossero legittimate a proporre l'opposizione di terzo non considerando che, in relazione alla natura giuridica e strutturale dei beni oggetto dell'ordine di ripristino, la sentenza non poteva arrecare alcun nocumento alle opponenti. Altrettanto erroneamente il Tribunale ha ritenuto legittimata la OB non tenendo conto che costei, proprio perché era subentrata nella medesima posizione giuridica dei danti causa, aveva derivato dalla De ME e dalla EO il difetto di legittimazione all'opposizione. Nè la OB poteva considerarsi legittimata quale avente causa dal La RO e dal Di IO, stante la già detta mancanza di pregiudizio.
Pertanto, accogliendo per quanto di ragione i primi quattro motivi (il quinto, non autonomo, resta assorbito), la sentenza va cassata senza rinvio.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese sia del presente giudizio che del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2001